CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 11209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15610/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRENTO n. 3843/2015 depositatoil 12/05/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il T ribunale di Trento , con decreto del 12.5.2016, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , proprietaria di un immobile condotto in locazione dalla società poi fallita, contro il provvedimento del g.d. , di rigetto della sua domanda tardiva, depositata nell’ottobre 2014, di ammissione in prededuzione del credito di Euro 146.600,00 , preteso a titolo di indennizzo ex art. 1591 c.c. in ragione del fatto che, nonostante il recesso comunicato dal curatore in data 24/07/2012, il bene non poteva dirsi riconsegnato, in quanto illegittimamente occupato da mobili e documenti della massa fallimentare. 1.1.– I n particolare , dopo aver valutato e considerato non decisivi vari elementi probatori addotti da entrambe le parti, il tribunaleha accertato che la locatrice utilizzava i locali, nonostante la presenza al loro interno di alcuni beni appartenenti al fallimento (che risultavano infatti invenduti alla data del 22/10/2014) . Il giudice ha tratto il proprio convincimento da due elementi definiti “indiziari”( rectius : presuntivi) : i) l ’avvenuta volturazione a nome di [OSCURATO:SOCIETA] di tutte le utenze intestate alla fallita a pochi mesi dal recesso del cura tore, atteso che la continuazione del rapporto coi gestori, specie quello telefonico, non risultava compatibile col mancato utilizzo dell’immobile; ii) la protratta indisponibilità della società a concordare con il curatore fallimentare (che pacificamente non disponeva delle chiavi dei locali) una data per l’accesso e il ritiro dei beni (prevalentemente arredi), ritenuta integra r e una condotta contrariaai principi di buona fede, che dimostra va in ogni caso che l’ opponente non aveva alcun interesse a che i locali in questione venissero liberati, evidentemente perché la presenza dei beni mobili del fallimento non arrecava alcun a limitazione al loro effettivo utilizzo. 2.–Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.– Con i l primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 c.c. e 12 disp. prel. c.c., per aver e il tribunale ritenuto assolto l’obbligo di riconsegna dei locali da parte del Fallimento malgrado la presenza al loro interno di beni acquisiti all’attivo fallimentare, trascurando che tale obbligo non consiste nella generica traditio delle chiavi (peraltro m ai avvenuta) , ma richiede la prova, a carico del conduttore, dell’ effettiva e incondizionata immissione dell’immobile, libero da ogni cosa, nella sfera di concreta disponibilità del locatore. 2.2.– Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’ art. 111 , comma 6, Cost. e dell ’art. 99 , comma 11 , l.f all ., con conseguente nullità del decreto in ragione della sua motivazione «a tal punto contraddittoria e incomprensibile da risultare financo inesistente», per avere il tribunale commesso l’errore di valorizza re la corrispondenza intercorsa fra le parti a partire dal mese di agosto 2014 quale indizio del disinteresse d ella locatrice alla liberazione dei locali, nonostante il recesso risalisse a due anni prima. 2.3. – Il terzo motivo si duole dell’omesso esame di fatto decisivo, consistente, per l’appunto, nella distanza temporale tra il recesso del curatore (24/07/2012) e la sua attivazione per la liberazione della cosa locata dagli arredi ivi rimasti (01/08/2014). 3.–I motivi non meritano accoglimento. 3.1.– Il p r imo è inammissibile in quanto, benché formulato come vizio di violazione di legge, finisce per censurare l’apprezzamento dei fattioperato dal giudice del merito. E’vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte , la responsabilità ex art . 1591 c.c. permane sino all’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale del conduttore di restituire l’immobile locato , prevista dall’art. 1590 c.c. , la quale rimane inadempiuta quando il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da beni mobili del conduttore (Cass. 8675/2017, 23143/2022). Tuttavia, nel caso di specie il tribunale ha ritenuto provato che, nonostante la presenza di alcuni mobili appartenenti alla fallita, i locali era no nella piena disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA], che li utilizzava, valorizzando in primis (con accertamento non contestato dalla ricorrente neppure in ordine alla sua valenza presuntiva) l ’ a vvenuta voltura di tutte le utenze, compresa quella telefonica, effettuata dalla società nell’immediatezza del recesso del curatore fallimentare. 3.2.– Il secondo è manifestamente infondato , poiché la motivazione del decreto impugnato (riportata,in sintesi, nella parte espositiva) è sicuramente esistente, lineare e comprensibile. 3.3.– Anche il terzo è manifestamente infondato , poiché le circostanze temporali di cui si lamenta l’omesso esame sono state in realtà considerate dal tribunale, che ne ha però tratto conclusioni diverse da quelle auspicate dallaricorrente ( la quale, del resto, non chiarisce se, nelle more, abbia inviato solleciti al curatore, né spiega perché abbia atteso oltre due anni per depositare la domanda di ammissione). 4.–Al rigetto del ricorso segue la condanna del la ricorrente alla rifusione delle spese,liquidate in dispositivo. 5.– Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 23535/2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per spese , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,se dovuto, a norma del comma 1 - bis,