CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18824/2020 R.G. proposto da U.B.I. FACTOR –[OSCURATO:PERSONA] FACTORING S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Sardegna, n. 50; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA, in per- sona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] zari, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – e REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;–controricorrente e ricorrente incidentale – e F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E. de' Cavalieri, n. 11; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi L'Aquila n. 1390/19 , dep ositata il 4 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto ingiuntivo n. 3131/07, emesso il 15 maggio 2007, il Tri- bunale di Avezzano intimò all'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-Sulmo- na il pagamento in favore dell'U.B.I. Factor –Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring S.p.a., in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla Casa di cura INI Canistro S.r.l., il pagamento della somma di Euro 2.851.490,86, oltre interessi nella misura prevista dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo per prestazioni di assistenza ospedaliera rese nel periodo com- preso tra i mesidi giugno e novembre 2006. 1.1. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione l'Ausl, la quale ec- cepì il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto dei requisiti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della domanda avan- zata nel procedimento monitorio. Si costituì l'UBI Factor, e resistette all'opposizione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Abruzzo e la F.I.R.A. –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. Autorizzata la chiamata in causa, si costituirono queste ultime, ed ecce- pirono a loro volta il difetto di legittimazione passiva. 1.2. Con sentenza del 26 novembre 2013, il Tribunale di Avezzano accolse l'opposizionee revocò il decreto ingiuntivo , ritenendo sussistente la legitti- mazione passiva della Regione, ma rigettando la domanda proposta dall'UBI Factor, in considerazione del sopravvenuto pagamento di una parte delle pre- stazioni erogate e della mancata dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle ulteriori prestazioni. 2. L'impugnazione proposta dall'UBI Factor è stata rigettata dalla Corte d'appello di L'Aquila con sentenza del 4 settembre 2019. Premesso che le prestazioni delle quali era stato chiesto il pagamento erano identificabili esclusivamente in base alle fatture prodotte in giudizio, la Corte ha ritenuto, in ossequio al principio della ragione più liquida, che la prova dell'avvenuta effettuazione delle stesse potesse ritenersi raggiunta sol- tanto nella misura del pagamento effettuato nel corso del giudizio, non rive- stendo le fatture valore probatorio, in quanto documenti di formazione unila- terale ed aventi una funzione prevalentemente fiscale, e non potendo operare il principio di non contestazione, in difetto di una specifica allegazione dei fatti, non desumibile dall'esame della documentazione prodotta. Ha escluso inoltre l'applicabilità del tasso d'interessi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, ritenendo che il rapporto non fosse annoverabile nella categoria delle transazioni commerciali, in quanto avente ad oggetto un'attività sanita- ria socio-assistenziale di natura pubblicistica. 3. Avverso la predetta sentenza l'UBI Factor ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Hanno re- sistito con controricorsil'[OSCURATO:PERSONA] n. 1 Avezzano-[OSCURATO:PERSONA]Aquila (risultante dall'accorpamento dell'Asl di Avezzano-Sulmona con l'Asl di L'Aquila), la Regione, la quale ha proposto ricorso incidentalecondizionato, affidato ad un solo motivo, e la FIRA, che ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt.2727 e 2729 cod. civ. e la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impu- gnata per aver affermato l'insufficienza delle fatture ai fini della prova delle prestazioni, senza tenere conto della mancata contestazione del rapporto contrattuale e del valore indiziario del pagamento parziale effettuato nel corso del giudizio, nonché dell'esito positivo delle verifiche ispettive compiute in ordine all'appropriatezza delle prestazioni erogate. 1.1. Il motivo è inammissibile. Nell'escludere l'efficacia probatoria delle fatture prodotte dalla ricorrente, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al costante orientamento della giurisprudenzadi legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo in una dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto non sia contestato, essa può costituire un valido ele- mento di prova delle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il creditore l'abbia accettata senza contestazioni, mentre nel caso in cui il rapporto sia contestato integra al più un mero indizio (cfr. Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11736; 13/06/2006, n. 13651; Cass., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593). Pur dando atto dell'avvenuta produzione del contratto, attestante l'esistenza del rapporto, la Corte territoriale ha ritenuto infatti inoperante il principio di non contestazione, in mancanza di una specifica allegazione da parte della ricor- rente delle prestazioni poste a fondamento della domanda, ed ha pertanto escluso la possibilità di attribuire valore di prova alle relative fatture, rite- nendo conseguentemente dimostrata soltanto l'effettuazione di quelle per le quali l'Asl aveva provveduto al pagamento delcorrispettivo nel corso del giu- dizio, e rigettando invece la domanda di pagamento delle altre. Tale conclusione non può ritenersi validamente censurata dalla ricor- rente, la quale non è in grado d'indicare lacune argomentative o carenze lo- giche del ragionamento seguito nella sentenza impugnata, ma si limita per un verso a contestare la portata ostativa di una verifica ispettiva compiuta dall'Asl, riconoscendo tuttavia che la sentenza impugnata non ne ha tenuto conto, e per altro verso ad insistere sul valore quanto meno indiziario delle fatture, senza considerare che, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di fare ricorso a tale mezzo di prova, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e la verifica della rispondenza degli stessi ai re- quisiti di legge: il relativo apprezzamento, avente carattere discrezionale,co- stituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui deduzione non può peraltro risolversi nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contrad- dittorietà del ragionamento decisorio, che nella specie risulta invece agevol- mente ricostruibile e logicamente coerente (cfr. Cass., Sez. II, 27/10/2010, n. 21961; Cass., Sez. III, 13/11/2009, n. 24028; 11/05/2007, n. 10847). 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002,censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità del tasso d'interesse previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002, in contrasto con la natura commerciale dei contratti stipulati con l'Asl. 2.1. Il motivoè fondato. In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private in favore degli assistiti dal [OSCURATO:PERSONA], questa Corte ha infatti avuto modo di affermare ripetutamente che il contratto concluso tra la struttura e l'ente pubblicocompetente, con cui quest'ultimo abbia assunto l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura rese in regime di accreditamento, è riconducibile alla nozione di transa- zione commerciale risultante dall'art. 2, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, e comporta pertanto, in caso di ritardo nell'adempimento, l'ob- bligo di corrispondere gl'interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 medesimo decreto(cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349).Non può condividersi, in contrario, il richiamo della sentenza impugnata al diverso orientamento sviluppatosi in riferimento ai crediti dei farmacisti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle Asl, essendo stato chiarito che, a differenza di quelli in esame, questi ultimi non trovano fondamento in una transazione commerciale, ma in un'attività di natura pubblicistica, svolta in esecuzione del rapporto conces- sorio con il [OSCURATO:PERSONA], e intesa a realizzare l'interesse col- lettivo alla tutela della salute, nell'esercizio della quale il farmacista opera come componente del [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non è qualificabile come imprenditore o come soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. c), del d.lgs. n. 231 del 2002 (cfr. Cass., Sez. Un., 20/11/2020, n.26496; Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9991). 3. L'accoglimento del secondo motivo, comportando la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, determina l'assorbimento del terzo motivodi ricorso, con cui la ricorrente ha censurato la condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti, per violazione degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. 4. E' invece inammissibile il quarto motivo,con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., dello art. 1, comma decimo,del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, dell'art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 1, comma centottantesimo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lamentando l'omessa pronuncia in ordine almotivo di gravame con cui aveva insistito sulla legittimazione passiva della FIRA, in quanto tenuta al paga- mento delle prestazioni rese dalle case di cura accreditate, ai sensi della de- libera della Giunta regionale n. 775 del 2003. 4.1. L'omesso accertamento della legittimazione della FIRA trova infatti giustificazione nell'intervenuta applicazione del criterio della ragione più li- quida, espressamente richiamato dalla Corte territoriale, in virtù del quale quest'ultima ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto della domanda proposta dall'UBI Factor, il profilo riguardante la mancata prova delle prestazioni rese dall'INI Canistro.Il ricorso al predetto criterio, ispirato ad esigenze di econo- mia processuale e celerità del giudizio riconducibili agli artt. 24 e 111 Cost., consente infatti di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre, in tal modo privilegiandosiil piano dell'impatto operativo rispetto a quello della coerenza logico-sistematica (cfr. Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363; 11/05/2018, n. 11458; Cass., Sez. VI, 28/05/2014, n. 12002). Tale approccio interpretativo, sostituendo il principio dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, previsto dall'art. 276 cod. proc. civ.,esclude che la decisione adot- tata sulla base delle questioni ritenute assorbenti possa determinare la for- mazione di un giudicato, sia pure implicito, inordine agli aspetti del rapporto che non hanno costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e con- cretoda parte del giudice; relativamente a tali questioni, non è pertanto con- figurabile un interesse all'impugnazione, restando le stesse impregiudicate, e potendo quindi essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio, in caso di acco- glimento del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. III, 9/11/2021, n. 32650; Cass., Sez. I, 17/03/2015, n. 5264). 5. Per analoghe ragioni, è inammissibile l'unico mo tivo del ricorso inci- dentalecondizionato, con cui la Regione deduce la violazione e la falsa appli- cazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata non ha pronunciato, neppure per dichiararne l'assorbimento,in ordine all'appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva. 5.1. Nel giudizio di cassazione, è infatti inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi que- stioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù dell'applicazione del cri- terio della ragione più liquida, non essendo ravvisabile, al riguardo, alcun rigetto implicito, con la conseguenza che in caso di accoglimento del ricorso tali questioni possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio (cfr. Cass., Sez. VI, 23/07/2018, n. 19503; Cass., Sez. III, 26/04/2010, n. 9907; Cass., Sez. I, 15/02/2008, n. 3796). 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del se- condo motivo, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibiliil primo ed il quarto motivo di ricorso, accoglie il se- condo,dichiara assorbito il terzo motivo, dichiara inammissibile il r