CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30689/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1002/21 in data 28/04/2022 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 28/04/2022, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 10/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati, in relazione al reato di tentato riciclaggio in concorso, nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa al primo e di anni uno di reclusione ed euro 2.400 di multa al secondo, con conferma nel resto della sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. Lamentano i ricorrenti l'assenza di motivazione della sentenza impugnata. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 4. La comune censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e i pretesi vizi attinenti alla motivazione o alla determinazione della pena (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso