CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 1995
Cassazione n. 46945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 30/05/1995 a Maddaloni avverso l'ordinanza in data 06/06/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6/6/2022 il Tribunale di Napoli ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 28/4/2022, con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo 15 dell'incolpazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso Affinita tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 273, 268, 271 e 309, comma 9, cod. proc. pen. Il Tribunale aveva valorizzato prove in realtà inesistenti in ordine al contributo del ricorrente ai fini della cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA], avendo dato rilievo a equivoci sunti di conversazioni intercettate e al preteso riconoscimento da parte del Bernardo del soggetto che cedeva la droga, ciò che con riguardo ad Affinita non era avvenuto, stando al verbale delle dichiarazioni rese dal predetto. Inoltre, avrebbe dovuto considerarsi che, seguendo la successione di conversazioni del 18/12/2019, non era dato sapere se il riferimento fatto da Affinita a Cesare, circa la consegna di formaggio, fosse effettivamente riferibile al Bernardo con cui Cesare aveva parlato in precedenza. Peraltro, indebitamente erano stati utilizzati meri sunti senza considerare il tenore letterale delle conversazioni in violazione dell'art. 271 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva poi dato rilievo ad elementi riferibili ad altre imputazioni, relativamente alle quali il G.i.p. aveva escluso la gravità indiziaria, in tal modo violando i limiti consentiti al Tribunale nella ricostruzione del fatto, in violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Ma in ogni caso aveva nuovamente travisato gli elementi di prova, relativamente al significato delle conversazioni riguardanti [OSCURATO:PERSONA], avendo dato per scontato che le conversazioni di Cesare fossero intercorse con Affinita e che implicassero cessioni di droga da parte del ricorrente, quando le stesse avevano significato diverso e comunque l'interlocutore di Cesare non era stato precisamente identificato, fermo restando che Iannotta aveva riferito di aver avuto rapporti solo con Cesare. Analogo rilievo valeva per quanto desunto dalle dichiarazioni di Leparulo, che non aveva mai ricevuto droga da Affinita, pur avendo riferito che il predetto spacciava per conto di Cesare presso il caseificio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e in ordine alla mancata pronuncia circa le richieste difensive formulate nella memoria depositata. Il Tribunale si era limitato a formule stereotipate, senza indicazione degli elementi fattuali oggettivi a fondamento del pericolo di reiterazione, quando il ricorrente era stato raggiunto da gravi indizi solo in ordine al capo 15 e dunque con riferimento ad un'unica circostanza, dovendosi dunque parlare di coinvolgimento occasionale, tanto più alla luce delle dimissioni dal caseificio di Cesare e [OSCURATO:PERSONA] e del reperimento di attività lavorativa presso una società di produzione di latte e derivati. Non era stato dato conto della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, a fronte di un episodio risalente al 2019. Inoltre, non erano state considerate deduzioni difensive anche in ordine alla riqualificazione dell'unico fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'annullamento con rinvio relativamente alle esigenze cautelari. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, nella quale replica alle conclusioni del Procuratore generale, ripercorrendo gli elementi a fondamento del ricorso, individuati in travisamenti della prova da parte del Tribunale, e ribadisce le censure in ordine alle esigenze cautelari. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Relativamente alla gravità indiziaria, la sintesi operata dal Tribunale, sulla base dei contenuti dell'ordinanza genetica, si espone ai rilievi difensivi, sia con riguardo alla ricostruzione dell'episodio della consegna di droga a [OSCURATO:PERSONA] presso il caseificio di [OSCURATO:PERSONA], che forma oggetto del capo 15, sia con riguardo agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale a conferma, riguardanti l'episodio coinvolgente [OSCURATO:PERSONA], cioè l'invito rivolto da Cesare a pesare e mettere in tasca il formaggio, frase che sottenderebbe una consegna di stupefacenti, nonché le dichiarazioni rese da altri acquirenti, come lo stesso Iannotta e Leparulo. Va infatti rimarcato che con riferimento all'episodio della consegna di «formaggio» a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha valorizzato una conversazione tra costui e [OSCURATO:PERSONA] e una successiva conversazione tra Cesare e Affinita, ma senza che sia stato concretamente attestato che la consegna operata da Affinita avesse riguardato Bernardo, dovendosi a tal fine valorizzare il tempo trascorso e soprattutto il fatto, che, per quanto difensivamente attestato, non consta che Bernardo avesse individuato Affinita come soggetto che gli cedeva o gli aveva ceduto la droga fornita da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, relativamente agli elementi di conferma, si osserva in primo luogo che gli stessi sono riferibili a contestazioni con riguardo alle quali il G.i.p., nell'ordinanza genetica, aveva escluso la gravità indiziaria e che dunque non potevano essere recuperati al fine di suffragare il quadro indiziario relativo ad un diverso reato, in assenza di una complessiva rivisitazione degli elementi acquisiti e di uno specifico confronto con l'ordinanza genetica. In secondo luogo va rimarcato come alla luce di quanto attestato nel ricorso, ove sono riportati i sunti delle conversazioni intercettate, così come posti a fondamento della richiesta del P.m., l'episodio culminato nell'invito a pesare e mettere in tasca il formaggio non può dirsi con certezza riferibile ad un colloquio intercorso con Affinita, pur menzionato da Cesare, ciò che trova riscontro, secondo le deduzioni difensive, nel fatto che Iannotta non aveva fatto riferimento a consegne effettuate da Affinita, fermo restando che anche l'ulteriore acquirente Leparulo si era limitato a riferire genericamente di sapere che Affinita spacciava per [OSCURATO:PERSONA], ma senza che il predetto avesse ricevuto droga da Affinita. Alla resa dei conti il quadro indiziario è stato ricostruito dal Tribunale sulla base di valutazioni congetturali e sulla base della valorizzazione di elementi non corrispondenti al dato acquisito, ciò che imporrebbe un nuovo esame. 3. Ma assume rilievo dirimente la fondatezza del motivo relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha ritenuto di poter valorizzare la reiterazione delle condotte e il rapporto di lavoro intercorrente con [OSCURATO:PERSONA], dai quali il ricorrente riceveva gli ordini. Va tuttavia rimarcato, in accoglimento dei rilievi difensivi, che al ricorrente era stato addebitato nell'ordinanza genetica un solo reato, riferito ad una specifica consegna, e che inoltre, secondo quanto attestato dalla difesa, è venuto meno il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA]. Deve più in generale osservarsi che il Tribunale, a fronte di un episodio risalente al 2019, non ha dato conto, al fine di giustificare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, dell'effettiva continuità del pericolo sotto il profilo temporale (si rinvia a tal fine a Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566) e soprattutto non ha spiegato in che modo la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., in concreto applicata, possa svolgere, nel caso di specie, un'utile funzione preventiva, al di là di un generico e peraltro estrinseco monitoraggio.4. Su tali basi l'ordinanza impugnata e l'ordinanza genetica devono essere annullate senza rinvio, con cessazione dell'esecuzione della misura cautelare applicata. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 28 aprile 2022. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in corso e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore