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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1994

Cassazione n. 49823/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

52. R.G. 22117 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela.

Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.

Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/1994 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 52. R.G. 22117 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023 Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il sigllere Estensos_e Il P esi
Sentenza Cassazione n. 49823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris