CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rovine Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 26-11-2020 della Corte di appello di Bari; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 dei 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta ia -equ:sitoria dei Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per IThamrnis.,sibil:tà di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] i-ripugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, io parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, ha dichiarato, per quanto qoi interessa, non doversi procedere nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi D-bis e D4 perché estinti per prescrizione, rideterminando, per l'effetto, la pena allo stesso inflitta in reazione ai residuo reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo D7 perché estinto per prescrizione, rideterminando, per l'effetto, la pena allo stesso inflitta in relazione a: residuci reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi D e D-ter perché estinti per prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena allo stesso inflitta in relazione ai residue reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione; Vito .\,lazzaglia in relazione al reato di cui al capo D15 perché estinto per prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena allo stesso inflitta in relazione ai residuo reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione; Va:ente in relazione al reato di cui al capo D-bis perché estinto per prescrizione e rideterminando, per l'effetto, la pena allo stesso inflitta in relazione ai residui' reato in anni 2 e mesi 6 di reclusione. Ha revocato le pene accessorie e confermato nel resto l'impugnata sentenza. Nei confronti dei ricorrenti si è proceduto per il reato di associazione per delinquere finaiizzata alla commissione di reati tributari, i quali ultimi sono stati dichiarati estinti per prescrizione nel corso dei giudizi di merito (eccezion fatta per le posizioni Naglieri e Serafini assolti in primo grado dai reati tributari), residuando, per tutti i ricorrenti, la condanna per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., eccezion fatta per la posizione [OSCURATO:PERSONA] i cui reati sono stati tutti dichiarati prescritti. 2. i ricorsi, presentati dai rispettivi difensori di fiducia, sono affidati ai seguenti motivi/ di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. °ronzo [OSCURATO:PERSONA] impugna con tre motivi. Con :I primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge sostanziale e processuaie nonché la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ord:ne ali`ecceoita nutilizzabilità del verbale di contestazione redatto dalla Guardia d: Finanza nel corso deil'attività accertativa ed acquisitiva dei fatti oggetto delle imputazioni. Con i. secordci motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza nonché la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per I giudizio in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante atri artifici e ai delitto di frode fiscale. Con :i terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione d legge e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato ci associazione per delinquere. 2.2. Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] deducono, con un unico motivo, la violazione deLa legge processuale e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di accertare che vi fossero motivi per pervenire ad una assoluzione nel merito degli imputati e, riportandosi integralmente all'atto di appello, deducono il travisamento dei fatto. 2.1. Francesco 'ovine impugna con un unico motivo, con il quale deduce la violazione deila legge penale sul rilievo che la Corte di merito non avrebbe dichiarato, pur in presenza della recidiva aggravata, l'estinzione del reato per intervenuta pi-escrizione. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi di gravame. Con :i primo motivo deduce la violazione di legge e il viziò di motivazione in ordine ah'applicazione della recidiva. Sostiene che ìC Corte di appello avrebbe disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in merito all'istituto della recidiva, la cui applicazione richiede che, in concreto, sussista una relazione qualificata tra i precedenti penali del reo e d nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto suiia base di precisi criteri enucleati dalla giurisprudenza, quali la natura dei reati, h tipo di devianza di cui essi sono il segno, la qualità dei comportamenti, il maroine di offensività della condotta, la distanza temporale e il livello di ornoceneità esistente tra loro, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibiie ioararnetro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di coicevoiezza, ai di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Con secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che sarebbero state negate sulla base di una motivazione scarna, ermetica e totalmente inappagante nelle ai-gorneritazioni. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano con due motivi. Con i: pnimio motivo, i ricorrenti lamentano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità nei loro confronti del reato associativo sui riiievo che la sentenza impugnata, applicando erroneamente i criteri valutativi della prova, non avrebbe' fornito alcuna dimostrazione circa la partecipazione dei ricorrenti all'associazione contestata.Sostengono che i fatti, come riportati nel motivo di ricorso, escluderebbero che i ricorrenti avessero partecipato all'associazione per delinquere loro contestata. Con I secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione :n relazione ai criteri adottati per la determinazione della pena e aia rtee, ca recidiva. 2.6. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato associativo per avere la Corte di appello affermato ia sussistenza del reato in maniera generica e non individualizzante ritenendo erroneamente che la stabilità del vincolo associativo sarebbe dimostrata dalla costante assiduità nella commissione dei reati-fine ed omettendo di considerare c.ine, nel caso d: specie, mancherebbe un chiaro ed univoco elemento, anche incl:ziaho„ che avesse rivelato una conoscenza da parte del ricorrente di una struttura associativa. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge é il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato associativo nonché in relazione al riconoscimento della recidiva puhaegra'vata. Sostiene che la sentenza impugnata abbia fatto esclusivamente leva sulle valutazioni espresse da giudice di primo grado, di cui ha condiviso sia le statuizioni conclusive che il percorso argomentativo, ma omettendo di fornire adeguata risposta ai oliavi difensivi. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] impugna con due motivi. Con primo motivo, i ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione al reato associativo, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe fatto discendere l'affermazione dela responsabilità dalla mera intestazione, in capo allo stesso ricorrente, ci una ditta che avrebbe collaborato con quella gestita da [OSCURATO:PERSONA] per frodare ii fisco, nonostante risultasse dagli atti che il ricorrente non conoscesse aL:uno degli imputati, né che avesse un ruolo prestabilito, né che fosse partec:pe dell'associazione:. Con li secondo motivo, il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato maturata nei corso del giudizio di appello. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 4. A sensi de.d'articolo 617 del codice di procedura penale, come da verbale udienza; Presidente dei Coilegio ha nominato se stesso relatore ed estensore del r cors.:c a seguito dell'impedimento del Cons. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle vigenti disposizioni tabellari.[OSCURATO:PERSONA] r:corsi sono inammissibili sulla base delle considerazioni che seguono. 2. Iniziando 'esame dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], il quale rivendica l'assoluzione nel merito ai sensi deVart. 129„ comma 1, cod. proc. pen., laddove la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere i reati estinti per prescrizione, osserva la Corte come tutti i motivi di ricorso - in disparte le doglianze con le quali è dedotta la violazione di legge, comunque inidonee a definire la regiudcanda ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - denuncino il vizio di motivazione. Sui punto, :a giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in presenza di una causa Ci estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivalione deila sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obblieo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). Questo principio vale anche quando è denunciata una causa di nullità di ordine genera:e o, come nel case di specie, una causa di inutilizzabilità (primo motivo del ricorse Arriate:: che non determinino l'annullamento senza rinvio della sentenza impug rata ma impongano ai giudice di legittimità di disporre il rinvio del giudizio Ci giudice di merito, il quale avrebbe parimenti l'obbligo .di procedere immeciacamente ala declaratoria della causa estintiva. Peraitro; in ordine alla denunciata causa di inutilizzabilità, il ricorrente non si è fatto carico di dare corso alla prova di resistenza, posto che, alla luce della deposizione Ce! teste [OSCURATO:PERSONA], i temi di prova, come si evince dal testo della sentenza gravata, sone stati introdotti nel processo sulla base di elementi diversi dal processo verbale di constatazione, ritenuto dal ricorrente inutilizzabile. [OSCURATO:PERSONA] secondo e al terzo motivo, il ricorrente solo apparentemente denuncia i: vizio di violazione di legge ma nella sostanza censura la motivazione della sentenza impugnata, con ciò stesso implicitamente riconoscendo l'insussistenza dell'evidentia innocentiae, la quale soltanto legittima l'emanazione di una pronuncia ampiamente liberatoria. Il r:corso è, pertanto, inammissibile. 3. Vanne ora congiuntamente esaminati, essendo tra loro strettamente connessi, il primo motivo dei ricorsi Mariani e Serafini, il motivo del ricorso Mazzacia, il prime motivo del ricorso Valente e il motivo del ricorso Naglieri.Con ess i ricorrenti contestano la sussistenza del reato associativo o, comundue„ confutano le argomentazioni con le quali i giudici di merito hanno ritenuto provata la loro partecipazione al sodalizio. 3.1. suddetti motivi, oltre a connotarsi per la loro estrema genericità perché non prendono specifica posizione sulle rationes decidendi delle sentenze di primo e di secondo grado, reiterano doglianze già motivatamente respinte dalla Corte terr:toi-iaie e solievano censure di merito che esorbitano dal perimetro assegnato aila Conte di cessazione in sede di controllo di legittimità dei provvedimenti giurisdizionala reclamando una rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, iI sostanziale nesame nel merito. Que.sta vetesa, tuttavia, è tanto più ingiustificata nel caso in esame in quante; come sarà più chiaro in seguito, la struttura razionale della motivazione della sentenza impugnata; facendo proprie e integrando le approfondite analisi tett:clan e le ampie valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado, ha determinato -an organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inecuivoc rsuitati dell'istruttoria dibattimentale, dei quali le sentenze di merito hanno dato esteso conto. 3.2. Con accertamento di fatto adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, insuscettibile pertanto di essere sindacato in sede di giudizio di legittimità, g:udici d; merito, per quanto qui interessa, hanno spiegato ampiamente ia condotta fraudolenta, ideata e promossa da [OSCURATO:PERSONA], che si isostarizieva nell'emissione, da parte di società facenti capo al predetto Della Terre tra. CUI a Migro cash & carry), di fatture e relativi documenti di trasporto per operazioni che non si riferivano, come indicato nei documenti stessi, a soggetti intracomunitari (operazioni che, in quanto tali, costituivano cessioni non imponibili e venivano pertanto effettuate senza l'applicazione dell'Iva), bensì a soggetti residenti ché.a. dopo averle ricevute nel territorio dello Stato "in nero", le rivendevano parimenti "in nero" nel territorio dello Stato, così dando vita ad un meccanismo fraudolento d retto ad evadere le imposte sui redditi e l'Iva. 3.3. Ciò posto, partendo dalla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ne affermato che la responsabilità di costui in relazione al reato associativo rinviere, oltre che nella piena ammissione degli addebiti intervenuta nel corso oeli'interrogatorio svoltosi innanzi al giudice per le indagini preliminari del tribunaie o. Trani, cai numerosi riscontri (costituiti dalle dichiarazioni rese dal Della Ton-e, promotore dei sodalizio, dalla documentazione in atti con particolare riguardo aile delegne di pagamento, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle ci;Oniarazbni dei testi Bosco e [OSCURATO:PERSONA], dalle annotazioni della Guardia di Finanza), essendo emerso che egli, titolare dell'omonima ditta comunitaria avente sede in Grecia„ gestiva ai fatto anche altre ditte, aventi fittizie partite Iva ed aperte in rapida sequenza / nonché era delegato ai pagamenti per conto del Della Torre e, pertanto; autore delle numerose operazioni di acquisto di merci in esenzione secondo l: consolidato modus operandi utilizzato dal sodalizio. Pei-a:tro„ !a sentenza di primo grado (pag. 166), neppure censurata sul punto, aveva opooi-túnarnente messo in rilievo il ruolo di dominus del gruppo salentino (di cui facevano parte anche il Serafini ed [OSCURATO:PERSONA]) rivestito dal Mariani e !a destinazione della merce acquistata in esenzione presso il magazzino della ‘`.,',/tiova [OSCURATO:PERSONA]" prima di essere destinata ai clienti salentini. Sulla base di ciò è stata ritenuta provata, anche sotto il profilo dell'elemento psic(Yogico, :a pena adesione del Mariani al reato associativo contestato. 3.4. Quanto aiia posizione Serafini, la partecipazione consapevole di questi al programma associativo è stata adeguatamente e logicamente desunta dall'avere il medes:mo svolto diversi ruoli (prima in stretto collegamento con il Della Torre, poi con Mariani) di autista, vettore, delegato ai pagamenti e poi uomo di fiducia dello stesso ryiariani nella o-estione di ordinativi di merce in esenzione per conto di diverse partite Iva comunitarie e per un considerevole arco temporale. A tal bropositc„ la Corte territoriale ha richiamato anche la chiamata in correità del Mariar:i nonché il riscontro offerto dalle intercettazioni telefoniche, da cui è emerso che i. Serafini curava in prima persona gli ordini della merce da ritirare presso la :Migro coordinando i trasferimenti presso la sede leccese della "[OSCURATO:PERSONA]:". 3.5. Quanto alla posizione Mazzaglia, la Corte di appello, nel rinviare alle puntuall r-,-iotivazioni rese ;n proposito dal primo giudice, ha precisato come nella fa:tisbecie la stabilità del vincolo associativo fosse dimostrata dalla costante assidultà rete commissione dei reati-fine, sottolineando come il consolidato modus operatici/ uAzzato - che prevedeva la predisposizione, attraverso cessioni di ben l accompagnate da fatture soggettivamente inesistenti, delle condizioni per dell'applicazione dell'Iva in relazione ad operazioni commerciali solo fwmalmente conciuse con soggetti intracomunitari - denotasse ex se una struttura stabile, con ruol ben predefiniti, nel cui ambito i reati-fine erano da ricondurre, senza °mora di dubbio, non ad occasionali accordi criminosi succedutisi nel tempo, bensì cc uno stabile accordo sociale integrante la fattispecie delittuosa di cui ail'articoio 415 del codice penale. 3.5. Quanto ala posizione del Valente, la Corte d'appello - richiamando la confessione resa dal Della Torre dinanzi al gip e la documentazione acquisita (tra cui le le-stere dl trasporto; i pagamenti effettuati tutti dall'Italia, l'utilizzo dei meqesirn: oggetti qual: conducenti dei mezzi di trasporto e delegati ai pagamenti) - ha ai"--fe -i-hato come la ditta del ricorrente con sede in Grecia fosse risultata una delle aziende utilizzate dal Della Torre (promotore del sodalizio) per compiere rilevanti aco,u.sti di merci .n esenzione, merci che non avevano mai raggiunto le sedi estere e che dunque erano state destinate "in nero" al mercato nazionale, in violazione deia disciplina dell'Iva, con la conseguenza che la Corte distrettuale, pur rirnaroancio ruolo di dominus Della Torre in siffatte operazioni, ha logicamente rtenuto rilevante l'apporto fornito al sodalizio dal ricorrente, il quale aveva acta carne prestanome del promotore così consentendo a quest'ultimo di dare att,azione aA programma criminoso e desumendo da ciò la prova del contr:butc offerto dal ricorrente alla compagine delittuosa, non solo sotto il profilo materiale, ma ancne sotto il profilo morale, non essendo credibile, avuto riguardo aiie assai numerose operazioni compiute a suo nome e alla stessa fittizietà della partita Iva a ui intestata che egli ignorasse le finalità illecite sottese alla cessione in favore- de: [OSCURATO:PERSONA] della detta partita. 3. Cuacto alla posizione Naglieri, la Corte d'appello ha affermato che la parteciaaz:one ce: ricorrente ai reato associativo fosse desumibile dall'utilizzo da parte CeiHrnputato di una partita Iva ellenica risultata fittizia allo scopo di realizzare numerosi acquisti di beni in esenzione dalla Migro, secondo il più volte ricWarnato meccanismo operativo della compagine criminosa e non potendo perciò dubitarsi ne : contributo affetto dall'imputato al sodalizio, come pure della piena adesione tel medesimo agii scopi perseguiti dall'associazione. Dei .-e.sto, carne si evince dal testo della sentenza impugnata, la stessa difesa, nel reoarnare 1'insussistenza di un ruolo apicale da parte del ricorrente (il quale, tuttavia, era stato ritenuto e, quindi, condannato quale mero partecipe dell'associazione), aveva ammesso come il collegamento, anche indiretto con il Della To:-re, utilizzo dello stesso sistema di costituzione di partita Iva comunitarie fittizie ncinche la mole ci operazioni commerciali e del conseguente elevato ari-irriont•e. C: imponibi le sottratto a tassazione attestassero soltanto l'adesione del ricorrente si patto criminale e, dunque, la sua qualifica di mero associato e non già quela di promotore dei sodalizio. 3.5. :Daile precedenti considerazioni si ricava innanzitutto l'aspecificità dei motivi di r:corso in parte qua, che non prendono specifica posizione sulle ragioni per le quali à stata ritenuta la responsabilità dei ricorrenti per il reato associativo, reite.rarco tioglianze motivatarriente disattese con doppia e conforme motivazione dei C.iLdCi di merito. Inoltre, si evince sia la natura fattuale delle censure e sia, in presenza ct una congrua motivazione, la manifesta infondatezza di esse. 4• I: -rno:_,v:u dei ricorsi di Antonio e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per aspecifictà e perché non consentito dalla legge in sede di legittimità.notivo non svolge alcuna necessaria critica alle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle reqor di cinitto giustificanti il gravame nonché dei correlati e congrui riferimenti ala motivazione dell'atto impugnato. 5. S•cno Lharr,issibili anche il secondo motivo dei ricorsi Mariani e Serafini nonché i c:1:-no motivo del ricorso Basso, con i quali i ricorrenti si dolgono del fatto che nei loro confronti sia stata ritenuta la recidiva. 5.1. Quanto a secondo motivo di ricorso Mariani e Serafini, la Corte d'appello ha evideriziato come i ricorrenti risultassero attinti da numerosi precedenti penali, tra cui anche reati della stessa tipologia di quelli sub iudice, circostanza che, con logica ec adeguata motivazione, ha consentito di ritenere che quelli di cui al presente procedimento fossero manifestazione di una rinnovata pericolosità sociae, con conseguente insussistenza delle condizioni per escludere la recidiva. Peraltro, in punto di pena, la Corte territoriale, con motivazione congrua, ha precisato che proprio la presenza di siffatti precedenti, unitamente alla gravità delle condotte perpetrate in un arco temporale significativo, non giustificasse un trattarne-nto di maggiore favore, dovendosi ritenere proporzionata ed equa la pena aopiicata tal primo giudice, punto sul quale si erano incentrati gli ulteriori e gane'nc iievi dei Mariani e del Serafini. Tuttavia, in presenza di una congrua motivazione, cova di vizi di manifesta illogicità, il motivo deve ritenersi pertanto generico, non consentito e,. comunque, manifestamente infondato. stessa sorte deve essere riservata al secondo motivo del ricorso Basso. La Corte di merito ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esclusione della contestata recidiva,, avuto riguardo ai numerosi e consistenti precedenti penai a carico gelVimputato, tra cui si annoverano anche precedenti per reati della stessa tipC,':C;C:3, con la conseguenza che i fatti di cui al presente procedimento; lunqi dai rivestire carattere occasionale, sono stati correttamente considerati Mani estaz.:c. di una progressione . criminosa e di una persistente pericolosità sociaie del ricorrente. Nei pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello ha applicato, con motivazione sintetica rria completa e aderente al caso specifico, proprio quei criteri che il ricorrente ha enunciato nel ricorso e che ha però disancorato completamente dalla vicenda crocessuale, che é stata invece oggetto di attento scrutinio da parte del giudic:e ci merito. Il motivo è pertanto inammissibile. 6. Sono :narmnissibH anche l'unico motivo del ricorso Iovine e il secondo motivo dei ricorso Valente con i quali è stata eccepita la prescrizione.La Corte d'appello, rei rigettare analoghe eccezioni sollevate nel corso del giudizio di secondo grado„ ha indicato le ragioni (pag. 2 nota 7 e pag. 3 della sentenza impugnata) in forza delle quali la prescrizione non era maturata. Anche il Tribunale (pag. 72 e ss.) si era espresso in proposito affermando che, per gli imputati nei confronti dei quali era stata contestata e ritenuta la recidiva (ex art. 99, comma 2, o art. 99, comma 4, cod. pen.), la prescrizione, in relazione al reato associativo, calco:ata sulla pena prevista per il partecipe, non era maturata Orbene„ entrambi i ricorrenti si sono disinteressati delle ratione decidendi in parte qua; reiterando una doglianza manifestamente infondata. Per rendersene conto; è innanzitutto necessario indicare i periodi, calcolati, per aitro, per difetto dalle sentenze di merito, nel corso dei quali la prescrizione è rimasta sospesa (ossia dai 09-04-2014 al 08-06-2014, per giorni 60; dal 26-05- 2015 a 10-11-2016 per giorni 168; dal 22-03-2007 al 13-07-2017 per giorni 113; dal 10-05-2019 al 25-10-2019 per giorni 168; dal 25-10-2019 al 06-03-2020 per giorni 133; dai 06-03-2020 al 06-10-2020 per giorni 214 ed il tutto per un totale di 856 g.(-,•4-riT Ciò coste; nen è contestata la data di consumazione del reato associativo, fissata nei capo d'accusa aila data del 5 luglio 2005. Tenuto conto che il tempo necessario a prescrivere è di anni sei aumentato di 2/3 per a recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen,. cui va aggiunto il periodo interruttivo non superiore ai 2/3 di anni dieci, ex art, 99, comma 4, cod. pen., ne consegue che, essendo stata contestata e ritenuta, per entrami i ricorrenti, la recidiva ex art. 99; comma, 4 cod. pen., il termine massimo di prescrizione, fissato alla data dela 01-03-2022 maturerà, con le sospensioni, alla data del 04-07-2024 (volendo caicolare, in quanto più favorevoli agli imputati, le sospensioni della prescrizione indicate dalla Corte d'appello, la prescrizione maturerà il 17-01- 2324). Le dog[anze sono pertanto manifestamente infondate. 7. Sui:a base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, a: sensi dell'artleoio 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese dei procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2003, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibiiite", si dispone