CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 02852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 17/6/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PARMA in data 15/11/2019, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 629 e 582 cod. pen. 1. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione dì legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti che, dì contro, configurerebbero il reato di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto il ricorrente era convinto di soddisfare personalmente una pretesa che avrebbe potuto formare oggetto di azione giudiziaria. 1.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità del negozio giuridico da cui traevano origine le pretese dell'imputato. 2. In data 14 settembre 2020 dalla Corte d'Appello di Bologna è pervenuta in cancelleria la dichiarazione, redatta personalmente dall'imputato e inviata dal Carcere di Parma, con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso e richiede che venga emesso il titolo esecutivo 3. In data 12 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 4. Il ricorso è inammissibile. L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, infatti, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma in favore della cassa delle ammende che, considerata la sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo quantificare in soli euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 26/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Marco M aco Geppino