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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 8 aprile 2021 (dep. il 4 giugno 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giovanni BILARDELLO, ha confermato la pronuncia resa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo B. della rubrica) - segnatamente, per il possesso, a fine di trarne profitto, di una carta di pagamento - e, esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa.

Il Tribunale ha assolto il BILARDELLO, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen. - capo A. della rubrica) della medesima carta di pagamento, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero in relazione al reato di frode informatica continuata.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le doglianze proposte con il gravame e reso una motivazione apparente sull'identificazione dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla chiesta revoca della trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta dal primo Giudice e censurata con il terzo motivo di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo si è assunto che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che, con il primo motivo di gravame, fosse stata chiesta l'assoluzione dell'imputato poiché non sarebbe stato provato che i documenti recanti le sue generalità non fossero stati a loro volta contraffatti.

Difatti, la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado in quanto i documenti identificativi dell'imputato non sono stati mai acquisiti e non è stato sentito a sommarie informazioni il soggetto che, secondo la comunicazione della notizia di reato del 12 luglio 2018, li avrebbe visionati; quindi, la c:ensura riguardava la prova dell'identità dell'imputato quale il soggetto agente, cui si sarebbe pervenuti soltanto in quanto l'utenza telefonica fornita per il noleggio di un'autovettura (pagato mediante la già menzionata carta) era intestata al BILARDELLO (e la sentenza di primo grado si era limitata sul punto ad affermare che gli operanti avrebbero verificato la rispondenza di ogni elemento riportato sul passaporto e sulla patente ai documenti originali).

La Corte territoriale, travisando la censura difensiva, non avrebbe in alcun modo motivato sul punto.

1.1. Il motivo in esame è infondato.

Vero è, infatti, che la Corte di merito è incorsa nel denunciato travisamento della censura relativa all'identificazione dell'imputato, atteso che: con l'atto di appello si era contestato che gli operanti (come affermato dal primo Giudice) avessero verificato gli originali dei documenti e compiuto un riconoscimento del BILARDELLO; e i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che si fosse dedotto il difetto di prova che i documenti forniti dal reo e recanti le generalità dell'imputato non fossero stati contraffatti.

Tuttavia: - «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01), cui deve aversi riguardo «per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente condiviso la decisione di primo grado, che ha pure dato conto del fatto che, in tutti gli episodi di indebito utilizzo della carta di pagamento in imputazione, l'agente ha sempre fornito documenti del BILARDELLO e in una occasione pure il numero dell'utenza telefonica a lui intestata; inoltre, i Giudici di secondo grado hanno pure rilevato che non risulta in alcun modo che l'imputato abbia denunciato il furto o lo smarrimento dei propri documenti ed evidenziato che gli esercenti (presso cui sono stati compiuti i pagamenti) che hanno preso visione dei documenti non hanno mai dubitato dell'autenticità di essi; - tale compendio argomentativo, fondato ritualmente sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato), non può dirsi puntualmente censurato dalla difesa mediante la prospettazione della mancata acquisizione dei documenti del BILARDELLO e della mancata escussione del sogget:to che - secondo quanto rassegnato dagli operanti nella comunicazione della notizia di reato - li avrebbe visionati, atteso che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto con il ricorso quando sia «di spessore tale da risultare percepibil[e] ictu ocu/i, dovendo N sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).2.

Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha assunto: - di aver rappresentato, con il secondo motivo di appello, la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche alla luce delle «condizioni socioeconomiche di marginalità dell'imputato, chiaramente deducibili» dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato; e che, ciononostante, la Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza di elementi passibili di positiva valutazione, senza neppure prendere in considerazione la specifica allegazione difensiva; - di aver dedotto con il gravame che l'imputato non aveva in precedenza beneficiato della sospensione condizionale e che i due pregiudizi da lui riportali erano molto risalenti e, dunque, non atti a rendere una prognosi sfavorevole; e che la Corte di appello avrebbe disatteso la prospettazione difensiva, assumendo la mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza desunta dal mancato risarcimento, anche parziale dei danneggiati, nonostante la già rilevata situazione socioeconomia del BILARDELLO (che non gli consentirebbe il risarcimento) e, dunque, la mancata concessione del beneficio sarebbe contraria alla legge e illogica, poiché il risarcimento non sarebbe oggettivamente possibile.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il motivo difetta di specificità perché non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso i presupposti per concederle in ragione anche dei plurimi precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Per quel che attiene alla sospensione condizionale, è dirimente considerare che il BILARDELLO - come si trae dal suo certificato penale - ha già riportato tre condanne a pena detentiva per delitto, che ostano alla concessione del beneficio (art. 164, comma 1, cod. pen.), non rilevando in senso favorevole neppure la concessione dell'indulto per talune delle sanzioni inflitte al ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 13990 del 05/0:3/2020, Iacopino, Rv. 278941 - 01).

3. Con il terzo motivo è stato dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata con il terzo motivo di gravame, di revocare la trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta dal primo Giudice in relazione al reato di frode informatica continuata, del quale lo stesso Ufficio requirente « aveva già escluso esplicitamente la configurabilità».

3.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La statuizione oggetto della censura del ricorrente, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, - per quel che qui rileva - non poteva essere oggetto di appello (Sez. 3, n. 1046 del 22/12/1994 - dep. 1995, Pivetta, Rv. 201414 - 01).

E trattandosi di una questione processuale, non rileva ex se la mancanza di motivazione da parte della Corte di appello (cfr. Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01).

