CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15944/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso lo studio degli avvocati ultimi due in Piazza di Pietra n.26, Roma; - ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso il loro studio in [OSCURATO:PERSONA] n.38, Roma; - resistente - contro avverso la sentenza n° 826/2024 della Corte d’Appello di Venezia del 02.05.2024; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione di parte resistente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese di lite sono compensate attesa l’accettazione della parte resistente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il