Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 40206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/06/2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il pubblico ministero aveva prestato il proprio assenso, ha applicato al predetto, in ordine al delitto di omicidio stradale attenuato dalla non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole, concessegli altresì le attenuanti generiche, la pena concordata, disponendo inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada e inosservanza della norma processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen.

Sostiene, in specie, che, con la sentenza di applicazione della pena, sarebbe stata illegittimamente determinata la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sussistendo un accordo delle parti sul punto, erroneamente ritenuto non vincolante dal giudice.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Assume, in particolare, che, nella decisione oggetto d'impugnativa, non si sarebbe argomentato in alcun modo al riguardo, sebbene si fosse stabilita la durata in misura superiore alla media edittale, in contrasto con l'avvenuta concessione dell'attenuante della non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni ed entro i limiti che, di seguito, si espongono.

2. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada e inosservanza della norma processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., sostenendo che, con la sentenza di patteggiamento, sarebbe stata determinata illegittimamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esistendo al riguardo un accordo delle parti, erroneamente ritenuto non vincolante dal giudice.

Ritiene il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, non essendo inficiata l'impugnata sentenza né dalla dedotta violazione della legge penale, né, tantomeno, dalla prospettata inosservanza della normativa processuale.

Ciò perché la novellazione dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del disposto dell'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, mercè l'inserimento di un secondo periodo, a termini del quale «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ...», non ha riguardato la materia delle sanzioni amministrative accessorie, come, peraltro, evincibile anche dal principio recentemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426-01).

3. Fondato appare, invece, il secondo motivo del ricorso in disamina, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, assumendo che, nella decisione impugnata, non si sarebbe argomentato in alcun modo al riguardo, a dispetto dell'avvenuto riconoscimento dell'attenuante della non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole.

Rileva preliminarmente il Collegio che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (così Sez.

U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/Melzani, Rv. 279349-01).

Tanto premesso e venendo al merito della dedotta doglianza, deve rilevarsi che sussiste, in capo al giudice che pronunzia sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, l'obbligo di argomentare espressamente in ordine alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida di fatto disposta, tanto più nel caso in cui tale durata si discosti - come nella vicenda che ci occupa - dal minimo edittale, costituendo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede s'intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita» (così, da ultimo, Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01, Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01 e Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297-01).

Tale obbligo argomentativo non risulta, tuttavia, correttamente assolto nel caso di specie, risolvendosi in una motivazione apparente il sintetico riferimento alle «... concrete modalità del fatto» effettuato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa per dar conto della compiuta determinazione della durata della menzionata sanzione amministrativa accessoria.

Ciò perché il parametro utilizzato non è compreso nel novero di quelli normativamente indicati, come, peraltro, posto in rilievo dalla Suprema Corte, che, al riguardo, ha affermato, ormai da tempo, che «Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» (così Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01).

4. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente il vizio motivazionale rilevato in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione fisica.

Deve farsi luogo, invece, al rigetto del ricorso in parte residua.

Consegue al tenore della presente pronunzia la declaratoria di irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute nell'impugnata sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione fisica.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 20/06/2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale il pubblico ministero aveva prestato il proprio assenso, ha applicato al predetto, in ordine al delitto di omicidio stradale attenuato dalla non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole, concessegli altresì le attenuanti generiche, la pena concordata, disponendo inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada e inosservanza della norma processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. Sostiene, in specie, che, con la sentenza di applicazione della pena, sarebbe stata illegittimamente determinata la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sussistendo un accordo delle parti sul punto, erroneamente ritenuto non vincolante dal giudice. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Assume, in particolare, che, nella decisione oggetto d'impugnativa, non si sarebbe argomentato in alcun modo al riguardo, sebbene si fosse stabilita la durata in misura superiore alla media edittale, in contrasto con l'avvenuta concessione dell'attenuante della non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni ed entro i limiti che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 222, comma 2, cod. strada e inosservanza della norma processuale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., sostenendo che, con la sentenza di patteggiamento, sarebbe stata determinata illegittimamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, esistendo al riguardo un accordo delle parti, erroneamente ritenuto non vincolante dal giudice. Ritiene il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non colga nel segno, non essendo inficiata l'impugnata sentenza né dalla dedotta violazione della legge penale, né, tantomeno, dalla prospettata inosservanza della normativa processuale. Ciò perché la novellazione dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del disposto dell'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, mercè l'inserimento di un secondo periodo, a termini del quale «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, ...», non ha riguardato la materia delle sanzioni amministrative accessorie, come, peraltro, evincibile anche dal principio recentemente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426-01). 3. Fondato appare, invece, il secondo motivo del ricorso in disamina, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, assumendo che, nella decisione impugnata, non si sarebbe argomentato in alcun modo al riguardo, a dispetto dell'avvenuto riconoscimento dell'attenuante della non riconducibilità dell'evento alla sola azione od omissione del colpevole. Rileva preliminarmente il Collegio che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative» (così Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/Melzani, Rv. 279349-01). Tanto premesso e venendo al merito della dedotta doglianza, deve rilevarsi che sussiste, in capo al giudice che pronunzia sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, l'obbligo di argomentare espressamente in ordine alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida di fatto disposta, tanto più nel caso in cui tale durata si discosti - come nella vicenda che ci occupa - dal minimo edittale, costituendo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, cui in questa sede s'intende dare continuità, quello secondo cui «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita» (così, da ultimo, Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01, Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01 e Sez. 4, n. 8439 del 24/04/1996, M'Salbi, Rv. 206297-01). Tale obbligo argomentativo non risulta, tuttavia, correttamente assolto nel caso di specie, risolvendosi in una motivazione apparente il sintetico riferimento alle «... concrete modalità del fatto» effettuato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa per dar conto della compiuta determinazione della durata della menzionata sanzione amministrativa accessoria. Ciò perché il parametro utilizzato non è compreso nel novero di quelli normativamente indicati, come, peraltro, posto in rilievo dalla Suprema Corte, che, al riguardo, ha affermato, ormai da tempo, che «Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» (così Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01). 4. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente il vizio motivazionale rilevato in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione fisica. Deve farsi luogo, invece, al rigetto del ricorso in parte residua. Consegue al tenore della presente pronunzia la declaratoria di irrevocabilità delle rimanenti statuizioni contenute nell'impugnata sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ragusa, in diversa composizione fisica. R