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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 2022

Cassazione n. 32082/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22117/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. CHIASSI 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 12849/2021 depositata il06/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2022-22117 [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza emessa in data 6 agosto 2022 dal Giudice istruttore nel procedimento n. 12849/2021 R.G.

Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, che ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..

2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― I ricorrenti hanno dedotto, in via gradata, i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 23 c.p.c. e degli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 168/03; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, con particolare riferimento al terzo comma e dell’art. 4 del D.Lgs n. 168/03; 3) Violazione falsa applicazione dell’art. 22 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso, in conformità alle conclusioni del P.G., è inammissibile.

Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., Sez.

Un., 29 settembre 2014, n. 20449; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21561; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20608; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1615; Cass. 7 giugno 2017, n. 14223; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3150).

L'ordinanza impugnata, che non contiene alcuna espressa statuizione in relazione ai profili di competenza del giudice adito, risulta pronunziata dall'istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l'intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, con la propria determinazione, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dell'opponente; detta ordinanza ha in effetti ad oggetto esclusivamente la concessione dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza alcuna decisione della indicata questione.

5. ― Le spese al merito.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, anche per le spese di questo giudizio di regolamento.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22117/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. CHIASSI 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BRESCIA n. 12849/2021 depositata il06/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2022-22117 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza emessa in data 6 agosto 2022 dal Giudice istruttore nel procedimento n. 12849/2021 R.G. Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, che ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― I ricorrenti hanno dedotto, in via gradata, i seguenti motivi di impugnazione: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 23 c.p.c. e degli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 168/03; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, con particolare riferimento al terzo comma e dell’art. 4 del D.Lgs n. 168/03; 3) Violazione falsa applicazione dell’art. 22 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso, in conformità alle conclusioni del P.G., è inammissibile. Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449; Cass. 22 ottobre 2015, n. 21561; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20608; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1615; Cass. 7 giugno 2017, n. 14223; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3150). L'ordinanza impugnata, che non contiene alcuna espressa statuizione in relazione ai profili di competenza del giudice adito, risulta pronunziata dall'istruttore senza alcuna rimessione della causa in decisione, senza previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l'intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, con la propria determinazione, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dell'opponente; detta ordinanza ha in effetti ad oggetto esclusivamente la concessione dei termini istruttori ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza alcuna decisione della indicata questione. 5. ― Le spese al merito. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata impresa, anche per le spese di questo giudizio di regolamento. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric
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