CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08203/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] 2 -[OSCURATO:PERSONA], in persona del direttorepro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.3680/2022 depositata il 27/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. A seguito di un verbale di constatazione elevato da verificatori Enel unl’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli 2 (hinc: ADMO) ha emessoNumero registro generale 29144/2022Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 8203/2026Data pubblicazione 02/04/2026un atto di contestazione di sanzioni amministrative nei confronti di PalmaGiovanna (hinc: la contribuente). Quest’ultima ha impugnato l’attoimpositivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli cherespingeva il ricorso, con pronuncia confermata dalla Commissionetributaria regionale della Campania (hinc: la CTR), con sentenza n.3680/2022 depositata in data 27/04/2022.2. In particolare, la CTR ha ritenuto che:- l'indicazione di un numero di partita IVA erroneo, in quanto relativo adaltra attività, nel verbale di constatazione non ha alcuna rilevanza, a frontedell'accertamento dei verificatori Enel di un allaccio abusivo alla reteelettrica da parte di un esercizio commerciale, all'interno della quale vi erala ricorrente, che sottoscriveva il relativo verbale di accertamento. Diconseguenza, non vi era alcuna omessa pronuncia su tale questione daparte dei giudici di primo grado, ma solo un rigetto implicito;- era infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente: l'art.15 d.lgs. n. 504 del 1995 prevede che il credito dell'Amministrazionecredito di imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e, inquesto caso, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio penale. Nel caso di specie, a frontedella sentenza penale emessa in data 25/08/2014, l’atto impositivoimpugnato è stato notificato in data 22/08/2019;- la contestazione sul calcolo dei conteggi doveva essere rivolta all’Enel;- con riferimento alla questione del presunto difetto di legittimazionepassiva, ricavabile anche dalla sentenza penale di assoluzione dellaricorrente, va osservato che nessun rilievo può attribuirsi alla formaleintestazione dell'esercizio commerciale al marito defunto di PalmaGiovanna, stante l'utilizzazione dell'utenza da parte della ricorrente, mentrela sentenza penale di assoluzione, emessa con formula dubitativa ai sensidell'art. 530 comma 2 c.p.p., non fa stato nell'autonomo giudizio tributario.Numero registro generale 29144/2022Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 8203/2026Data pubblicazione 02/04/20263. Contro la sentenza della CTR la ricorrente ha proposto ricorso incassazione con quattro motivi.4. La parte intimata non si è costituita.Considerato che:1. In via preliminare, occorre rilevare che, in data 28/01/2026, l’avv.BIANCO per la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti.2. Dato atto che la parte intimata non si è costituita – e riscontrato il poteredel procuratore di rinunciare agli atti - deve essere dichiarata l’estinzionedel giudizio, restando le spese a definitivo carico della parte che le haanticipate. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]