CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13308/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'uso strettamente personale dello stupefacente rinvenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Invero, premesso che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente sequestrato, quali il rinvenimento, unitamente alle undici dosi di cocaina custodite in un contenitore cilindrico di cui l'imputato cercò di disfarsi, gettandolo dalla finestra dalla sua abitazione all'arrivo della polizia, del materiale tipico per il confezionamento delle dosi - ossia due bilancini di precisione elettronici, perfettamente funzionanti e con taratura a partire da un grammo, e una busta di plastica, dalla quale erano stati ritagliati dei pezzi di forma circolare identici a quelli in cui erano avvolte le dosi di cocaina sequestrata -, nonché l'assenza di un'occupazione lecita, sicché l'imputato non era nelle condizioni di acquistare lo stupefacente, e avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato che la qualità di assuntore non è certamente incompatibile, sul piano logico, con quella di venditore di sostanze stupefacenti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della c: () Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in