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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 1991

Cassazione n. 14529/2025

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/5/1991 avverso la sentenza resa il 19/3/2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 19/9/2018, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione, rideterminando la pena come concordata dalle parti.

Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche .

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. per un motivo relativo al trattamento sanzionatorio oggetto di specifico accordo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].0?,1 PENALE 1 4 APR. 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6/5/1991 avverso la sentenza resa il 19/3/2024 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia il 19/9/2018, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e violazione di legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche . Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. per un motivo relativo al trattamento sanzionatorio oggetto di specifico accordo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 7 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].0?,1 PENALE 1 4 APR. 2
Sentenza Cassazione n. 14529/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris