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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0135_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 febbraio 2026 –

[OSCURATO:PERSONA] / BCE

(causa T‑135/21) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Danno materiale – Nesso di causalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un’istituzione dell’Unione – Elementi idonei a identificare il comportamento contestato all’istituzione, il nesso di causalità e il carattere reale e certo del danno cagionato [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 86] (v. punti 11‑14)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 20‑28, 34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AS si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0135_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 febbraio 2026 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa T‑135/21) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Danno materiale – Nesso di causalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un’istituzione dell’Unione – Elementi idonei a identificare il comportamento contestato all’istituzione, il nesso di causalità e il carattere reale e certo del danno cagionato [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 86] (v. punti 11‑14) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 20‑28, 34) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AS si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.