CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 12022/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (Cui 05cu1vi ) nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] concui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha rigettato ilricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avversoil decreto con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato presentata il 6 dicembre 2021 da [OSCURATO:PERSONA] del procedimento penale n. 2893/2025 R.G.N.R.Il Tribunale, quale giudice dell’opposizione, ha condiviso il percorsoargomentativo del giudice di prima istanza e confermato il provvedimento dirigetto con cui si era evidenziata la impossibilità di attribuire al soggettorichiedente una certa identità.2. Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ha propostoricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto laviolazione di legge e in specie degli artt. 74 e ss del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art.46 del d.P.R. n. 445/2000. Secondo il difensore il percorso argomentativoindividuato nel provvedimento impugnato, nel sostenere che la mancanza di undocumento di identità impedirebbe ogni verifica e costituirebbe ostacoloinsormontabile alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è erroneo inquanto introduce un requisito inesistente nella disciplina dell’istituto in esame.L’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002 consente l’ammissione mediante dichiarazionesostitutiva ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o) d.P.R. n. 445/2000 e la validità ditale dichiarazione non è subordinata alla produzione di documenti identificativi .Nel caso in esame, l’identificazione del richiedente è garantita tramite il codiceunico identificativo (C.U.I) e la tracciabilità completa delle attività e dei redditi èassicurata, avendo [OSCURATO:PERSONA] trascorso l’intero anno di riferimento in detenzione.L’interpretazione del Tribunale, estendendo il requisito della certezza anagraficaalla disponibilità di documenti identificativi comporta l’esclusione dal patrocinio aspese dello Stato di categorie vulnerabili, quali i soggetti stranieri irregolari esenza fissa dimora o privi di documenti a causa della situazione di detenzione oemarginazione.Quanto alla presunta impossibilità di verificare la situazione reddituale, ilTribunale non avrebbe tenuto conto della funzione dell’autocertificazione ex art.79 e 94 d.P.R. n. 115/2002, della tracciabilità reddituale del detenuto tramitecertificazione unica, della sufficienza del C.U.I. ai fini della identificazione.La dichiarazione sostitutiva depositata dal richiedente integrata dallacertificazione unica attestante i redditi per l’anno di riferimento soddisfa i requisitidi ammissibilità dell’istanza, posto che l’art. 94 d.P.R. n. 115/2002 prevedeespressamente la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva per superarel’inerzia dell’autorità consolare.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2. [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Milano, nel corso diun giudizio direttissimo, in data 15 marzo 2025, aveva presentato istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, da lui sottoscritta con autentica deldifensore nominato, corredando la domanda della prevista autocertificazionereddituale, del CUD 2024 relativo alle attività lavorative svolte all’internodell’istituto penitenziario e della documentazione attestante la richiesta inoltrataal consolato del Marocco per l’accertamento dei redditi prodotti all’estero.3. Il giudice di prima istanza aveva rigettato la richiesta, rilevando laimpossibilità di attribuire una certa identità al soggetto istante, il quale non avevadocumenti di identificazione e nelle varie occasioni in cui era stato fermato avevadeclinato generalità sempre diverse.Il giudice del gravame ha respinto l’opposizione avverso il decreto di rigetto,condividendo le ragioni individuate dal primo giudice e ribadendo che la certezzasulla identità è condizione necessaria affinché il giudice e l’amministrazionefinanziaria possano valutare se effettivamente si sia in presenza di un soggettonon abbiente.Secondo il ricorrente, come visto, la decisone adottata attuerebbe unaingiustificata e discriminatoria esclusione dal beneficio di soggetti privi deldocumento di identità.4.Al fine di meglio inquadrare il tema della possibilità o meno di ammettereal beneficio del patrocinio a spese dello Stato un soggetto la cui identità non siacerta, appare opportuno richiamare i riferimenti normarvi che vengono in rilievosotto il profilo in esame.Premessa necessaria è che il beneficio del patrocino a spese dello Stato èstrumentale al diritto di difesa. A tal proposito, la Corte costituzionale ha precisatoche l’art. 24 comma 3 Cost. “prevedendo che «sono assicurati ai non abbienti,con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»,mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di unprocesso «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondocomma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile(sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010;ordinanza n. 458 del 2002)«» (da