CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2021, la Corte d'appello di Firenze, riducendo le pene inflitte agli imputati in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ne ha confermato la penale responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver illecitamente effettuato a più persone numerose cessioni di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del comune difensore fiduciario gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi con cui si deducono violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla mancata riqualificazione dei fatti nella meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup.; all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata pur in assenza del requisito della pericolosità sociale. 3. Prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], tale dovendosi interpretare la dichiarazione resa all'Ufficio matricola del carcere dove il medesimo è ristretto, nella quale si specifica la volontà che la sentenza di appello passi in giudicato. L'impugnazione proposta dal predetto deve pertanto essere dichiarata inammissibile per tale causa, pur essendo al medesimo estensibili le argomentazioni di seguito esposte, che in ogni caso rivelano l'inammissibilità del ricorso. 4. Quanto all'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e va infatti dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 4.1. Entrambe le doglianze proposte sono innanzitutto affette da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). I motivi, inoltre, sono manifestamente infondati avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi di diritto applicati. 4.2. Quanto al primo motivo, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - affermato sin da quando l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 configurava, con gli stessi presupposti contenuti nella norma oggi vigente, una circostanza attenuante — la fattispecie del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi„ modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e aa., Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Genco e aa., Rv. 264491). Questo consolidato orientamento ha di recente trovato nuova conferma in una decisione assunta dalle Sezioni Unite, ove si afferma essere «necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T. U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi» (Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, valutando complessivamente l'elevatissimo numero di cessioni accertate, i mezzi di cui gli imputati — zio e nipote, che talora operavano in concorso tra loro — disponevano per la commissione dei reati (veicoli e utenze cellulari con cui erano contattati da una clientela fidelizzata), le non modeste risorse economiche necessarie per gli approvvigionamenti delle due tipologie di droghe trattate con continuità, l'alternanza con cui gli stessi in ogni caso operavano sì da poter soddisfare i consumatori anche quando uno di essi era assente dal territorio nazionale. 2 pl-Lc; La motivazione, dunque, ha correttamente analizzato tutti gli elementi indicati dalla norma, è effettiva e non manifestamente illogica, quindi insindacabile in questa sede di legittimità, trattandosi di valutazione di merito. 4.3. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale reso una non illogica, sfavorevole, valutazione della personalità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che, pur regolare sul territorio dello Stato, annovera precedenti penali, anche specifici, ed è stato più volte arrestato, e pure collocato in custodia cautelare per reati di spaccio. Il giudizio sulla ritenuta pericolosità sociale per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen., dunque, non è manifestamente illogico né illegittimo, posto che essa consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto della capacità criminale dell'imputato e sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jridi, Rv. 279388). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e nella minor somma di Euro 500,00 per il rinunciante [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e di C. 500,00 per Mourid in favore della Cassa delle ammende. C