CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 38042/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], la quale riportandosi alla requisitoria-memoria scritta, conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell'8- [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha rigettato la richiesta di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in ordine ai reati di cui agli artt. 416-ter e 318-321 cod. pen. (capi 3 e 7, quest'ultimo capo come riqualificato dal GIP). Articolando otto motivi, ne chiede l'annullamento. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria-memoria del 17/07/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. La difesa del ricorrente, con memoria di replica ed allegati del 30/08/2023, ha instito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 4. I motivi oggetto del ricorso, ai sensi dell ad 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al'ottavo motivo dedotto in punto di scalta della misura. Va, invece, rigettato nel resto risultando i motivi dedotti infondati e/o manifestamente infondati. Seguendo l'ordine cronologico dei motivi, il Collegio osserva quanto segue. 1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sul rilievo dell'illegittima remotizzazione dell'esecuzione della registrazione delle intercettazioni sull'utenza del ricorrente per mezzo di impianti installati al di fuori della Procura della Repubblica. Si lamenta l'omessa motivazione sul punto ad opera del Tribunale del riesame che si sarebbe limitato a fare riferimento all'intercettazione dei flussi informatici e alle conversazioni tra presenti. 1. Il motivo è generico. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza dell'art. 68, comma 3, Costituzione. Si era al cospetto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, di intercettazioni indirette "mirate", ossia volte ad intercettare interlocutori abituali del Parlamentare (nella specie l'on. [OSCURATO:PERSONA]) che esigevano l'autorizzazione della Camera di appartenenza. 2. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si ricava alcuna violazione alle guarentigie costituzionali della parlamentare, in quanto il Tribunale dà specificamente conto che alcuna conversazione indiretta della deputata è stata registrata, né la difesa ha specificamente indicato occasioni non considerate dai giudici di merito. Nè a tale fine può farsi riferimento all'integrazione contenuta nella memoria difeniva (v. pag. 10), in cui il ricorrente ha indicato - pur omettendo di porne in risalto la rilevanza - gli estremi delle conversazioni utilizzate dall'ordinanza cautelare del Gip che sarebbero state svolte, mediante l'ascolto tramite il trojan inoculato nel telefono mobile, all'interno del locale adibito a segreteria politica della parlamentare (pag. 22, prog. 854641 del 17.06.2021; pag. 33, prog. 3028022 del 12.07.2021): con la memoria difensiva non possosno, infatti, colmarsi profili di inammissibilità del relativo motivo contenuto nel ricorso principale(Sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275158). Peraltro, a tale riguardo, il Tribunale del riesame sottolinea come la polizia giudiziaria provvedesse pedissequamente a dare atto dell'ingresso e dell'uscita della deputata dalla stanza ogni qualvolta veniva captata la sua presenza in loco, al fine di evitare che venissero intercettate conversazioni da questa direttamente intrattenute; tale modus procedendi da conto di come l'obiettivo dell'indagine fosse il ricorrente ed i suoi accoliti e, dunque, come la finalità dell'intercettazione fosse mirata ad accertare la fondatezza della notizia di reato che costoro coinvolgeva e non un modo surrettizio per intercettare le conversazioni della parlamentare. 3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 7) dell'imputazione, da ricondursi nell'alveo della differente fattispecie di cui all'art. 319-quater, comma 2, cod. pen., risultando dal compendio intercettivo come fosse il pubblico ufficiale (il coindagato Grande che invece si sostiene sia stato corrotto) a chiedere espressamente al ricorrente una somma di denaro per assicurarsi il suo voto di preferenza, imponenogli i tempi, le modalità del pagamento e financo il prezzo del corrispettivo, pena il dirottare il voto in favore di altra lista. Dalle intercettazioni emergeva, infatti, anche il ruolo di "sottomissione" del ricorrente nella vicenda. 3. Il motivo è inammissibile in quanto la differente prospettazione giuridica si fonda su una censura di fatto consistente in una differente interpretazione del contenuto di un'intercettazione ambientale del 17/02/2022, a fronte, invece, di una ricostruzione operata dal Tribunale del riesame che ricava l'ipotesi della corruzione impropria ed il ruolo di privato corruttore del ricorrente sulla scorta di un convergente complesso di conversazioni intercettate, del cui contenuto l'ordinanza impugnata dà specificamente conto alle pagine 17, 18 e 19 e con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 266, comma 2, e 267 cod. proc. pen. in relazione all'art. 614 cod. pen. per il capo 7) dell'imputazione, sul rilievo dell'assenza di motivazione rispetto alle specifiche ragioni che hanno reso necessarie l'esecuzione di intercettazioni mediante l'uso di captatore informatico (c.d. trojan inoculato sul cellulare del ricorrente), svolte all'interno dell'ufficio personale del coindagato p.u. (da considerarsi luogo di privato domicilio), la cui autorizzazione era stata concessa soltanto in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 4. Il motivo è infondato. Per come allegato al ricorso (all. 6) e correttamente osservato dal giudice della cautela, le intercettazioni mediante captatore informatico sono state legittimamente disposte senza la necessaria indicazione dei luoghi e dimostrazione che fossero sede di attività criminosa, procedendosi, appunto, per reati associativi di criminalità organizzata (nella specia art. 416-bis cod. pen. anche nei confronti del ricorrente). A norma dell'art. 270, comma 1-bis cod. proc. pen., tali risultati sono poi utilizzabili per la prova dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis cod. pen., tra i quali sono indicati i delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, categoria in cui rientra in virtù del trattamento sanzionatorio stabilito l'ipotesi in esame (artt. 318 e 321 cod. pen.). Trattandosi di utilizzazione in altro procedimento di intercettazioni disposte per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a nulla rileva che il comma 2-bis dell'art. 266 indichi, quale ulteriore requisito di legittimità ed utilizzabilità, l'indicazione delle ragioni che ne giustifichino l'utilizzo allorché eseguite in luoghi di privata dimora. Si tratta, infatti, di un'ulteriore condizione che attiene ai casi in cui l'intercettazione mediante l'inserimento di captatore informatico sia ab origine chiesta ed eseguita per l'accertamento dei delitti qualificati dei pubblici ufficiali contro la p.a. e non quale ulteriore presupposto per consentirne l'estensione all'utilizzo in altri procedimenti di tal genere, allorché l'intercettazione sia stata originariamente e legittimamente disposta in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. A seguire la prospettazione interpretativa del ricorrente ne deriverebbe un'ontologica inutilizzabilità in altri procedimenti di tutte le intercettazioni disposte per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-ter, cod. proc. pen., soluzione che non solo contrasta con la lettera della legge, ma risulterebbe anche irragionevole rispetto proprio alla ratio di non dispersione di quei risultati allorché si procede in ordine all'accertamento di una serie di reati dal Legislatore individuati in relazione al loro nomen. 5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 3) e 7) della rubrica. Travisamento del fatto risultante dal provvedimento impugnato. Si lamenta l'assenza di quei connotati delinquenziali che il Tribunale attibuisce illo tempore al ricorrente (erroneamente additato anche di essere deus ex machina nel settore degli appalti relativi ai rifiuti) e l'assenza di elementi che dimostrino la sua partecipazione al patto corruttivo intervenuto con esponenti del clan camorrista. Peraltro, a tale riguardo, si sottolinea come dal quadro probatorio acquisito emerga l'inesistenza di un generale patto corruttivo politico-mafioso, bensì l'esistenza di singoli abboccamenti con manovalanza locale disposta a fare mercimonio del proprio voto e di quello dei rispettivi familiari. 5. Il motivo è inammissibile poiché generico e involgente profili di merito non scrutinabili in questa sede. 5.1. Quanto al delitto di cui al capo 3) della rubrica, il Tribunale del riesame ha, infatti, indicato con congrua motivazione una pluralità di elementi aventi valenza gravemente indiziaria - per lo più tratti dal contenuto delle intercettazioni tra presenti effettuate nei confornti degli indagati - che danno logicamente conto di come il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, lungi dal tradursi in sporadici "abbocamenti" finalizzati ad assicurare sostegno elettorale al candidato sindaco sostenuto, in realtà sia espressivo di un disegno originario dallo stesso ben congegnato che muove i primi passi sin dal primo turno della competizione elettorale, per poi sfociare, attraverso gli accordi realizzati con esponenti della criminalità organizzata locale, in uno scambio elettorale politico mafioso volto a procurare al candidato - a fronte dell'erogazione di somme di denaro o altre utilità (vedi pagg. 2-12) - i voti necessari per risultare vincitore al turno di ballottaggio (con particolare riferimento ai voti delle sezioni insistenti in ambito territoriale controllato dal clan camorristico). A conferma di tale ricostruzione sono indicate convergenti intercettazioni dalle quali emerge non solo l'attività frenetica svolta dal ricorrente nella ricerca del "consenso" elettorale - inteso non quale conseguenza di una libera scelta del cittadino ma quale vero e proprio mercato dei voti al miglior offerente - ma altre conversazioni che danno conto di come l'indagato fosse consapevole dei patti politico-criminali sottesi alla formazione delle liste della sua coalizione per il turno del ballottaggio (sono indicate conversazioni con la "controparte" e, in particolare, con [OSCURATO:PERSONA] storico referente del clan [OSCURATO:PERSONA] e deceduto in seguito ad un agguato di stampo camorristico), e di come, in tale contesto, il ricercato apporto della camorra fosse un tassello decisivo per condizionare il risultato elettorale a favore della sua coalizione (emblematica al riguardo è lo stralcio dell'intercettazione in cui il ricorrente riferisce sul sostegno assicurato dalla camorra proprio alla sua coalizone). Ma se questa è la situazione di fatto descritta dai giudici di merito, poco importa che il ricorrente - per come prospetta la difesa - non sarebbe stato presente all'incontro decisivo in cui è stato suggellato il patto di scambio elettorale politico-mafioso, oppure al medesimo non si debba il riferimento alla contropartita dell'appalto sul traffico di rifiuti, avendo comunque l'indagato fatto la sua parte, assicurando un contributo di carattere morale (al Rostan i giudici di merito attribuiscono di tirare le fila dell'intera operazione elettorale, sin dal primo turno) e materiale all'operazione elettorale, volta ad assicurare al sindaco di bandiera il necessario sostengo anche attraverso i voti procurati per mezzo della criminalità organizzata e dell'acccordo a tale fine unitariamente raggiunto. Si è, al cospetto, infatti, di una ipotesi di reato a carattere plurisoggettivo, in cui assumono rilievo tutti i contributi prestati e finalizzati a concludere l'accordo di scambio elettorale politico-mafioso; con la conseguenza che correttamente il Tribunale - una volta asseverata l'unità di intenti perseguita dai concorrenti appartenenti alla stessa coalizione politica e la comune condivisione della ricerca illecita del consenso elettorale anche attraverso il ricorso al consenso gestito dalla camorra - ha proceduto ad una lettura unitaria dei comportamenti da ciascuno tenuti, in ossequio alla responsabilità anche concorsuale a ciascuno attribuita. 5.2. Quanto al delitto di cui al capo 7) della rubrica, per come riqualificato dal Gip in corruzione impropria, la gravità indiziaria risulta essere stata ricavata dal un complesso di intercettazioni che danno motivatamente conto della validità della prospettazione fatta propria dal giudice della cautela, secondo cui la corresponsione del denaro in favore del consigliere comunale per l'esercizio delle sue funzioni prescinde da una condotta di prevaricazione del pubblico ufficiale, costituendo, invece, la concordata remunerazione della presa in considerazione degli interessi di cui è portatore il privato ricorrente. 6. Violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 3) dell'imputazione, da ricondursi nella diversa previsione di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1986 (remunerazione a fronte del voto elettorale). Ostava alla previsione incriminatrice di cui all'art. 416-ter cod. pen. che nessuno dei concorrenti avesse precedenti penali per il reato di associazione di stampo mafioso, nonché l'assenza del ricorso all'intimidazione ed alla prevaricazione per rimpedire ovvero ostacolare il libero esercizio del diritto di voto e falsare il risultato elettorale. 6. Il motivo è manifestamente infondato. Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la norma richiede che la promessa debba avere espressamente ad oggetto l'impiego del metodo mafioso soltanto quando il promettente non sia un affiliato all'associazione, mentre tale requisito non deve necessariamente caratterizzare l'accordo stipulato con un partecipe all'associazione ritenuto in re ipsa idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla disposizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266738 - 01). Con riguardo alla nozione di appartenente all'associazione mafiosa, il testo normativo non esige la precedente condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. del promettente, trattandosi di valutazione rimessa al giudice del merito sulla base di criteri che fonderebbero almeno l'adozione di una misura di prevenzione, come peraltro suggerito dalla relazione al disegno di legge che ha poi condotto alla legge n. 43 del 2019 che ha modificato la fattispecie in esame. Del resto, la nuova formulazione, escludendo la necessità che l'accordo contempli l'impiego del metodo mafioso quando il promissario sia un appartenente all'associazione mafiosa, consente proprio di estendere l'ambito applicativo del reato a quei soggetti che operano in un contesto, ad esempio nel Nord Italia, in cui la criminalità organizzata opera con modalità meno apertamente intimidatorie, storicamente non ricondotte al metodo mafioso classico. Una lettura che risulta conforme alla ratio "strategica" della disposizione che punta evitare che la punizione della condotta di scambio evaporo in presenza delle cosiddette mafie silenti dell'art. 416-bis cod. pen. per le quali ricorso al metodo dell'intimidazione dell'assoggettamento si rende meno evidente e meno sistematico. Nel caso in esame, il giudice della cautela ha ben evidenziato la riconducibilità degli interlocutori [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto a seguito di un agguato di stampo camorristico) e [OSCURATO:PERSONA] al clan Amato-Pagano, descrivendone i ruoli di primo piano all'interno della consorteria ed evidenziando l'ingerenza della criminalità organizzata nella vita dell'amministrazione comunale di Mento, per come acclarato dal contenuto delle denunzie e delle intercettazioni riportate, da cui si ricava l'esistenza di una sorta di egemonia radicata del clan. Del resto, si precisa anche come proprio il ruolo di gestore ed organizzatore del complesso delle attività di spaccio all'interno delle palazzine popolari del rione c.d. 219 svolto dal Siviero conssentisse alla cosca di incidere - in virtù anche della forza di intimidaizone del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà - sul condizionamento del risultato elettorale in quella zona. Molteplici sono, poi, i riferimenti contenuti nell'ordinanza impugnata ad intercettazioni che danno conto di come il ricorrente, in punto di elemento soggettivo, fosse consapevole dell'apporto assicurato dalla camorra. Pertanto, la prospettazione difeniva - pur sollevata sotto il profilo dell'errata qualificazione giuridica dei fatti - in realtà finisce per investire i profili di merito della vicenda, chiedendo alla Corte di legititmità di procedere ad una rilettura delle emergenze processuali, preclusa in questa sede. 7-8. «Insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione; violazione degli artt. 275, commi 3-bis e 4 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Violaizone dell'art. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.». I motivi attengono, da un lato, alla sussistenza delle esigenze cautelari che il Tribunale avrebbe in modo apodittico indicato, non tenendo conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, dell'età avanzata, del fatto che il consiglio comunale è stato sciolto e che l'amministrazione risulta ora guidata da un commissario prefettizio e che il candidato favorito era agli arresti domiciliari e, dall'altro, investono l'idoneità, anche rappresentativa, degli elementi declinati dall'ordinanza impugnata a corredo dell'esclusione dell'applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari con strumenti di controllo. 7. Manifestamente infondato è il motivo dedotto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, con congrua motivazione, a fronte degli indici positivi indicati dalla difesa, ha evidenziato gli elementi in forza dei quali va escluso che non sussistano esigenze cautelari. Al riguardo, infatti, si sono indicate una serie di conversazioni da cui emerge in modo inequivoco che l'intento illecito perseguito dal ricorrente di svolgere una penetrante azione nel tesstuto politico-economico del comune non sia affatto sopito (cfr. penultima ed ultima pagina dell'ordinanza impugnata). 8. Carente, invece, è l'ordinanza impugnata con riguardo alla motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, condizione indispensabile, a norma del comma 4 dell'art. 275 cod. proc. pen., per disporre la custodia cautelare nei confronti di indagato ultrasettantenne. La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, prevale, infatti, su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché, anche in tali casi, il mantenimento dello stato di custodia carceraria di ultrasettantenne presuppone la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015, Caporrimo, Rv. 263088 - 01). Sebbene l'affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di tale spiccato rilievo non richieda formule esplicite, è necessario però che si dia conto dell'elevata e straordinaria gravità dei "pericula libertatis" nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828 - 02). In particolare, troppo generico risulta il riferimento alla possibilità che il ricorrente avrebbe di servirsi di altri soggetti, tra cui la figlia parlamentare ed il nipote, i cui ruoli di esecutori dei dicta dell'indagato non sono approfonditi dall'ordinanza impugnata. Parimenti non decisivo appare il richiamo al ruolo di soggetto manovrabile del [OSCURATO:PERSONA], il quale è indicato nel ricorso trovarsi agli arresti domiciliari. 9. In conclusione: - va annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alle scelta della misura cautelare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. - va rigettato il ricorso nel resto, nulla aggiungendo di decisivo la memoria difenisva. 10. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle scelta della misura cautelare e rinv