ultimo, sentenza n. 157 del 2021)” (cosìespressamente Corte cost. n. 10 del 2022). La stessa Corte Costituzionale avevagià evidenziato che il comma terzo dell’l'art. 24 deve essere letto in stretta instretta connessione con il primo, secondo cui il diritto di difesa deve esseregarantito a tutti su un piano di eguaglianza e in forme idonee: «l'ampioriconoscimento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti einteressi legittimi rappresenta anche l'ambito di attuazione della garanziaassicurata ai non abbienti per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione,sicché, ove sia riconosciuta dall'ordinamento una situazione soggettiva azionabilein giudizio od uno strumento processuale di tutela, il soggetto non abbiente nonpuò esserne di fatto escluso perché sprovvisto dei mezzi per agire e difendersi»(in tal senso sentenza m. 194 del 1992).4.1 La disciplina del patrocinio per i non abbienti è contenuta nella ParteTerza del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia e sicompone: di disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato valevoli pertutti i processi, penale civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 74- 89);di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale(artt. 90-118) e di disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato neglialtri processi (artt. 119-145).In linea generale, possono essere ammessi al patrocinio, tutti i soggettititolari di un reddito al di sotto di una determinata soglia, siano essi cittadiniitaliani, ovvero cittadini stranieri. L’art. 90 inserito fra le disposizioni particolari sulpatrocinio a spese dello Stato nel processo penale, in maniera espressa affermache il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo stranieroe all’apolide residente nel territorio dello stato (analoga previsione è contenutanell’art. 119 del d. P.R. in relazione al patrocinio a spese dello Stato negli altriprocessi).Venendo alle disposizioni di più immediato interesse, la disciplina dell’istanzadi ammissione e del suo contenuto è contenuta negli artt. 78 e 79 del d.P.R. cit,integrati in relazione al processo penale dagli artt. 93 e 94.L’art. 78 prevede che l’istanza debba essere sottoscritta dall’interessato apena di inammissibilità e la sottoscrizione debba essere autenticata dal difensore,ovvero con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 d.P.R. n. 445/2000, e cioèsottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o presentataunitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità delsottoscrittore. L’art. 93, dettato specificamente per l’istanza di ammissione nelprocesso penale, prevede che essa debba essere presentata esclusivamentedall’interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata all’ufficiodel magistrato dinanzi al quale pende il processo (se procede la Corte diCassazione all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); seil richiedente è detenuto (in carcere o in domicilio) o internato si applicano ledisposizioni di cui all’art. 123 cod. proc. pen. e, dunque, l’istanza è formulata aldirettore del carcere e dell’istituto o all’ufficiale di polizia giudiziaria che latrasmettono all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.Quanto al contenuto, l’art. 79 prevede che l’istanza, a pena diinammissibilità, debba contenere l’indicazione del processo a cui si riferisce se giàpendente (lett.a); le generalità dell’interessato e dei componenti la famigliaanagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (lett.b), una dichiarazionesostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o) del d.P.R. 28dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previsteper l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile(lett. c) e l’impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito levariazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entrotrenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazionedell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione ( lett. d)(comma 1). Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenentiall’Unione europea, deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autoritàconsolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato (commaIn ragione dell’estensione al cittadino di Stati non appartenenti all’Unioneeuropea del trattamento previsto per il cittadino italiano, con riferimento allaindicazione del codice fiscale la Corte costituzionale con ordinanza del 15 maggio2004 n. 144, decidendo sulla legittimità costituzionale dell'art. 79 d.P.R. n.115/2002 se interpretato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità, anche peril cittadino extracomunitario il codice fiscale, ha rilevato che la lettura congiuntadell'art. 6 e dell'art. 4 del DPR n.605 del 1973 consentiva di ritenere sufficiente,per il cittadino straniero extracomunitario, in luogo dell’indicazione del codicefiscale, la sola del indicazione cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso edomicilio nel paese estero.Inoltre, sempre in ragione della estensione al cittadino extracomunitario delbeneficio, si è resa necessaria una apposita disciplina che garantisca parità ditrattamento a colui che per ragioni oggettive, si trovi nell'impossibilità didocumentare alcuni dati relativi alla sua situazione reddituale. L’art. 94, infatti,disciplina l’ ipotesi della impossibilità per i cittadini di Stati non appartenenteall’Unione Europea di produrre la certificazione dell’autorità consolare di cui all’art.79 comma 2, prevedendo uno strumento equipollente, vale a dire, la dichiarazionesostitutiva della certificazione da parte dell’interessato, stabilendo al comma 3, peril caso di cittadini non appartenenti a uno stato dell’Unione Europea che sianodetenuti o custoditi in luogo di cura, che la certificazione consolare possa essereprodotta, entro il termine di giorni venti dalla presentazione dell’istanza, anche daldifensore o da un componente della famiglia dell’interessato. La dichiarazionesostitutiva di certificazione prevista dall’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 siaggiunge a quella prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), pur rappresentandonein un certo senso la replica, ed è ovviamente collegata alla impossibilità di produrrela certificazione consolare. Il legislatore, infatti, ha avvertito la necessità diinserire un correttivo che permetta di superare l'ostacolo creato dalla condottaomissiva, o in generale non collaborativa, dell'autorità consolare, con l'evidenteobiettivo di garantire un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale (Sez. 4, n.46172 del 09/12/2021, Rv. 282553 – 01, in motivazione).4.2.La disciplina dell’istituto del patrocino a spese dello Stato prevedeverifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva: l’art.96 comma 2 del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il magistrato respinge l’istanzase vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizionipreviste per l’ammissione, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale,delle condizioni personali e famigliari e delle attività economiche eventualmentesvolte: a tale fine, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente allarelativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarieverifiche. Il successivo art. 98 stabilisce in via generale che, una volta adottato ilprovvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’istanza,delle dichiarazioni e della documentazione allegate siano trasmesse dal magistratoall’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato il suoufficio, ai fini delle successive verifiche anche in collaborazione della Guardia difiscale (ovvero, in mancanza di quest’ultimo del cognome, nome, luogo e data dinascita, sesso e domicilio nel paese estero) dei singoli componenti la famigliaanagrafica che il soggetto istante, come detto, è tenuto ad indicare ai sensi del l’art.79 d.P.R. n. 115/2002 nell’istanza.5. La casistica giurisprudenziale di interesse in questa sede riguardasoprattutto i soggetti extracomunitari che, talvolta, sono identificati solo tramiteCodice [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I), in assenza di documenti di identificazione: ilprincipio affermato è quello per cui l’ammissione al beneficio può esserelegittimamente negata quando non vi sia certezza sui dati anagrafici delrichiedente. [OSCURATO:PERSONA]. 4, n. 22912 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 228789 -01 ha affermatoche è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge la domanda diammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo straniero di cui siabbia fondato motivo di ritenere che le generalità indicate nell'autocertificazionenon siano esatte, in quanto l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce dieseguire le verifiche sulle sue condizioni per l'ammissione al beneficio ai sensi degliartt. 96 commi secondo e terzo e 98 comma secondo del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115; nello stesso senso n. 11792 del 10/02/2009, Rv. 243204 – 01, in ipotesiin cui in cui l'incertezza era stata riferita ai precedenti dattiloscopici dell'istante,dai quali emergevano diverse generalità, e al fatto che il medesimo aveva fornitofalse dichiarazioni in ordine al suo domicilio; n. 58397 del 17/10/2018, Rv. 274954– 01, in fattispecie in cui l'incertezza riguardava la nazionalità dell'instante, inquanto il Consolato dello Stato non appartenente all'Unione europea, su richiestadell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado diconfermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio;n. 38009 del 09/06/2023, Rv. 284957 - 01 in una fattispecie in cui il richiedentenon era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraversorilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unicoidentificativo.Il collegio osserva che la necessità che il soggetto richiedente l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato sia identificabile in modo certo è strettamentecollegata al contenuto dell’istanza come disciplinato dall’art. 79 d.P.R. n.115/2002.Da un canto, tanto le generalità (dell’interessato come dei componenti ilnucleo famigliare) la cui indicazione deve essere contenuta nell’istanza, secondola previsione dell’art. 79 comma 1 lett. b), che la dichiarazione sostitutiva dicertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste perl’ammissione, attenendo a elementi patrimoniali facenti capo ad un soggetto,hanno come presupposto indefettibile che l’identità anagrafica di tale soggettosia certa. Le generalità non possono che essere certe, poiché diversamente nonpotranno essere eseguiti gli accertamenti di cui si dirà appresso; allo stesso modoin tanto potrà l’autocertificazione svolgere la funzione attestativa sua propria, inquanto l’autorità giudiziaria e, eventualmente, su sua richiesta la Guardia diGuardia di Finanza, dopo l’ammissione possano effettuare gli accertamenti relativial reddito effettivo, accertamenti che a loro volta postulano dati anagraficiverificabili.Non è, dunque, in discussione il potere di autocertificazione dell'imputato,cittadino straniero, che, ai sensi degli artt. 78, 79 e 94 comma 2 del d.P.R. n.115/2002, formuli istanza di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato,quanto piuttosto che detta autocertificazione possa provenire da un soggettonon identificato. Posto che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato èfondata sulla necessità di garantire il diritto di difesa dei soggetti “non abbienti”autocertificazione del soggetto istante, ma prevede al contempo accertamenti,eventualmente preventivi e sempre successivi demandati alla Guardia di Finanzae agli uffici finanziari: tali accertamenti per poter essere effettuati devonoriguardare un soggetto anagraficamente rintracciabile quale precettore di reddito.Nell'ipotesi di assoluta incertezza sulle generalità della persona che ha presentatol'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, le indagini preventive e successiverisulterebbero addirittura impossibili da effettuate nei confronti di persona"sedicente", sia essa italiana o straniera.Ne consegue che, ove il giudice reputi, sulla scorta di indici che appaianosignificativi, dei quali dovrà dare conto con adeguata motivazione, che le generalitàindicate non siano certe, potrà dichiarare l’inammissibilità dell’istanza ai sensidell’art. 79 comma 1.5.1. Giova precisare che l’identità anagrafica è diversa dalla identità fisica e,conseguentemente, a nulla rileva che il soggetto istante sia stato identificatotramite il [OSCURATO:PERSONA] (CUI). Quest’ultimo è un codicealfanumerico attribuito attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimentodelle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’Interno, “al fine diconsentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Statoappartenente all’Unione europea che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino diStato non appartenete all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota lacittadinanza o a un apolide” (art. 43 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313). Si tratta,dunque, di un codice generato in automatico dal sistema AFIS sulla base delleimpronte digitali e legato univocamente alla persona, che vale a provare edocumentare l’identità fisica del soggetto indagato, imputato o condannato, manon già l’identità anagrafica.6. Nel caso di specie, il Tribunale ha spiegato che il ricorrente nell’ istanzae nell’autocertificazione aveva dichiarato di essere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 2000, mentre in occasione dei precedenti controlli, aveva declinatodifferenti generalità e, in particolare: il 16 luglio 2022 aveva dichiarato di esserenato l’1 gennaio 2000; il 30 maggio 2022 aveva dichiarato di chiamarsiSalaheddine [OSCURATO:PERSONA] e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 2000; il 21 maggio2022 aveva dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] e di essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 novembre 2005 e il 26 maggio 2022 aveva dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] di essere nato l’1 gennaio 2004. Inoltre, aveva indicato un indirizzo di residenzaall’estero ([OSCURATO:PERSONA], nei pressi di [OSCURATO:PERSONA]) non chiaramente individuato.Il giudice dell’opposizione ha rilevato che in maniera legittima il primo giudiceaveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulpresupposto che non fosse stato possibile attribuire al ricorrente una identitàanagrafica certa.Il percorso argomentativo è coerente con i principi su affermati, pur dovendosirilevare, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., che il giudice di primo grado, inluogo di rigettare l’istanza, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, per difettodel requisito di cui all’art. 79 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 309/90.Il difensore obietta che il soggetto istante era stato identificato tramiteCodice [OSCURATO:PERSONA] e che i suoi redditi, rilevanti ai fini della ammissione,erano tracciabili in quanto collegati all’attività lavorativa svolta in carcere. Nontiene conto, tuttavia, che, come detto, il CUI non vale a provare le generalità eche il reddito rilevante ai fini della ammissione era anche quello eventualmenteprodotto all’estero, non verificabile per le ragioni già dette.7.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso in Roma il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]