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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 15415/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00XUPHW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente V onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti anche specifici ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, sottolineando come l'ulteriore episodio di violazione della disciplina sugli stupefacenti, avvenuto in un contesto di spaccio organizzato ove il Tamasco agiva come pusher, dimostrava ampiamente una aumentata pericolosità sociale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00XUPHW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente V onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti anche specifici ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, sottolineando come l'ulteriore episodio di violazione della disciplina sugli stupefacenti, avvenuto in un contesto di spaccio organizzato ove il Tamasco agiva come pusher, dimostrava ampiamente una aumentata pericolosità sociale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] e
Sentenza Cassazione n. 15415/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris