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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 1982

Cassazione n. 45293/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di Caltanissetta, decidende sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse 4i [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per due reati di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine all'utilizzo di intercettazioni non autorizzate, alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e della circostanza aggravante del metodo mafioso.

In data 27 ottobre 2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, espressa dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti.

Non rileva la suddetta rinuncia, in quanto effettuata dal difensore privo di procura speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244).

2. La difesa, in larga parte, ha riproposto le stesse censure formulate nella memoria depositata in sede di riesame e non si è confrontata con le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, lallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen., tali principi valgono anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).

3. Il primo motivo è del tutto generico.

Secondo la più recente giurisprudenza, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative, derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto, non sanabile, perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione (cfr., ad es., Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566).

Tuttavia, nel caso di specie, la deduzione difensiva, non proposta in sede di riesame, si connota per la estrema genericità ed è pertanto votata alla inammissibilità, in quanto si asserisce genericamente soltanto che "non esiste autorizzazione alcuna alle intercettazioni" richiamate nell'ordinanza impugnata.

4. In ordine al secondo motivo, va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; da ultimo, v.

Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, Curia, non mass.). e Nel caso di specie il ricorrente propone una lettura alternativa e parcellizzata degli indizi evidenziati dal Tribunale, omettendo peraltro di confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata.5.

Generico e privo di fondamento è anche l'ultimo motivo, inerente alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la cui natura oggettiva è pacifica, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v.

Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto).

Essa è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065).

Detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ai fini della integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, non occorre «che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v.

Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027).

A questi principi si è attenuta l'ordinanza impugnata, richiamando una numerosa serie di circostanze (pagg. 24-25), con le quali la difesa, anche in questo caso, non si è confrontata.

La motivazione sul punto, dunque, è tutt'altro che mancante.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2022 il Tribunale di Caltanissetta, decidende sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse 4i [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per due reati di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine all'utilizzo di intercettazioni non autorizzate, alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e della circostanza aggravante del metodo mafioso. In data 27 ottobre 2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, espressa dal difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Non rileva la suddetta rinuncia, in quanto effettuata dal difensore privo di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). 2. La difesa, in larga parte, ha riproposto le stesse censure formulate nella memoria depositata in sede di riesame e non si è confrontata con le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, lallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen., tali principi valgono anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). 3. Il primo motivo è del tutto generico. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative, derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi integra una inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni di carattere assoluto, non sanabile, perché derivante dalla violazione dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione (cfr., ad es., Sez. 6, n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566). Tuttavia, nel caso di specie, la deduzione difensiva, non proposta in sede di riesame, si connota per la estrema genericità ed è pertanto votata alla inammissibilità, in quanto si asserisce genericamente soltanto che "non esiste autorizzazione alcuna alle intercettazioni" richiamate nell'ordinanza impugnata. 4. In ordine al secondo motivo, va ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; da ultimo, v. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, Curia, non mass.). e Nel caso di specie il ricorrente propone una lettura alternativa e parcellizzata degli indizi evidenziati dal Tribunale, omettendo peraltro di confrontarsi con le ampie e puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata.5. Generico e privo di fondamento è anche l'ultimo motivo, inerente alla circostanza aggravante del metodo mafioso, la cui natura oggettiva è pacifica, considerato che si caratterizza e si esaurisce per le modalità dell'azione (v. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, non mass. sul punto). Essa è configurabile quando si ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065). Detta aggravante può sussistere anche in assenza di una compagine mafiosa, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36341 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103). Anche di recente questa Corte ha ribadito che, ai fini della integrazione dell'aggravante del metodo mafioso, non occorre «che alla evocata contiguità corrisponda una concreta e verificata origine mafiosa della minaccia, dovendo il giudice viceversa limitarsi a controllare (nella verosimiglianza offerta dal dato dichiarativo) che quella evocazione sia effettivamente funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento particolare, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a dover fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che quelle di un criminale comune» (così Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). A questi principi si è attenuta l'ordinanza impugnata, richiamando una numerosa serie di circostanze (pagg. 24-25), con le quali la difesa, anche in questo caso, non si è confrontata. La motivazione sul punto, dunque, è tutt'altro che mancante. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad
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