4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 8 aprile 2021 (dep. il 4 giugno 2021) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giovanni BILARDELLO, ha confermato la pronuncia resa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. (capo B. della rubrica) - segnatamente, per il possesso, a fine di trarne profitto, di una carta di pagamento - e, esclusa la recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 300 di multa. Il Tribunale ha assolto il BILARDELLO, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di ricettazione (art. 648 cod. pen. - capo A. della rubrica) della medesima carta di pagamento, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero in relazione al reato di frode informatica continuata. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito avrebbe travisato le doglianze proposte con il gravame e reso una motivazione apparente sull'identificazione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla chiesta revoca della trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta dal primo Giudice e censurata con il terzo motivo di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo si è assunto che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che, con il primo motivo di gravame, fosse stata chiesta l'assoluzione dell'imputato poiché non sarebbe stato provato che i documenti recanti le sue generalità non fossero stati a loro volta contraffatti. Difatti, la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado in quanto i documenti identificativi dell'imputato non sono stati mai acquisiti e non è stato sentito a sommarie informazioni il soggetto che, secondo la comunicazione della notizia di reato del 12 luglio 2018, li avrebbe visionati; quindi, la c:ensura riguardava la prova dell'identità dell'imputato quale il soggetto agente, cui si sarebbe pervenuti soltanto in quanto l'utenza telefonica fornita per il noleggio di un'autovettura (pagato mediante la già menzionata carta) era intestata al BILARDELLO (e la sentenza di primo grado si era limitata sul punto ad affermare che gli operanti avrebbero verificato la rispondenza di ogni elemento riportato sul passaporto e sulla patente ai documenti originali). La Corte territoriale, travisando la censura difensiva, non avrebbe in alcun modo motivato sul punto. 1.1. Il motivo in esame è infondato. Vero è, infatti, che la Corte di merito è incorsa nel denunciato travisamento della censura relativa all'identificazione dell'imputato, atteso che: con l'atto di appello si era contestato che gli operanti (come affermato dal primo Giudice) avessero verificato gli originali dei documenti e compiuto un riconoscimento del BILARDELLO; e i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che si fosse dedotto il difetto di prova che i documenti forniti dal reo e recanti le generalità dell'imputato non fossero stati contraffatti. Tuttavia: - «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01), cui deve aversi riguardo «per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); - nel caso di specie, la Corte di appello ha espressamente condiviso la decisione di primo grado, che ha pure dato conto del fatto che, in tutti gli episodi di indebito utilizzo della carta di pagamento in imputazione, l'agente ha sempre fornito documenti del BILARDELLO e in una occasione pure il numero dell'utenza telefonica a lui intestata; inoltre, i Giudici di secondo grado hanno pure rilevato che non risulta in alcun modo che l'imputato abbia denunciato il furto o lo smarrimento dei propri documenti ed evidenziato che gli esercenti (presso cui sono stati compiuti i pagamenti) che hanno preso visione dei documenti non hanno mai dubitato dell'autenticità di essi; - tale compendio argomentativo, fondato ritualmente sugli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato), non può dirsi puntualmente censurato dalla difesa mediante la prospettazione della mancata acquisizione dei documenti del BILARDELLO e della mancata escussione del sogget:to che - secondo quanto rassegnato dagli operanti nella comunicazione della notizia di reato - li avrebbe visionati, atteso che il vizio di motivazione può essere utilmente dedotto con il ricorso quando sia «di spessore tale da risultare percepibil[e] ictu ocu/i, dovendo N sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01).2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha assunto: - di aver rappresentato, con il secondo motivo di appello, la sussistenza dei presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche alla luce delle «condizioni socioeconomiche di marginalità dell'imputato, chiaramente deducibili» dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato; e che, ciononostante, la Corte di merito avrebbe escluso la sussistenza di elementi passibili di positiva valutazione, senza neppure prendere in considerazione la specifica allegazione difensiva; - di aver dedotto con il gravame che l'imputato non aveva in precedenza beneficiato della sospensione condizionale e che i due pregiudizi da lui riportali erano molto risalenti e, dunque, non atti a rendere una prognosi sfavorevole; e che la Corte di appello avrebbe disatteso la prospettazione difensiva, assumendo la mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza desunta dal mancato risarcimento, anche parziale dei danneggiati, nonostante la già rilevata situazione socioeconomia del BILARDELLO (che non gli consentirebbe il risarcimento) e, dunque, la mancata concessione del beneficio sarebbe contraria alla legge e illogica, poiché il risarcimento non sarebbe oggettivamente possibile. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il motivo difetta di specificità perché non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso i presupposti per concederle in ragione anche dei plurimi precedenti penali dell'imputato (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Per quel che attiene alla sospensione condizionale, è dirimente considerare che il BILARDELLO - come si trae dal suo certificato penale - ha già riportato tre condanne a pena detentiva per delitto, che ostano alla concessione del beneficio (art. 164, comma 1, cod. pen.), non rilevando in senso favorevole neppure la concessione dell'indulto per talune delle sanzioni inflitte al ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 13990 del 05/0:3/2020, Iacopino, Rv. 278941 - 01). 3. Con il terzo motivo è stato dedotta la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, avanzata con il terzo motivo di gravame, di revocare la trasmissione degli atti al pubblico ministero disposta dal primo Giudice in relazione al reato di frode informatica continuata, del quale lo stesso Ufficio requirente « aveva già escluso esplicitamente la configurabilità». 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. La statuizione oggetto della censura del ricorrente, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, - per quel che qui rileva - non poteva essere oggetto di appello (Sez. 3, n. 1046 del 22/12/1994 - dep. 1995, Pivetta, Rv. 201414 - 01). E trattandosi di una questione processuale, non rileva ex se la mancanza di motivazione da parte della Corte di appello (cfr. Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). 4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il
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