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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41119/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esaustiva ed esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, sulla particolare capacità a delinquere dell'odierno ricorrente emergente dai numerosi precedenti a suo carico), in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783) e tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello posto a base del diniego del suddetto beneficio corrette e logiche argomentazioni (si veda pag. 7 sui precedenti penali anche specifici a carico dell'odierno ricorrente, nonché sull'assenza di una condotta riparatoria), esprimendo una prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

2. SE cleri Na.e, Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esaustiva ed esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, sulla particolare capacità a delinquere dell'odierno ricorrente emergente dai numerosi precedenti a suo carico), in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783) e tenuto conto che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con quella pecuniaria, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello posto a base del diniego del suddetto beneficio corrette e logiche argomentazioni (si veda pag. 7 sui precedenti penali anche specifici a carico dell'odierno ricorrente, nonché sull'assenza di una condotta riparatoria), esprimendo una prognosi sfavorevole di non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2. SE cleri Na.e, Così deciso
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