CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00314/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili costituite, che conclude per il rigetto del ricorso, depositando nota spese. letta la memoria difensiva, del 27/09/2021, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, sull'appello delle parti civili, ha riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a luì ascritti ai capi a) e b) ( crudeltà verso gli animali e lesioni personali aggravate,) perché il fatto non sussiste, e da quello sub c) per bis in idem - e lo ha dichiarato colpevole di tutti i predetti reati ( con esclusione del reato di ingiuria , non più previsto dalla legge come reato), condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Violazione dell'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione. La Corte di appello ha omesso di rinnovare la prova dichiarativa, pur essendo pervenuta all'opposto esito decisorio sulla base di una diversa valutazione della stessa, rispetto al primo giudice. 2.2. Violazione degli artt. 541, 598 e 605 cod. proc. pen., dolendosi della carenza di motivazione con riguardo alle statuizioni risarcitorie. 3.E' fondato in modo assorbente il primo motivo, onde la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame, al giudice di merito competente. 3.1. Occorre, innanzitutto, considerare che la Corte di appello è giunta alla condanna risarcitoria in seguito all'appello della sola parte civile, e premettere che, nella giurisprudenza di legittimità, si è ripetutamente affermato - sulla base di una coordinata esegesi di successivi approdi delle Sezioni Unite, con le sentenze Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 ), Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269787) e Pavan (Sezioni Unite n. 4426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) - che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez, 6 - , n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167, Sez. 5 - , n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933),venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se dì natura esclusivamente civilistica ( cfr. Sez. 5 , n, 32854 del 15/04/2019 Rv. 277000). 3.2. Il principio di diritto testé delineato mantiene validità anche all'esito dell'entrata in vigore del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 23/06/2017 - con decorrenza dal 03/08/2017, con cui il legislatore - codificando il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza Dasgupta - ha statuito che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa il giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale": in tal senso, il recente approdo delle Sezioni Unite "Cremonini" (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228).3.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha fondato il ribaltamento decisorio su una riconsiderazione del narrato delle parti civili, ma ha omesso la rinnovazione istruttoria, ignorando la previsione di cui all'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen. e ormai accreditati principi di diritto in tema di ribaltamento, in pejus, di pronuncia assolutoria di primo grado, giacchè la riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro "dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio - impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, il ribaltamento deve poggiare su una motivazione c.d. rafforzata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679); per altro verso, qualora scaturisca da un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si afferma, in particolare, che, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Sez. U, n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. Un. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 3.4. Giova aggiungere che il diritto vivente si è orientato nel senso che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2 - , n. 13953 del 21/02/2020 Rv. 279146). Questo perché un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione, che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso, pertanto, mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987; conf. Sez. 3 , n. 16444 del 04/02/2020 Rv. 279425). 2.4. Alla luce di quanto osservato, nel caso di specie, sono stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in presenza di riforma in appello di una sentenza di assoluzione, dal momento che la sentenza impugnata fonda, con tutta evidenza ( per come testualmente affermato a pg. 9: "....Diversamente da quanto opinato dal Giudice di primo grado le dichiarazioni delle parti civili in ordine ai fatti di cui all'imputazione va (nno) ritenuta credibile") la propria decisione su una diversa valutazione della prova dichiarativa costituita anche da altre testimonianze, pure valorizzate in sentenza, senza procedere alla rinnovazione istruttoria di detta prova decisiva. La diversa valutazione in ordine alla attendibilità della prova dichiarativa, finalizzata al ribaltamento assolutorio di primo grado, imponeva al Giudice dell'impugnazione la rinnovazione del relativo esame, la cui omissione vizia la sentenza impugnata ( Sez. 5 n. 38082 del 04/04/2019 Rv. 276933; Sez. 6 n. 12215 del 12/02/2019, Rv. 275167). 2.5. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio sulle statuizioni civili, con rinvio dinanzi alla Corte d'appello civile a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., tenendo presente il principio di diritto recentemente declinato dalla già citata sentenza "Cremonini" , secondo cui - in ragione della autonomia del giudizio civile di "rinvio", sia in senso strutturale sia in senso funzionale - verificatosi un giudicato agli effetti penali, all'illecito civile tornano ad applicarsi le regole sue proprie, funzionali all'individuazione del soggetto su cui, secondo il sistema del diritto civile, far gravare il costo di un danno e non la sanzione penale (Sez. U n. 22065 del 28/01/2021 Ud. (dep. 04/06/2021 ), Cremonini, Rv. 281228 - 01 ). 2.6. Gli altri motivi sono assorbiti, mentre deve essere rimessa al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]