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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09738/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22585/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Lima n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Presidenza del Consiglio dei Ministri - [OSCURATO:PERSONA] CIPE ex art. 84 L. 219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, in via Emilia n.88„ presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3459/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli condannò il [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE- in solido, al pagamento delle rispettive somme di euro 460.341.744 e 107.094.960 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione di due particelle di terreno ubicate in Frattamaggiore, onde realizzare una bretella di raccordo per la circonvallazione esterna nel quadro degli interventi, prevista dalla

I. n. 219/81.

Avverso tale sentenza propose appello il Consorzio, lamentando: la ritenuta legittimazione passiva dello stesso Consorzio; l'omessa motivazione della statuizione relativa alla qualificazione risarcitoria della fattispecie espropriativa; in subordine, la mancata applicazione del comma 7bis dell'art. 5bis del d.l. n. 352/98, avendo il Tribunale recepito la c.t.u. contenente errori nella valutazione dei terreni.

Con sentenza del 2003, la Corte d'appello, in accoglimento delle impugnazioni del Consorzio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa riunione dei giudizi: respinse le domande del Consorzio nei confronti della stessa Pres.;idenza- che aveva concesso la costruzione al Consorzio- sul rilievo che si trattasse di concessione traslativa ex

I. n. 219/81 e pertanto le obbligazioni nascenti dalla fattispecie ablativa riguardavano solo il concessionario; respinse le domande risarcitorie nei confronti del Consorzio, affermando che, per effetto della proroga ex lege, l'occupazione dell'area, avvenuta il 24.9.90, era da ritenere legittima perché intervenuta nel termine di sei mesi dall'ordinanza che dispose l'occupazione, considerando altresì che i termini erano stati prorogati ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 354/99, per due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, nonché ex art. 1 d.lgs. n. 390/01, fino a ottobre 2002 e, infine, a norma del d.l. n. 236/02, fino a dicembre 2003, precisando che il Costanzo non aveva proposto domanda risarcitoria riguardo alla perdita dei terreni a seguito di occupazione acquisitiva, non configurabile nella fattispecie.

La Corte d'appello accolse, inoltre, l'appello incidentale del Costanzo riconoscendogli l'indennità di occupazione legittima dal 24.9.90 in base al valore di lire 1.500.000 mq, in misura pari agli interessi legali su lire 75.000.000 (indennità virtuale d'esproprio) dalla predetta data fino alla sentenza, e l'indennità d'asservimento provvisoria in attesa del relativo decreto, atteso che sia la proprietà del Costanzo che l'area comune erano soggette ad un limitato godimento derivante dall'asse viario incombente su esse.

Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione il Costanzo; la Corte Suprema confermò le statuizioni di secondo grado sull'esclusiva responsabilità del concessionario circa l'obbligazione indennitaria, e accolse parzialmente il motivo concernente la violazione dell'art. 20 legge 1865, in quanto la Corte territoriale, sul rilievo della mancanza di irreversibile trasformazione dei fondi„ pur avendo correttamente riconosciuto al Costanzo l'indennità di occupazione legittima, l'aveva liquidata sulla base di un'indennità di "asservimento provvisorio", non prevista da nessuna norma, senza considerare che il Consorzio, occupando la proprietà del ricorrente, ne aveva determinato un limitato godimento.

Pertanto, cassata la sentenza impugnata, fu disposto il rinvio alla Corte territoriale per determinare tale indennità. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio, chiedendo la liquidazione dovutagli ai sensi dell'art. 13

I. n. 2892/1885 sulla base del valore venale dei beni occupati, in misura corrispondente agli interessi legali.

Con sentenza del 20.8.15, la Corte d'appello determinò l'indennità d'occupazione legittima di mq 250 per euro 1624,01 oltre interessi legali, e nella complessiva somma di euro 274.030,05 per mq 375, condannando il Consorzio al pagamento di dette somme, osservando che: in virtù del principio fissato dalla cassazione, in accoglimento dell'appello incidentale del Costanzo, l'indennità era da liquidare secondo l'art. 20 legge n. 1865 in misura pari al tasso legale degli interessi maturati sull'indennità virtuale d'espropriazione ex art. 13 suddetto per ciascun anno d'occupazione a decorrere dalla data dei decreti d'occupazione e fino alla scadenza dell'ultima proroga dei termini di scadenza dell'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui alla

I. n. 219/81; a tal fine erano utilizzabili i conteggi contenuti nella comparsa conclusionale del Costanzo; al riguardo, era condivisibile il riferimento al valore venale accertato dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, non oggetto di contestazione, ridotto in applicazione del criterio di cui al citato art. 13; la doglianza del Consorzio circa l'acritica adesione della Corte d'appello alla c.t.u. di primo grado non era stata riproposta in sede di riassunzione, poiché l'ente si era limitato a richiedere una decisione vincolata al decisum della Cassazione.

Infine, la Corte territoriale escluse il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. per mancata prova. [OSCURATO:PERSONA].ge.ri ricorre in cassazione con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e Costanzo resistono con controricorso; non si sono costituite le altre parte intimate. [OSCURATO:PERSONA] L"unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, 394, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto erroneamente che il Consorzio non avesse contestato la c.t.u. e non riproposto tale doglianza in sede di rinvio.

In particolare, il ricorrente assume di aver richiesto, nell'atto di appello, la rinnovazione della c.t.u. poiché l'espropriazione si era trasformata in servitù di viadotto, sicché i criteri di liquidazione dell'indennità d'occupazione erano diversi da quelli esaminati dalla c.t.u. in primo grado, recepita dalla sentenza impugnata, afferenti all'indennità d'espropriazione.

Il motivo è inammissibile.

Invero, la Corte d'appello ha liquidato l'indennità d'occupazione legittima sulla base dei criteri di cui all'art. 20

I. 1865, cioè applicando gli interessi legali sulla somma determinata quale valore venale dei beni occupati.

In realtà, la doglianza non è chiara nel lamentare l'asserito acritico recepimento della c.t.u. in primo grado che ha appunto applicato il suddetto criterio, sicché la diversità dei parametri lamentata dal ricorrente non sussiste, rilevato altresì che la Corte territoriale, nella prima sentenza poi annullata, aveva inteso liquidare l'indennità d'asservimento provvisoria, istituto ritenuto inesistente nella sentenza di annullamento della cassazione.

La doglianza è dunque formulata in maniera non pertinente alla ratio decidendi Inoltre, è parimenti inammissibile la generica critica di immotivata adesione alla c.t.u., poiché la sentenza impugnata ha esplicitato chiaramente i calcoli muovendo dal corretto presupposto del valore venale dei terreni occupati, senza che venga in rilievo la questione dell'indennità espropriativa.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 1 5 % quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22585/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, in via Lima n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Presidenza del Consiglio dei Ministri - [OSCURATO:PERSONA] CIPE ex art. 84 L. 219/1981, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, in via Emilia n.88„ presso lo [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3459/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli condannò il [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario CIPE- in solido, al pagamento delle rispettive somme di euro 460.341.744 e 107.094.960 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione di due particelle di terreno ubicate in Frattamaggiore, onde realizzare una bretella di raccordo per la circonvallazione esterna nel quadro degli interventi, prevista dalla I. n. 219/81. Avverso tale sentenza propose appello il Consorzio, lamentando: la ritenuta legittimazione passiva dello stesso Consorzio; l'omessa motivazione della statuizione relativa alla qualificazione risarcitoria della fattispecie espropriativa; in subordine, la mancata applicazione del comma 7bis dell'art. 5bis del d.l. n. 352/98, avendo il Tribunale recepito la c.t.u. contenente errori nella valutazione dei terreni. Con sentenza del 2003, la Corte d'appello, in accoglimento delle impugnazioni del Consorzio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa riunione dei giudizi: respinse le domande del Consorzio nei confronti della stessa Pres.;idenza- che aveva concesso la costruzione al Consorzio- sul rilievo che si trattasse di concessione traslativa ex I. n. 219/81 e pertanto le obbligazioni nascenti dalla fattispecie ablativa riguardavano solo il concessionario; respinse le domande risarcitorie nei confronti del Consorzio, affermando che, per effetto della proroga ex lege, l'occupazione dell'area, avvenuta il 24.9.90, era da ritenere legittima perché intervenuta nel termine di sei mesi dall'ordinanza che dispose l'occupazione, considerando altresì che i termini erano stati prorogati ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 354/99, per due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, nonché ex art. 1 d.lgs. n. 390/01, fino a ottobre 2002 e, infine, a norma del d.l. n. 236/02, fino a dicembre 2003, precisando che il Costanzo non aveva proposto domanda risarcitoria riguardo alla perdita dei terreni a seguito di occupazione acquisitiva, non configurabile nella fattispecie. La Corte d'appello accolse, inoltre, l'appello incidentale del Costanzo riconoscendogli l'indennità di occupazione legittima dal 24.9.90 in base al valore di lire 1.500.000 mq, in misura pari agli interessi legali su lire 75.000.000 (indennità virtuale d'esproprio) dalla predetta data fino alla sentenza, e l'indennità d'asservimento provvisoria in attesa del relativo decreto, atteso che sia la proprietà del Costanzo che l'area comune erano soggette ad un limitato godimento derivante dall'asse viario incombente su esse. Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione il Costanzo; la Corte Suprema confermò le statuizioni di secondo grado sull'esclusiva responsabilità del concessionario circa l'obbligazione indennitaria, e accolse parzialmente il motivo concernente la violazione dell'art. 20 legge 1865, in quanto la Corte territoriale, sul rilievo della mancanza di irreversibile trasformazione dei fondi„ pur avendo correttamente riconosciuto al Costanzo l'indennità di occupazione legittima, l'aveva liquidata sulla base di un'indennità di "asservimento provvisorio", non prevista da nessuna norma, senza considerare che il Consorzio, occupando la proprietà del ricorrente, ne aveva determinato un limitato godimento. Pertanto, cassata la sentenza impugnata, fu disposto il rinvio alla Corte territoriale per determinare tale indennità. [OSCURATO:PERSONA] riassunse il giudizio, chiedendo la liquidazione dovutagli ai sensi dell'art. 13 I. n. 2892/1885 sulla base del valore venale dei beni occupati, in misura corrispondente agli interessi legali. Con sentenza del 20.8.15, la Corte d'appello determinò l'indennità d'occupazione legittima di mq 250 per euro 1624,01 oltre interessi legali, e nella complessiva somma di euro 274.030,05 per mq 375, condannando il Consorzio al pagamento di dette somme, osservando che: in virtù del principio fissato dalla cassazione, in accoglimento dell'appello incidentale del Costanzo, l'indennità era da liquidare secondo l'art. 20 legge n. 1865 in misura pari al tasso legale degli interessi maturati sull'indennità virtuale d'espropriazione ex art. 13 suddetto per ciascun anno d'occupazione a decorrere dalla data dei decreti d'occupazione e fino alla scadenza dell'ultima proroga dei termini di scadenza dell'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui alla I. n. 219/81; a tal fine erano utilizzabili i conteggi contenuti nella comparsa conclusionale del Costanzo; al riguardo, era condivisibile il riferimento al valore venale accertato dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, non oggetto di contestazione, ridotto in applicazione del criterio di cui al citato art. 13; la doglianza del Consorzio circa l'acritica adesione della Corte d'appello alla c.t.u. di primo grado non era stata riproposta in sede di riassunzione, poiché l'ente si era limitato a richiedere una decisione vincolata al decisum della Cassazione. Infine, la Corte territoriale escluse il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c. per mancata prova. [OSCURATO:PERSONA].ge.ri ricorre in cassazione con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e Costanzo resistono con controricorso; non si sono costituite le altre parte intimate. [OSCURATO:PERSONA] L"unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, 394, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto erroneamente che il Consorzio non avesse contestato la c.t.u. e non riproposto tale doglianza in sede di rinvio. In particolare, il ricorrente assume di aver richiesto, nell'atto di appello, la rinnovazione della c.t.u. poiché l'espropriazione si era trasformata in servitù di viadotto, sicché i criteri di liquidazione dell'indennità d'occupazione erano diversi da quelli esaminati dalla c.t.u. in primo grado, recepita dalla sentenza impugnata, afferenti all'indennità d'espropriazione. Il motivo è inammissibile. Invero, la Corte d'appello ha liquidato l'indennità d'occupazione legittima sulla base dei criteri di cui all'art. 20 I. 1865, cioè applicando gli interessi legali sulla somma determinata quale valore venale dei beni occupati. In realtà, la doglianza non è chiara nel lamentare l'asserito acritico recepimento della c.t.u. in primo grado che ha appunto applicato il suddetto criterio, sicché la diversità dei parametri lamentata dal ricorrente non sussiste, rilevato altresì che la Corte territoriale, nella prima sentenza poi annullata, aveva inteso liquidare l'indennità d'asservimento provvisoria, istituto ritenuto inesistente nella sentenza di annullamento della cassazione. La doglianza è dunque formulata in maniera non pertinente alla ratio decidendi Inoltre, è parimenti inammissibile la generica critica di immotivata adesione alla c.t.u., poiché la sentenza impugnata ha esplicitato chiaramente i calcoli muovendo dal corretto presupposto del valore venale dei terreni occupati, senza che venga in rilievo la questione dell'indennità espropriativa. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 1 5 % quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
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