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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06917/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui il difensore di ufficio dell'imputato, assente al processo e dichiarato irreperibile in sede di appello, deduce attraverso quattro motivi vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale è inammissibile in quanto il difensore è privo di specifico mandato ad impugnare; che in tal senso depone il chiaro tenore dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma applicabile anche al ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525, secondo cui il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale; in tal senso, altresì, cfr. Sez. 6, n. 45842 del 19/11/2024, Albornoz, in fase di massimazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui il difensore di ufficio dell'imputato, assente al processo e dichiarato irreperibile in sede di appello, deduce attraverso quattro motivi vizi di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale è inammissibile in quanto il difensore è privo di specifico mandato ad impugnare; che in tal senso depone il chiaro tenore dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma applicabile anche al ricorso per cassazione (cfr. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525, secondo cui il disposto di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale; in tal senso, altresì, cfr. Sez. 6, n. 45842 del 19/11/2024, Albornoz, in fase di massimazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06917/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris