Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 1943

Cassazione n. 08126/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1943 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 novembre 2021, la Corte di appello di Roma in riforma della sentenza pronunciata in data 4 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città, lo ha assolto dal reato di cui al capo A), qDs rideterminando la pena in anni due di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena principale inflitta relativamente al capo B).

La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] successivamente deceduto) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre pene accessorie: - per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore dal 18 dicembre 2006 alla data del fallimento (dichiarato in data 18 maggio 2012 con sentenza del Tribunale di Roma) della società CONPER s.r.l. (capo A); -per il reato di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose, nella medesima qualità (capo B).

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento della diversa ipotesi di cui all'art. 224 n.2

I. fall. (bancarotta semplice).

Lamenta la difesa che la condotta del ricorrente avrebbe dovuto più correttamente essere ricondotta all'ipotesi per la quale l'aggravamento del dissesto è derivato dalla violazione di obblighi di legge.

Solo l'esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni avrebbe reso prevedibile il conseguente fallimento della società con la contestazione della più grave ipotesi della bancarotta derivante da operazioni dolose.

La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione sia in relazione alla sistematicità degli inadempimenti tributari addebitabili al ricorrente, sia la proporzione delle medesime violazioni in relazione alla condotta antecedente del coimputato. 2.2.Con il secondo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione per la mancata individuazione della efficacia causale della condotta del ricorrente rispetto al dissesto societario.

La sentenza impugnata non ha sufficientemente e chiaramente motivato sulla efficacia causale delle condotte del ricorrente rispetto al dissesto della società, fondandosi unicamente sulle dichiarazioni del curatore senza che vi sia stato uno specifico accertamento peritale sul punto. 2.3.Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge quanto alla configurabilità dell'elemento oggettivo delle operazioni dolose.

Il concetto di operazione dolosa richiede una condotta omissiva e non un non facere generico e tipico del reato omissivo proprio ed improprio.

Dunque, l'inadempimento non può concretizzare un'operazione dolosa. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al fatto nuovo non contestato.

La sentenza nel motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ha ravvisato quale ulteriore e grave omissione del [OSCURATO:PERSONA] quella di non avere attivato alcuna iniziativa giudiziaria per recuperare i crediti derivanti dal mancato pagamento dei lavori eseguiti.

Siffatta omissione non è stata oggetto di specifica contestazione con la conseguente violazione dell'art.522 cod. proc. pen. 2.5.

Con il quinto motivo è stata dedotto vizio di motivazone in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Con l'atto di appello il ricorrente aveva richiesto la concessione dei benefici di legge in caso di eventuale rideterminazione della pena.

Sul punto la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, chiarito gli elementi in fatto che permettono di configurare correttamente la diversa e più grave ipotesi della bancarotta impro4pria da operazioni dolose : il non avere destinato il ricavato dell'attività svolta pacifica-, al pagamento dei debiti è certamente un'operazione dolosa che ha determinato la lievitazione dei debiti erariali con conseguente fallimento; evenienza che non poteva non essere conosciuta dal ricorrente atteso che la progressiva lievitazione dei debiti per la loro natura e per la loro fonte (normativa) era chiaramente prevedibile.

La motivazione respinge altresì, con motivazione congrua, non contraddittoria né illogica, l'ulteriore censura relativa alla configurabilità oggettiva della fattispecie: non risulta in alcun modo che il fallimento sia scaturito dal mancato pagamento dei lavori eseguiti che avrebbe reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni fiscali; né risulta che, a fronte dei mancati adempimenti il ricorrente si sia adoperato per il recupero dei crediti, circostanza questa che costituisce oggetto di uno specifico ed ulteriore motivo.

La conclusione raggiunta nella impugnata sentenza indica chiaramente la sussistenza della fattispecie contestata: la mancata destinazione delle rilevanti somme ricavate al pagamento dei debiti erariali con la loro conseguente crescita esponenziale rivela intrinsecamente la natura dolosa dell'operazione in ragione della natura stessa dei crediti inadempiuti. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e con i consolidati principi di questa Corte sugli specifici motivi di doglianza.

La difesa si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia correttamente motivato in relazione alla causa del dissesto della società fallita e che non abbia tenuto conto della insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte attribuite al ricorrente e il dissesto societario.

2.1. In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale motiva in modo esaustivo e non contraddittorio sulla specifica censura, argomentando analiticamente sui punti di doglianza.

Con specifico riferimento dunque anche alla bancarotta impropria derivante da operazioni dolose , per la quale, differentemente dalla ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai fini della configurabilità della penale responsabilità assume indubbia rilevanza il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'intervenuto dissesto, la sentenza risponde allo specifico motivo di censura e dimostra come proprio la condotta relativa ai sistematici inadempimenti posta in essere dal ricorrente è stata causalmente determinante ai fini della realizzazione del dissesto.

Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.11 terzo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato dal momento che anche in tal caso non si confronta con le esaustive e logiche argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sui temi introdotti.

La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata. (Sez.5 ,n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071).

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa. (Sez. 5, n.43562 del 11/06/2019, Rv. 277125).

Nel caso di specie il sistematico e intenzionale inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e gravanti sulla società hanno condotto, come chiarito nella sentenza impugnata, al suo dissesto.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale nel percorso motivazionale ha effettivamente evidenziato che il ricorrente non ha attivato alcuna iniziativa giudiziaria per recuperare i crediti; questa considerazione trova il suo antecedente logico nella indicazione fornita dallo stesso ricorrente secondo il quale il fallimento sarebbe scaturito dal mancato pagamento dei lavori eseguiti.

Dunque, l'iter argomentativo della Corte territoriale non può considerarsi una nuova contestazione, ma rappresenta unicamente la specifica confutazione della giustificazione addotta dalla difesa per la quale l'inadempimento delle obbligazioni fiscali era appunto da ricondursi al mancato pagamento dei lavori effettuati dalla società. 5.Fondato risulta il quinto motivo.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che: "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, (2019), Salerno, Rv. 275376)." Nel caso in esame, nei motivi di appello, in sede di conclusioni, il ricorrente aveva richiesto "la rideterminazione della pena nei limiti di legge con concessione di tutti i benefici".

La sentenza impugnata, pur avendo operato una rideternninazione del trattamento sanzionatorio e ridotto la pena nel limite dei due anni di reclusione, limite astrattamente idoneo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nulla ha indicato sulla specifica richiesta.

Il motivo risulta fondato con la conseguenza dell'annullamento con rinvio sullo specifico punto.

Al riguardo, si richiama quanto indicato da questa Corte secondo cui: "L'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, (2022), Rv. 282562)." PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/03/1943 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 novembre 2021, la Corte di appello di Roma in riforma della sentenza pronunciata in data 4 luglio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale della stessa città, lo ha assolto dal reato di cui al capo A), qDs rideterminando la pena in anni due di reclusione e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata della pena principale inflitta relativamente al capo B). La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] successivamente deceduto) alla pena di anni due e mesi sei di reclusione oltre pene accessorie: - per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella qualità di amministratore dal 18 dicembre 2006 alla data del fallimento (dichiarato in data 18 maggio 2012 con sentenza del Tribunale di Roma) della società CONPER s.r.l. (capo A); -per il reato di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose, nella medesima qualità (capo B). 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso i difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge per il mancato riconoscimento della diversa ipotesi di cui all'art. 224 n.2 I. fall. (bancarotta semplice). Lamenta la difesa che la condotta del ricorrente avrebbe dovuto più correttamente essere ricondotta all'ipotesi per la quale l'aggravamento del dissesto è derivato dalla violazione di obblighi di legge. Solo l'esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni avrebbe reso prevedibile il conseguente fallimento della società con la contestazione della più grave ipotesi della bancarotta derivante da operazioni dolose. La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione sia in relazione alla sistematicità degli inadempimenti tributari addebitabili al ricorrente, sia la proporzione delle medesime violazioni in relazione alla condotta antecedente del coimputato. 2.2.Con il secondo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione per la mancata individuazione della efficacia causale della condotta del ricorrente rispetto al dissesto societario. La sentenza impugnata non ha sufficientemente e chiaramente motivato sulla efficacia causale delle condotte del ricorrente rispetto al dissesto della società, fondandosi unicamente sulle dichiarazioni del curatore senza che vi sia stato uno specifico accertamento peritale sul punto. 2.3.Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge quanto alla configurabilità dell'elemento oggettivo delle operazioni dolose. Il concetto di operazione dolosa richiede una condotta omissiva e non un non facere generico e tipico del reato omissivo proprio ed improprio. Dunque, l'inadempimento non può concretizzare un'operazione dolosa. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione al fatto nuovo non contestato. La sentenza nel motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ha ravvisato quale ulteriore e grave omissione del [OSCURATO:PERSONA] quella di non avere attivato alcuna iniziativa giudiziaria per recuperare i crediti derivanti dal mancato pagamento dei lavori eseguiti. Siffatta omissione non è stata oggetto di specifica contestazione con la conseguente violazione dell'art.522 cod. proc. pen. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotto vizio di motivazone in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Con l'atto di appello il ricorrente aveva richiesto la concessione dei benefici di legge in caso di eventuale rideterminazione della pena. Sul punto la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, chiarito gli elementi in fatto che permettono di configurare correttamente la diversa e più grave ipotesi della bancarotta impro4pria da operazioni dolose : il non avere destinato il ricavato dell'attività svolta pacifica-, al pagamento dei debiti è certamente un'operazione dolosa che ha determinato la lievitazione dei debiti erariali con conseguente fallimento; evenienza che non poteva non essere conosciuta dal ricorrente atteso che la progressiva lievitazione dei debiti per la loro natura e per la loro fonte (normativa) era chiaramente prevedibile. La motivazione respinge altresì, con motivazione congrua, non contraddittoria né illogica, l'ulteriore censura relativa alla configurabilità oggettiva della fattispecie: non risulta in alcun modo che il fallimento sia scaturito dal mancato pagamento dei lavori eseguiti che avrebbe reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni fiscali; né risulta che, a fronte dei mancati adempimenti il ricorrente si sia adoperato per il recupero dei crediti, circostanza questa che costituisce oggetto di uno specifico ed ulteriore motivo. La conclusione raggiunta nella impugnata sentenza indica chiaramente la sussistenza della fattispecie contestata: la mancata destinazione delle rilevanti somme ricavate al pagamento dei debiti erariali con la loro conseguente crescita esponenziale rivela intrinsecamente la natura dolosa dell'operazione in ragione della natura stessa dei crediti inadempiuti. 2.11 secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata e con i consolidati principi di questa Corte sugli specifici motivi di doglianza. La difesa si duole, in particolare, che la sentenza impugnata non abbia correttamente motivato in relazione alla causa del dissesto della società fallita e che non abbia tenuto conto della insussistenza del rapporto di causalità tra le condotte attribuite al ricorrente e il dissesto societario. 2.1. In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale motiva in modo esaustivo e non contraddittorio sulla specifica censura, argomentando analiticamente sui punti di doglianza. Con specifico riferimento dunque anche alla bancarotta impropria derivante da operazioni dolose , per la quale, differentemente dalla ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva, ai fini della configurabilità della penale responsabilità assume indubbia rilevanza il rapporto di causalità tra la condotta del ricorrente e l'intervenuto dissesto, la sentenza risponde allo specifico motivo di censura e dimostra come proprio la condotta relativa ai sistematici inadempimenti posta in essere dal ricorrente è stata causalmente determinante ai fini della realizzazione del dissesto. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3.11 terzo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato dal momento che anche in tal caso non si confronta con le esaustive e logiche argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità sui temi introdotti. La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata. (Sez.5 ,n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa. (Sez. 5, n.43562 del 11/06/2019, Rv. 277125). Nel caso di specie il sistematico e intenzionale inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge e gravanti sulla società hanno condotto, come chiarito nella sentenza impugnata, al suo dissesto. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale nel percorso motivazionale ha effettivamente evidenziato che il ricorrente non ha attivato alcuna iniziativa giudiziaria per recuperare i crediti; questa considerazione trova il suo antecedente logico nella indicazione fornita dallo stesso ricorrente secondo il quale il fallimento sarebbe scaturito dal mancato pagamento dei lavori eseguiti. Dunque, l'iter argomentativo della Corte territoriale non può considerarsi una nuova contestazione, ma rappresenta unicamente la specifica confutazione della giustificazione addotta dalla difesa per la quale l'inadempimento delle obbligazioni fiscali era appunto da ricondursi al mancato pagamento dei lavori effettuati dalla società. 5.Fondato risulta il quinto motivo. Le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che: "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, (2019), Salerno, Rv. 275376)." Nel caso in esame, nei motivi di appello, in sede di conclusioni, il ricorrente aveva richiesto "la rideterminazione della pena nei limiti di legge con concessione di tutti i benefici". La sentenza impugnata, pur avendo operato una rideternninazione del trattamento sanzionatorio e ridotto la pena nel limite dei due anni di reclusione, limite astrattamente idoneo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nulla ha indicato sulla specifica richiesta. Il motivo risulta fondato con la conseguenza dell'annullamento con rinvio sullo specifico punto. Al riguardo, si richiama quanto indicato da questa Corte secondo cui: "L'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen. (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, (2022), Rv. 282562)." PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad al
Sentenza Cassazione n. 08126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris