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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34373/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21135/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma , piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione , rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 186/2018 depositata il 21/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza n. 2494/2014 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta, ex artt. 49 d. lgs. 270/99 e 67, comma 1, n.2, l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava quest’ultima al pagamento in favore della procedura attrice della somma di € 426.510,58, oltre accessori e spese.

2. La Corte d'appello di Perugia respingeva l’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso questa statuizione.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 marzo 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s..

La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria n. 25583/2020 depositata in data 12 novembre 2020, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., essendo necessario approfondire la questione sollevata con il quarto motivo di ricorso, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

4. L’art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. 176/2020 (il cui disposto continua ad applicarsi codice di procedura civile articolo 378 del codice di procedura civile Non risultano depositate le conclusioni motivate del Procuratore Generale, le quali, a differenza delle conclusioni dei difensori, devono necessariamente essere formulate per tutti i La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per acquisire, ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 137/2020 , le conclusioni del Procuratore G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21135/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma , piazza Cavour, presso la C ancelleria della Corte di Cassazione , rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari, elettivamente domiciliat a in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 186/2018 depositata il 21/3/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 2494/2014 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta, ex artt. 49 d. lgs. 270/99 e 67, comma 1, n.2, l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannava quest’ultima al pagamento in favore della procedura attrice della somma di € 426.510,58, oltre accessori e spese. 2. La Corte d'appello di Perugia respingeva l’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso questa statuizione. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 marzo 2018, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s.. La sesta sezione, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria n. 25583/2020 depositata in data 12 novembre 2020, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 cod. proc. civ., essendo necessario approfondire la questione sollevata con il quarto motivo di ricorso, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. L’art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. 176/2020 (il cui disposto continua ad applicarsi codice di procedura civile articolo 378 del codice di procedura civile Non risultano depositate le conclusioni motivate del Procuratore Generale, le quali, a differenza delle conclusioni dei difensori, devono necessariamente essere formulate per tutti i La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per acquisire, ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 137/2020 , le conclusioni del Procuratore G
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