CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 33451/2024depositata il 19/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex artt. 391 bis e 395, co. 1, n. 4, c.p.c., GrazianoBrugnoli chiedeva la revocazione della ordinanza n. 33451/24, con cuiquesta Corte, “Dichiarata la parziale cessazione della materia delNumero registro generale 14299/2025Numero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 15416/2026Data pubblicazione 20/05/2026contendere, relativamente: - all’intimazione di pagamento n. 097 20139101637079 000, ponendo “in parte qua” le spese a carico di chi le hasostenute; - alla cartella di pagamento n. 097 2003 1031037165923 000,compensando “in parte qua” le spese.”, aveva dichiarato “inammissibilenel resto il ricorso;”, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 9541/2016con cui era stato rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza n.20516/2015 della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso del predettoavverso tre intimazioni di pagamento, n. 09720139101636978 000, n.09720139101637079 000 e n. 0972013 9101637281 000.L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] sonorimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art. 391bis cpc in combinato disposto con l’art. 395 c.1 n°4 cpc”.Ha rappresentato all’uopo che, a seguito di ricorso per cassazione subn. 17071/2017 avverso la sentenza n. 9541/VI/16 della CommissioneTributaria Regionale del Lazio, con ordinanza n. 33451/24, oggetto direvocazione, questa Corte aveva statuito la “parziale cessazione delcontendere relativamente all’intimazione di pagamento 097 20139101637079 000 per aver il contribuente aderito alla definizioneagevolata” e “la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inrelazione alla cartella 097 2003 1031037165923 000”. La medesimaordinanza aveva inoltre rilevato che, poichè per la terza intimazioneimpugnata seguitava a pendere il giudizio, doveva procedersi all’esamenel resto del ricorso, dichiarato poi inammissibile in parte qua. Il ricorrenteha assunto che, invece, il ricorso avrebbe dovuto essere accolto, sullapremessa che: “L’intimazione 09720139101637281000 era stata riferita alruolo 09720090075015309000; in allegato al ricorso introduttivo perCassazione, rubricato al n°17071/17, fu allegata la sentenza della CTP diRoma n°201/39/2010 che lo aveva annullato ed inoltre il provvedimentoNumero registro generale 14299/2025Numero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 15416/2026Data pubblicazione 20/05/2026di sgravio emesso dall’Agenzia Entrate; con nota di deposito del07.12.2023, il contribuente produceva di nuovo questa sentenza concontribuente faceva presente di aver aderito alla “pace fiscale” e di averprodotto la sentenza 201/2010 ed il conseguente provvedimento disgravio. L’ordinanza non aveva però “tenuto conto del fatto, noncontroverso, portato a conoscenza della Corte con il deposito del07.12.2023 e con memoria del 28.10.2024 e cioè dell’avvenutoannullamento del ruolo 09720090075015309 000 sotteso all’intimazione09720139101637281000, conseguente la sentenza 201/39/2010. Neconsegue che anche l’intimazione, che l’ordinanza ha commentato,meritava la dichiarazione di cessata materia del contendere.”, tanto che ilmedesimo relatore estensore della predetta ordinanza, in altroprocedimento rubricato al n.19578/22, definito con ordinanza n.33465/24, aveva constatato che la Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], nelcontroricorso, aveva “dato atto dell’intervenuto sgravio totale della cartelladi pagamento 097 2009 0075015309 000” ed aveva concluso per lacessazione della materia del contendere.2. Il ricorso è inammissibile.Va rilevato che l’ordinanza impugnata per revocazione dà atto che:“Con memoria addì 28 ottobre 2024, il contribuente espone: In relazionealla notifica della fissazione di udienza per il giorno 08.11.2024, premerappresentare a questo [OSCURATO:PERSONA] che, con separati depositi del21.03.2024 e del 09.102023 sono state depositate, con il primo lasentenza n. 5354 /20, passata in giudicato, che ha annullato il ruolo 0972003 1031037165923 000, contenuto nell’intimazione 097 20139101636978 000, con il secondo l’adesione alla pace fiscale, ex art. 1 ccda 186 a 202 L.197/22 per il ruolo 097 2004 031529 00000 000,contenuto nell’intimazione 097 2013 9101637079 000, concludendo:Piaccia all’Ecc.ma Suprema Corte, respinto ogni contrario assunto, ritenereNumero registro generale 14299/2025Numero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 15416/2026Data pubblicazione 20/05/2026i ruoli impugnati non più in contestazione, il primo perché annullato consentenza passata in giudicato, il secondo per c.d. “pace fiscale”.”.Tali specifiche richieste risultano riscontrate nel dispositivodell’ordinanza, laddove dichiara cessata la materia del contendere inrelazione all’avviso di intimazione n. 097 2013 9101637079 000 e allacartella di pagamento 097 2003 1031037165923.Nessuna specifica richiesta o eccezione di giudicato risultano inveceavanzate dal ricorrente nelle suddette memorie (riassunte nell’ordinanzadella Corte) con riferimento alla sentenza della CTP di Roman°201/39/2010, che si assume ridepositata con attestazione diirrevocabilità con nota di deposito del 7/12/2023, la cui pretermissioneintegrerebbe l’errore revocatorio inteso quale omessa considerazione di ungiudicato esterno, peraltro nemmeno concernente l’avviso di intimazioneimpugnato n. 0972013 9101637281 000 ma la cartella presuppostaCosì come non risultano individuati, nell’odierno ricorso perrevocazione, specifici motivi del ricorso per cassazione involgenti ilgiudicato di cui ora si lamenta la pretermissione e sul cui accoglimentol’error facti avrebbe inciso, posto che la materia del contendere delgiudizio innanzi alla Corte riguardava gli avvisi di intimazione e non anchele cartelle di pagamento e che l’odierno ricorrente nemmeno chiariscequando ed in che modo nel corso del precedente giudizio di legittimitàavrebbe dedotto che “L’intimazione 09720139101637281000 era statariferita al ruolo 09720090075015309000” (tanto più che la cartella09720090075015309000 nella sentenza della CTR n. 9541/16, impugnataper cassazione, è riferita ad “IRPEF-ADD.REG. 2003” e nella sentenzadella CTP di Roma n. 201/39/10 è riferita a “IVA 2005”, solo relativamentealla quale, avendone accertato il versamento, tale sentenza annullaval’iscrizione a ruolo di cui alla cartella, rigettando evidentemente il ricorsoquanto all’IRPEF).Numero registro generale 14299/2025Numero sezionale 1220/2026Numero di raccolta generale 15416/2026Data pubblicazione 20/05/2026In ragione di quanto sopra evidenziato e stante l’ininfluenza, ai finidell’odierna revocazione, delle emergenze relative ad altro giudizio percassazione (definito con ordinanza n. 33465/24), va esclusa, nel caso inesame, la configurabilità di un errore revocatorio, il quale deve involgereconoscerne in relazione ai motivi di ricorso o alle eventuali difese edeccezioni svolte, rispetto a cui detto errore rileverebbe ma di cui,nell’odierno giudizio, il ricorrente non dà alcun conto.Nulla sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto