CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14867/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alessandro, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Cibrario n. 12 in Torino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 20.2.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO :Irpef, Iva ed Irap 2006 - Istanza di accesso a definizione agevolata- Dl n. 119/2018 - Sopravvenuta carenza di interesse. 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale ed istaurazione del contraddittorio con la contribuente, notificava a D’[OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di rivendita al dettaglio di capi d’abbigliamento, l’avviso di accertamento n. T7G011400879/2010 con il quale contestava, ai fini Irpef, Iva ed Irap, ed in relazione all’anno 2006, un maggior reddito imponibile nella misura di Euro 102.800,00 (controric., p. 1), conseguendone maggiori tributi, oltre accessori. Era stato proposto anche accertamento con adesione “per un maggior ricavo di € 56.203,04 non accettato dalla contribuente” (sent. CTR, p. II). 2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, contestando nel merito le risultanze dell’accertamento. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, e rideterminava il maggior reddito nella misura proposta dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento con adesione. 3. [OSCURATO:PERSONA]Errico spiegava appello avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte. La CTR confermava la decisione adottata dai primi giudici. 4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione pronunciata dal giudice del gravame, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. 4.1. [OSCURATO:PERSONA]Errico ha quindi presentato documentata istanza di sospensione del giudizio dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al Dl n. 119 del 2018, che è stata accolta. La ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha domandato fissarsi la trattazione del giudizio e pronunziarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. La causa è stata perciò nuovamente fissata per la trattazione. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso con i quali la contribuente ha contestato la erronea e comunque inadeguata motivazione della decisione proposta dalla CTR, e l’erroneità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate. 2. [OSCURATO:PERSONA]Errico, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. 3. L’istanza è stata ricevuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione il 10.7.2019, prot. 2019-Aderisc - 5852614. L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento delle prime otto rate. 4. In assenza della prova del pagamento integrale del debito tributario non ricorrono le condizioni perché possa ritenersi perfezionato il condono. La contribuente ha manifestato però in modo inequivoco la propria intenzione di non proseguire nel giudizio. Deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Appare equo disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione. 5.1. La ricorrente non deve essere onerata del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che “l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636 (conf. Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso introdotto da D’[OSCURATO:PERSONA], e ces