CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12931/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 8019 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8019del ruolo generale dell’anno 2023, proposto D'ATTILIMarina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59D62 H501D ) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FNTGLC 76T06 H501U ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MGGNRC 70E09 H501Z) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14782/2022, pubblicatain data 12 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Attiliha proposto opposizione (qualificata come oppo- sizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) avverso i ruoli Ric. n. 8019/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 esattoriali e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA], per cre- diti iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA] e derivanti da sanzioni am- ministrative per violazioni del codice della strada. L’opposizione è stata accoltadal Giudice di Pace di Roma, che ha annullato l’estratto di ruolo e «tutti i provvedimenti sottesi afferenti violazioni del C.d.S.» e ha condannato gli enti conve- nuti, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre accessori. La decisione è stata oggetto di appello da parte dell’opponente vittoriosa, in relazione al solo capo avente ad oggetto la liqui- dazione delle spese di lite. Il Tribunale di Romaha confermato la decisione di primo grado in ordine al suddetto capo. Ricorre la D’Attili,sulla base di un unico motiv o . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c. , per la data del 19 dicembre 2024, poi rinviata alla presente data. L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazionedell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustiziacome modificato dal D.M. 37/201 8 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Ric. n. 8019/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 La ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, prevista dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nella fattispe- cie, ratione temporis , ed avrebbe, inoltre, erroneamente escluso dalla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado il compenso dovuto per la fase istruttoria. Il ricorso, che presenta un chiaro ed adeguato sviluppo esposi- tivo ed argomentativo, èfondato. 1.1 L’affermazione del tribunale secondo la quale, nella liqui- dazione delle competenze professionali in sede di regolamenta- zione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di ade- guata motivazione, non è conforme all’indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (dispo- sizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell’epoca di svol- gimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scen- dere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 – 01 ; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 –01). 1.2 Inoltre, non può ritenersi conforme alle previsioni norma- tive applicabili nella fattispecie neanche il mancato riconosci- mento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado. Questa Corte, in proposito,ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoriadel primo grado del giudizio è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quantomeno l ’attività di esame della Ric. n. 8019/2023 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 documentazione prodotta dalla controparte, espressamenteri- compresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione, di cuiall’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che richiama, in proposito,altresì: Cass. , Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 –02; cfr., altresì, sempre in termini: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1052 del16/01/2025). È appena il caso di osservare che, comunque, nella specie, la violazione dei minimi tariffari sussisterebbe anche a prescin- dere dal riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, secondo gli stessi valori indicati dal tribunale (che individuereb- bero un minimo tariffario per le sole altre voci di compenso pari ad € 436,00, quindi superiore a quanto liquidato dal giudice di pace). In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata , con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rin- vio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio