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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29947/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell 'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, limitatamente alla doglianza relativa alla omessa motivazione sul beneficio della non menzione, attiene ad una istanza formulata con l 'atto di impugnazione in termini aspecifici e, dunque, geneticamente inammissibile, dovendosi, al riguardo ribadire che l 'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all 'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681), non essendo, a tal fine sufficiente, la laconica richiesta di concessione dei "benefici di legge", come accaduto nel caso di specie; li) l 'ulteriore doglianza formulata nel primo motivo, in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, nonché il secondo e il terzo motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere, sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6, quanto alla perizia, e pagina 7, quanto all 'altra questione); ritenuto che all ' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell 'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, limitatamente alla doglianza relativa alla omessa motivazione sul beneficio della non menzione, attiene ad una istanza formulata con l 'atto di impugnazione in termini aspecifici e, dunque, geneticamente inammissibile, dovendosi, al riguardo ribadire che l 'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all 'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681), non essendo, a tal fine sufficiente, la laconica richiesta di concessione dei "benefici di legge", come accaduto nel caso di specie; li) l 'ulteriore doglianza formulata nel primo motivo, in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, nonché il secondo e il terzo motivo, relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato espletamento della perizia sulla capacità di intendere e di volere, sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6, quanto alla perizia, e pagina 7, quanto all 'altra questione); ritenuto che all ' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29947/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris