CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna alla pena ritenuta di giustizia di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 10 aprile 1992 n. 285, per avere guidato un'autovettura sprovvisto di patente di guida (revocatagli) con recidiva nel biennio, in Milano il 22 ottobre 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato/ a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 116 d.lgs n. 285/1992, per essere stata riconosiuta la recidiva nel biennio. Il difensore rileva che difetterebbe la prova della definitività della precedente sanzione amministrativa irrogata a seguito dell'accertamento del 23 novembre 2017 e che la Corte di Appello si sarebbe limitata a ribadire tale definitività, pur in assenza di riscontri. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 4.11 ricorso deve essere dichiarto inammissibile. 5.11 reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.116, comma 15 Cod. strad., penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretata nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purchè definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01). Nel caso in esame la Corte, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, ha dato atto della intervenuta irrevocabilità della sanzione amministrativa emergente dal verbale di contestazione della [OSCURATO:PERSONA] di Milano del 23 novembre 2017 (riportata nella Comunicazione notizia di reato del 5 novembre 2018). Del resto, la definitività dell'illecito amministrativo deriva dalle scansioni temporali previste per l'impugnazione e dal decorso del relativo termine perentorio di attivazione. Nella sentenza, dunque, si afferma che l'addebito della recidiva è fondato su un . illecito amministrativo accertato con provvedimento amministrativo esecutivo, mentre il ricorso, nel lamentare la mancata verifica di tale definitività, pecca per difetto di specificità.6.All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende [OSCURATO:PERSONA] 13 ttembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] le Di alvo Emauf / DEPOSIT N CANCELLERIA oggi, r) 2. IL