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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 33386/2022

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2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31218/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via FORNOVO, 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di MILANO n. 1315/2021 depositata il 27/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1315/2021 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 27 aprile 2021, articolando due motivi; resiste con controricorso DHL [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la ricorrente espone di avere agito contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata tempestiva consegna di un plico contenente la sua domanda di partecipazione ad un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto; precisamente, chiedeva il riconoscimento del danno emergente, quantificato in euro 3.057,82, e il danno da perdita di chance, ammontante ad euro 95.000,00, ossia nella misura del 20% dell’utile presumibile; a tal fine, adduceva: a) che si era avvalsa del corriere DHL per consegnare la domanda di partecipazione; b) che aveva acquistato, tra quelli disponibili, il prodotto [OSCURATO:PERSONA] 12,00, il quale prevedeva la consegna del plico entro le ore 12.00 del 28 agosto 2013; c) che aveva specificamente indicato sulla busta consegnata al corriere la essenzialità del termine di consegna e il suo contenuto; d) che il plico era stato consegnato alle ore 9.22 del 28 agosto 2013 ad un indirizzo sbagliato, ossia presso l’Ente delle foreste della Sardegna, in via Merello 96 a Cagliari; e) che detto ente alle ore 10.00 aveva segnalato di avere ricevuto per errore il plico; f) che DHL, prontamente attivato, aveva recuperato il plico e lo aveva consegnato all’effettivo destinatario alle ore 12.30 del 28 agosto 2013, dunque, con un ritardo di 30 minuti; g) che non aveva potuto partecipare alla gara, perché il termine per la consegna della domanda era scaduto alle ore 12.00; DHL eccepiva che il tipo di contratto stipu lato con la odierna ricorrente non prevedeva la responsabilità in caso di ritardo nel prelievo, nel trasporto, nella consegna, se non nel caso di specifica pattuizione, la quale, nel caso di specie, faceva difetto - il contratto, infatti, comprendeva solo la garanzia di rimborso Money back guarantee- contestava la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il risarcimento del danno emergente e del danno da perdita di chance; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 557/2018, rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo, ai fini che qui interessano, assente ogni riferimento alla tassatività del termine ed aggiungendo che il danno da perdita di chance andava valutato con riguardo alla probabilità e verosimiglianza del suo concreto verificarsi che nel caso di specie non sembravano sussistere, posto che non era stata fornita la prova dell’astratta probabilità di aggiudicazione della gara; investita del gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., che denunciava l’erroneità della pronuncia di prime cure per non avere considerato che il regolamento prodotto da DHL recante la data dell’1 dicembre 2014 non poteva applicarsi perché era successivo ai fatti di causa, per avere ritenuto non provata la tassatività del termine, per non avere riconosciuto il risarcimento del danno, per avere disatteso i principi espressi da Cass. 20808/2010, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame, ritenendo il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale immune da censure, perché non era stata fornita la prova che la modalità di consegna prescelta imponesse a DHL il rispetto di un termine perentorio, né di avere subito un danno; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primomotivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1° n. 3, cod.proc.civ., delle norme di cui agli artt. 1457 e 1453 cod.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto non provata la scelta di una modalità di consegna del plico entro un termine perentorio, perché il servizio acquistato era il [OSCURATO:PERSONA] 12,00, ove 12.00 indicava l’orario entro cui era prevista la consegna, di avere indicato sulla busta il suo contenuto e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di avere, in aggiunta, indicato a penna nel service alert dell’involucro di DHL la necessità di consegnare il plico entro le ore 9.30 del giorno 28 agosto 2013; la conclusione della ricorrente è che la Corte territoriale avesse tutti gli elementi per ritenere che il termine delle ore 12.00 del 28 agosto 2013 fosse essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod.civ. e che non dovesse tener conto dei documenti 4 e 5 di parte avversa: il primo, perché era il contratto per la fornitura di servizi sottoscritto 15 mesi dopo i fatti di causa; il secondo, perché privo di data e di sottoscrizione delle parti; il motivo non può essere accolto, perché, nonostante la diversa indicazione contenuta nella sua epigrafe, risulta direttamente fattuale - nel senso che sollecita una valutazione alternativa sul piano del merito – con riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio.

Nel giudizio di legittimità, però, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito.

Non essendo questa Corte giudice sul fatto, la ricorrente non può prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

Si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di merito, ma non si può chiedere a questa Corte di stabilire se la il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti d una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass., Sez.

Un., 14/07/2021, n.20042), ma lo sforzo confutativo non può tradursi nella proposizione di un esito valutativo diverso, muovendo dall’assunto che la Corte d’Appello abbia violato le norme di legge che regolano il regime probatorio; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1° n. 3, cod.proc.civ. della norma di cui all’art. 1226 cod.civ. e di cui all’art. 2712 cod.civ. »; il motivo attinge la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto non provato il danno asseritamente sofferto: ad avviso della ricorrente, al contrario, sarebbe stato dimostrato un danno emergente di euro 3.057,82 e quando al danno da perdita di chance, essendo esso un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, il giudice a quoavrebbe dovuto accertarlo e liquidarlo equitativamente; 4) il secondo motivo ( che a sua volta sarebbe meramente fattuale) è assorbito. 4) neconsegue l’inammissibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31218/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via FORNOVO, 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (ITALY) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di MILANO n. 1315/2021 depositata il 27/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1315/2021 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 27 aprile 2021, articolando due motivi; resiste con controricorso DHL [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la ricorrente espone di avere agito contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata tempestiva consegna di un plico contenente la sua domanda di partecipazione ad un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto; precisamente, chiedeva il riconoscimento del danno emergente, quantificato in euro 3.057,82, e il danno da perdita di chance, ammontante ad euro 95.000,00, ossia nella misura del 20% dell’utile presumibile; a tal fine, adduceva: a) che si era avvalsa del corriere DHL per consegnare la domanda di partecipazione; b) che aveva acquistato, tra quelli disponibili, il prodotto [OSCURATO:PERSONA] 12,00, il quale prevedeva la consegna del plico entro le ore 12.00 del 28 agosto 2013; c) che aveva specificamente indicato sulla busta consegnata al corriere la essenzialità del termine di consegna e il suo contenuto; d) che il plico era stato consegnato alle ore 9.22 del 28 agosto 2013 ad un indirizzo sbagliato, ossia presso l’Ente delle foreste della Sardegna, in via Merello 96 a Cagliari; e) che detto ente alle ore 10.00 aveva segnalato di avere ricevuto per errore il plico; f) che DHL, prontamente attivato, aveva recuperato il plico e lo aveva consegnato all’effettivo destinatario alle ore 12.30 del 28 agosto 2013, dunque, con un ritardo di 30 minuti; g) che non aveva potuto partecipare alla gara, perché il termine per la consegna della domanda era scaduto alle ore 12.00; DHL eccepiva che il tipo di contratto stipu lato con la odierna ricorrente non prevedeva la responsabilità in caso di ritardo nel prelievo, nel trasporto, nella consegna, se non nel caso di specifica pattuizione, la quale, nel caso di specie, faceva difetto - il contratto, infatti, comprendeva solo la garanzia di rimborso Money back guarantee- contestava la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il risarcimento del danno emergente e del danno da perdita di chance; il Tribunale di Milano, con sentenza n. 557/2018, rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo, ai fini che qui interessano, assente ogni riferimento alla tassatività del termine ed aggiungendo che il danno da perdita di chance andava valutato con riguardo alla probabilità e verosimiglianza del suo concreto verificarsi che nel caso di specie non sembravano sussistere, posto che non era stata fornita la prova dell’astratta probabilità di aggiudicazione della gara; investita del gravame da [OSCURATO:SOCIETA]., che denunciava l’erroneità della pronuncia di prime cure per non avere considerato che il regolamento prodotto da DHL recante la data dell’1 dicembre 2014 non poteva applicarsi perché era successivo ai fatti di causa, per avere ritenuto non provata la tassatività del termine, per non avere riconosciuto il risarcimento del danno, per avere disatteso i principi espressi da Cass. 20808/2010, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame, ritenendo il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale immune da censure, perché non era stata fornita la prova che la modalità di consegna prescelta imponesse a DHL il rispetto di un termine perentorio, né di avere subito un danno; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primomotivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1° n. 3, cod.proc.civ., delle norme di cui agli artt. 1457 e 1453 cod.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto non provata la scelta di una modalità di consegna del plico entro un termine perentorio, perché il servizio acquistato era il [OSCURATO:PERSONA] 12,00, ove 12.00 indicava l’orario entro cui era prevista la consegna, di avere indicato sulla busta il suo contenuto e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, di avere, in aggiunta, indicato a penna nel service alert dell’involucro di DHL la necessità di consegnare il plico entro le ore 9.30 del giorno 28 agosto 2013; la conclusione della ricorrente è che la Corte territoriale avesse tutti gli elementi per ritenere che il termine delle ore 12.00 del 28 agosto 2013 fosse essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod.civ. e che non dovesse tener conto dei documenti 4 e 5 di parte avversa: il primo, perché era il contratto per la fornitura di servizi sottoscritto 15 mesi dopo i fatti di causa; il secondo, perché privo di data e di sottoscrizione delle parti; il motivo non può essere accolto, perché, nonostante la diversa indicazione contenuta nella sua epigrafe, risulta direttamente fattuale - nel senso che sollecita una valutazione alternativa sul piano del merito – con riferimento all’assolvimento dell’onere probatorio. Nel giudizio di legittimità, però, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, la ricorrente non può prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Si può discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di merito, ma non si può chiedere a questa Corte di stabilire se la il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti d una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass., Sez. Un., 14/07/2021, n.20042), ma lo sforzo confutativo non può tradursi nella proposizione di un esito valutativo diverso, muovendo dall’assunto che la Corte d’Appello abbia violato le norme di legge che regolano il regime probatorio; 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1° n. 3, cod.proc.civ. della norma di cui all’art. 1226 cod.civ. e di cui all’art. 2712 cod.civ. »; il motivo attinge la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto non provato il danno asseritamente sofferto: ad avviso della ricorrente, al contrario, sarebbe stato dimostrato un danno emergente di euro 3.057,82 e quando al danno da perdita di chance, essendo esso un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, il giudice a quoavrebbe dovuto accertarlo e liquidarlo equitativamente; 4) il secondo motivo ( che a sua volta sarebbe meramente fattuale) è assorbito. 4) neconsegue l’inammissibilità del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdel
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