CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacenti dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce - in sintesi - che la Corte territoriale ha ritenuto provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, visto che nessuno dei testi aveva riferito che l'istante avesse appreso sin dalla sera precedente l'arresto che 1 a il Mennella detenesse sostanza stupefacente. Non è stato valutato il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale sin dalla mattina del 26 maggio aveva espresso l'intenzione di allontanare da casa propria l'ospite, dopo la scoperta della sua detenzione di sostanza stupefacente. Non è stato valorizzato il comportamento collaborativo assunto dall'istante dopo l'arresto e non è stato spiegato il motivo per cui l'istante ha subito una misura custodiale durata ben 178 giorni. • 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 3. L'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Vallotto, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione e al protrarsi della misura cautelare. Ciò essenzialmente perché, al momento dell'arresto, egli è stato trovato nella sua abitazione in una situazione obiettivamente sfavorevole dal punto di vista della reazione dell'Autorità giudiziaria, visto che sul tavolo era presente sostanza stupefacente di vario tipo, un bilancino di precisione, un coltello sporco di sostanza e dosi già confezionate. Come descritto nel provvedimento impugnato, al momento dell'accesso dei Carabinieri si è presentata al loro cospetto una classica scena di preparazione e confezionamento di più tipologie di droghe da parte di due soggetti, uno dei quali il Vallotto. Tale situazione di fatto è stata ragionevolmente ritenuta idonea ad integrare il comportamento gravemente colposo dell'istante, ostativo alla riparazione, indipendentemente dai motivi sottesi al suo coinvolgimento nell'attività illecita del Mennella. Sotto questo profilo, va qui ribadito l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di sostanze stupefacenti, con elevato principio attivo e suddiviso in singoli involucri idonei alla cessione (cfr. Sez. 4, n. 22486 del 18/04/2018, Calvio, Rv. 273397 - 01; v. anche Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 - dep. 2013, Leka, Rv. 255276 - 01). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro