CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 33618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio dirensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, che -in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero- ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod.proc.pen.. Sotto tale intitolazione, il ricorrente: 1.1.1. Con riguardo alla rapina, riporta le dichiarazioni della persona offesa, osservando che in un primo momento escludeva l'uso della violenza sulla persona e aggiungeva questo elemento soltanto in una seconda fase.Aggiunge che «sarà premura del giudicante verificare se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 628 ovvero di cui all'art. 624 del codice penale». Sottolinea che il fatto è modesto e di contenuta gravità, sia sotto il profilo della modalità, sia sotto quello del danno economico. 1.1.2. Con riguardo alla resistenza, osserva che dovrà essere verificata la dinamica e la volontarietà del gesto, atteso che dalla CNR non risultano ben dettagliati i fatti. 1.1.3. Il ricorrente sostiene che a seguito della celebrazione del processo con un rito alternativo è prevedibile una pena inferiore a tre anni, con la conseguente inapplicabilità di una misura cautelare. 1.1.4. Lamenta altresì il mancato rispetto della gradualità della misura. Rimarca come il G.i.p. e il Tribunale abbiano valorizzato una precedente condanna per il medesimo titolo di reato, mentre -in realtà- era stato condannato per furto. 1.1.5. Contesta, infine, l'asserita inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari. Evidenzia che l'evasione era stata commessa per recarsi in un appartamento dello stesso stabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Anzitutto, va premesso che l'ordinanza del G.i.p. aveva già ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di rapina e a quello di lesioni. L'appello del pubblico ministero, invero, aveva a oggetto soltanto le esigenze cautelari che, pertanto, costituiscono l'oggetto di questo giudizio, che non può essere più ampio di quanto devoluto al giudice :iell'impugnazione di merito. Comunque, va rilevato come i giudici del merito abbiano correttamente ravvisato il paradigma della rapina, eventualmente impropria, in quanto la sottrazione è stata seguita dalle minacce rivolte alla persona offesa, al fine di consolidare lo spossessamento. 1.2. La sussistenza del pericolo di recidiva non è stata posta in discussione dal ricorrente. 1.3. Con riguardo alla scelta della misura cautelare, il tribunale ha ritenuto l'inadeguatezza di misure fiduciaria, osservando che i reati in esame erano stati commessi nel mentre Essaloumi era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il tribunale ha altresì valor zzato le molteplici trasgressioni alle misure non detentive realizzate dall'indagato, che provocavano l'aggravamento della misura cautelare, con l'applicazione degli arresti domiciliari, anch'essa violata. Anche a tale proposito non si rinviene alcuna censura. Con riguardo alla misura scelta dal tribunale, invero, il ricorso si risolve in una generica doglianza di mancato rispetto del principio di gradualità della misura, priva di argomentazioni a suo sostegno e -per ciò solo- apodittica. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità -pure presenti nel ricorso in esame-, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.4. Quanto alla misura della pena che potrebbe essere inflitta a Essaloumi, il ricorrente oppone una circostanza del tutto inattuale, quale l'accesso a un rito alternativo. La misura della pena che potrebbe essere irrogata, invece, deve essere valutata alla luce degli elementi attualmente e concretamente presenti, con la conseguente ininfluenza delle deduzioni difensive. 2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 3. Va dato mandato alla Cancelleria per provvedere agli incombenti previsti dall'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, in quanto alla presente decisione consegue l'esecuzione del provvedimento impugnato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d