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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35195/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugha la sentenza in data 26/04/2023 della Corte di appello di Bologna, che -per :11.1ello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 07/11/2014 del Tribunale di Piacenza, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento Con un unico motivo di ricorso si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare ai sensi dell'ad 2d cod. pen. per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs. n. 231/2007.

Le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, però, sono indeducibili in sede di legittimità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.

Tanto importa che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Inoltre, va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassaziohe non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della dècisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugha la sentenza in data 26/04/2023 della Corte di appello di Bologna, che -per :11.1ello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 07/11/2014 del Tribunale di Piacenza, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di ricettazione e uso indebito di carta di pagamento Con un unico motivo di ricorso si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare ai sensi dell'ad 2d cod. pen. per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs. n. 231/2007. Le argomentazioni poste a sostegno dell'impugnazione, però, sono indeducibili in sede di legittimità, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Tanto importa che gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Inoltre, va ribadito che il compito rimesso alla Corte di cassaziohe non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della dècisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris