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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17724/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

A Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16/09/2020 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di energia elettrica.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che si versasse nell'ipotesi di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato ([OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 6), dal momento che la prima notifica era stata inutilmente tentata presso un indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 15).

2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla questione della riconducibilità all'imputato della manomissione riscontrata e della assoluta necessità della invocata rinnovazione istruttoria concernente la titolarità dell'attività commerciale svolta nell'esercizio avvantaggiato dall'illecito e, in definitiva, del contratto di somministrazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Nel corpo dell'esposizione del motivo si critica anche, in conseguenza, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il ricorrente omette di considerare che sia nell'intestazione dell'atto di appello, sia - e soprattutto - nella procura sottoscritta dal Nacchia e conferita per la proposizione dell'appello, viene dichiarata la residenza in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 15, ossia presso l'indirizzo nel quale in data 08/07/2020 è stata inutilmente tentata la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello.

A ciò si aggiunga che la relata di notifica specifica che da informazioni in loco assunte era emerso che il Nacchia si era trasferito altrove in luogo ignoto.

In tale contesto, che si sia trattato di errore imputabile all'odierno ricorrente ovvero che - quali che siano le risultanze formali del certificato di residenza - egli abbia effettivamente abitato nel luogo da lui stesso indicato (ciò che spiegherebbe le informazioni di un suo successivo trasferimento), resta il dato che la dichiarazione di residenza presso la quale la notifica è risultata impossibile proveniva dallo stesso imputato, talché legittimamente si è proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una puntuale motivazione - con la quale il ricorso omette del tutto di confrontarsi in termini specifici - quanto al fatto era stato proprio l'odierno ricorrente, al momento dell'accesso del tecnico dell'Enel, a qualificarsi come legale rappresentante della società che dagli elementi acquisiti risulta essere stata l'intestataria del contratto di somministrazione.

Sempre in motivazione si spiega che l'atto prodotto dal difensore solo per mero errore materiale fa riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], dal momento che era proprio Biagio (e non Renato) Nacchia ad essere indicato come coobbligato in solido della società.

Di fronte a siffatto apparato argomentativo, genericamente criticato dal ricorrente come frutto di mere deduzioni, il ricorso, come detto, nulla dice (per es., contestando la dichiarazione effettuata al momento dell'accesso del tecnico o spiegando in termini plausibili l'eventuale menzogna), con la conseguenza che è priva di qualunque fondamento l'ulteriore considerazione per la quale il Nacchia sarebbe stato condannato «per il solo fatto di essere sopraggiunto nel negozio mentre era in corso l'attività di accertamento da parte del personale appartenente all'Enel».

In questa prospettiva deve aggiungersi che, nell'economia della motivazione, è del tutto irrilevante chi fosse all'epoca il legale rappresentante della società in senso formale, perché gli indici fattuali valorizzati dalla Corte territoriale sono piuttosto strumentali a dimostrare l'effettiva e concreta riconducibilità all'imputato della gestione imprenditoriale e, in conseguenza, la titolarità dell'interesse economico ad avvalersi consapevolmente degli effetti vantaggiosi della manomissione del contatore, da chiunque effettuata.

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto - a tacer dell'assoluta genericità di formulazione che non indica puntuali elementi postivi di valutazione, limitandosi a richiamare un generale obiettivo di recupero sociale dell'imputato - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (entità della sottrazione, assenza di uno stato di difficoltà economica), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Le critiche relative alla mancata previsione della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma anche perché essa era preclusa dall'entità della pena irrogata (tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. A Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16/09/2020 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di energia elettrica. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per non avere la Corte territoriale rilevato la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello eseguita presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che si versasse nell'ipotesi di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato ([OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 6), dal momento che la prima notifica era stata inutilmente tentata presso un indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 15). 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla questione della riconducibilità all'imputato della manomissione riscontrata e della assoluta necessità della invocata rinnovazione istruttoria concernente la titolarità dell'attività commerciale svolta nell'esercizio avvantaggiato dall'illecito e, in definitiva, del contratto di somministrazione. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel corpo dell'esposizione del motivo si critica anche, in conseguenza, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il ricorrente omette di considerare che sia nell'intestazione dell'atto di appello, sia - e soprattutto - nella procura sottoscritta dal Nacchia e conferita per la proposizione dell'appello, viene dichiarata la residenza in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno, via [OSCURATO:PERSONA] II, traversa n. 15, ossia presso l'indirizzo nel quale in data 08/07/2020 è stata inutilmente tentata la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. A ciò si aggiunga che la relata di notifica specifica che da informazioni in loco assunte era emerso che il Nacchia si era trasferito altrove in luogo ignoto. In tale contesto, che si sia trattato di errore imputabile all'odierno ricorrente ovvero che - quali che siano le risultanze formali del certificato di residenza - egli abbia effettivamente abitato nel luogo da lui stesso indicato (ciò che spiegherebbe le informazioni di un suo successivo trasferimento), resta il dato che la dichiarazione di residenza presso la quale la notifica è risultata impossibile proveniva dallo stesso imputato, talché legittimamente si è proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha fornito una puntuale motivazione - con la quale il ricorso omette del tutto di confrontarsi in termini specifici - quanto al fatto era stato proprio l'odierno ricorrente, al momento dell'accesso del tecnico dell'Enel, a qualificarsi come legale rappresentante della società che dagli elementi acquisiti risulta essere stata l'intestataria del contratto di somministrazione. Sempre in motivazione si spiega che l'atto prodotto dal difensore solo per mero errore materiale fa riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], dal momento che era proprio Biagio (e non Renato) Nacchia ad essere indicato come coobbligato in solido della società. Di fronte a siffatto apparato argomentativo, genericamente criticato dal ricorrente come frutto di mere deduzioni, il ricorso, come detto, nulla dice (per es., contestando la dichiarazione effettuata al momento dell'accesso del tecnico o spiegando in termini plausibili l'eventuale menzogna), con la conseguenza che è priva di qualunque fondamento l'ulteriore considerazione per la quale il Nacchia sarebbe stato condannato «per il solo fatto di essere sopraggiunto nel negozio mentre era in corso l'attività di accertamento da parte del personale appartenente all'Enel». In questa prospettiva deve aggiungersi che, nell'economia della motivazione, è del tutto irrilevante chi fosse all'epoca il legale rappresentante della società in senso formale, perché gli indici fattuali valorizzati dalla Corte territoriale sono piuttosto strumentali a dimostrare l'effettiva e concreta riconducibilità all'imputato della gestione imprenditoriale e, in conseguenza, la titolarità dell'interesse economico ad avvalersi consapevolmente degli effetti vantaggiosi della manomissione del contatore, da chiunque effettuata. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto - a tacer dell'assoluta genericità di formulazione che non indica puntuali elementi postivi di valutazione, limitandosi a richiamare un generale obiettivo di recupero sociale dell'imputato - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (entità della sottrazione, assenza di uno stato di difficoltà economica), che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le critiche relative alla mancata previsione della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili non solo per l'assoluta genericità di formulazione, ma anche perché essa era preclusa dall'entità della pena irrogata (tre anni di reclusione e 206,00 euro di multa). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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