CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00717/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Sassari, che ha rigettato la richiesta di scarcerazione, avanzata dal difensore, per decorrenza dei termini di fase. Espone il ricorrente di essere detenuto, in stato di custodia cautelare, e di essere stato rinviato a giudizio il 12/4/2019; il termine della fase dibattimentale, che lo riguarda, è di un anno; termine che è stato sospeso con ordinanza del 25/2/2020. Pertanto, la custodia cautelare non può superare, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., il doppio dei termini di fase, e, quindi, non può andare oltre il 12/4/2021. Tanto, sul presupposto - contestato dal Tribunale - che sia inapplicabile, alla fattispecie, la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La questione posta dal ricorrente riguarda l'applicabilità, ai reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, della sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare, prevista dalla norma suddetta. Va premesso che, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, il termine massimo di fase scadeva, nella specie, il 12/4/2021, giacché il termine ordinario di un anno doveva considerarsi raddoppiato per la complessità del procedimento. Su tale ricostruzione il ricorrente nulla eccepisce, per cui è possibile partire da essa per risolvere la questione posta in ricorso. 2. Le norme che vengono in questione sono, innanzitutto, i commi 1,2,3,4 dell'art. 83 del d.l. 18/2020, che prevede, al comma 1, per le udienze fissate nel periodo 9 marzo-15 aprile (poi 11 maggio), il rinvio d'ufficio delle stesse a data successiva la 15 aprile 2020 (poi 11 maggio 2020). Al comma 2 è prevista, inoltre, la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile (poi 11 maggio) del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali (per quel che qui interessa). Il comma 4 dell'art. 83 stabilisce, poi, che, "nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 (il riferimento, quindi, è ai termini processuali, nde) sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". L'art. 303 contempla, com'è noto, i termini di fase della custodia cautelare e, al quarto comma, i termini complessivi (quelli relativi all'intero giudizio). L'art. 83 cit. ha creato, quindi, uno stretto collegamento tra sospensione del processo e sospensione dei termini di custodia cautelare, nel senso che, laddove è sospeso il processo, sono sospesi anche i termini di custodia cautelare; laddove, invece, il processo deve seguire il suo corso, nonostante il COVID, non vi è sospensione nemmeno della custodia cautelare. 3. La sospensione del processo è stata regolata dal comma 3, lett. b) dell'art. 83, il quale prevedeva, nella versione originaria, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operassero, tra l'altro, nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (individuato come sopra: 9 marzo-11 maggio 2020) scadevano i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale; vale a dire, i termini finali della custodia cautelare, comprensivi anche delle cause di sospensione (cd. massimi dei massimi). Il comma 3 dell'art. 83 cit. è stato, poi, modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con rnod. dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, entrato in vigore 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha specificato il senso dell'originaria prescrizione contenuta nel comma 3, lett. b) in questione, stabilendo che la sospensione (del procedimento e della custodia cautelare) non opera nei "procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale". Dal complesso di tali disposizioni si evince, pertanto, che la sospensione del procedimento (e dei termini di custodia cautelare) non ha mai operato nei procedimenti in cui il termine "finale" della custodia cautelare scadeva nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e, a partire dall'i/5/2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 28/2020), anche nei procedimenti in cui il termine finale della custodia cautelare scadeva nei sei mesi successivi all'H maggio 2020; vale a dire, entro 1'11 novembre 2020. Al contrario, vi è stata sospensione del procedimento e del termine di fase della custodia cautelare (di cui all'art. 303, comma 1), oltre che dei termini complessivi (di cui all'art. 303, comma 4), laddove il termine "finale" della custodia cautelare scadeva oltre 1'11 novembre 2020; 3. Ebbene, nel caso di specie il termine "finale" di fase di cui all'art. 304, comma 6 scadeva, come pacificamente ritenuto dalle parti, il 12/4/2021; quindi, fuori del periodo preso in considerazione dall'art. 83, comma 3, lett. b) del d.l. n. 18/2020, nella sua formulazione originaria e, poi, anche in quella successiva. Da qui la conseguenza che il procedimento che riguarda Chabad non rientrava nel regime acceleratorio previsto dall'art. 83 cit. ed è rimasto perciò sospeso ex lege nel periodo COVID (9 marzo - 11 maggio), per cui si applica a lui la sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 83 cit. L'assetto normativo così delineato con comporta violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione, né di norme convenzionali, per la ragione che è dipeso da eventi eccezionali, collegati alla diffusione del coronavirus, che hanno imposto l'adozione di misure eccezionali per farvi fronte. D'altra parte, l'ordinamento - pur considerando il termine di cui all'art. 304, come 6, come termine non valicabile, anche con le sospensioni, non ha mostrato di ritenerlo impermeabile alle situazioni eccezionali, come quelle delineate dal comma 7 dello stesso articolo 304. Consegue a tanto che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale. Così deciso il 21/10/20