Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13905/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, premesso che la diminuente di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e la suddetta causa di non punibilità sono istituti basati su presupposti logico-giuridici diversi e che operano su piani differenti, non implicandosi a vicenda, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha correttamente indicato le congrue e non illogiche ragioni per cui nel caso di specie debba ritenersi assente la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza, ove si si è sottolineato quale elemento ostativo, in particolare, l'entità del danno arrecato alla persona offesa, da non apprezzarsi solamente sotto il profilo economico, ma anche alla luce della dispersione dei dati personali immagazzinati nel telefono cellulare ricettato); che, dovendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, premesso che la diminuente di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e la suddetta causa di non punibilità sono istituti basati su presupposti logico-giuridici diversi e che operano su piani differenti, non implicandosi a vicenda, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha correttamente indicato le congrue e non illogiche ragioni per cui nel caso di specie debba ritenersi assente la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza, ove si si è sottolineato quale elemento ostativo, in particolare, l'entità del danno arrecato alla persona offesa, da non apprezzarsi solamente sotto il profilo economico, ma anche alla luce della dispersione dei dati personali immagazzinati nel telefono cellulare ricettato); che, dovendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 13905/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris