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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 novembre 2025

Cassazione n. 27196/2026

Testo disponibile della fonte

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le di ForlìUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona fella [OSCURATO:PERSONA] generale LuciaOdello, con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Forlì nell’interesse di TizianaNarisi che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso il 28-29 novembre 2025 il Gip del Tribunale di Forlì, surichiesta dell’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena ha revocato l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento penalen. 3219/2023 R.G.N.R. per essere risultato che la stessa «ha superato i limiti direddito indicati dalla legge ai fini della fruizione del beneficio, come risulta dallasituazione reddituale presente all’anagrafe tributaria allegata in atti, in relazioneall’anno di imposta 2023».2.

Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse dellaNarisi affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 76,comma 1, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 200 per avere il decidente disposto la revocaprendendo come riferimento il reddito imponibile dell’anno 2023 in relazione a unaistanza di ammissione al patrocinio depositata il 29 agosto 2023.

Segnala laricorrente che nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al beneficiorichiesto il reddito percepito per l’anno 2022 era stato correttamente indicato.3.

Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Deve essere innanzitutto premesso che è ammissibile il ricorso diretto intema di patrocinio a spese dello Stato nei casi di revoca dell’ammissione al beneficiodisposta, come in questo caso, su richiesta dell'amministrazione finanziaria.

In talcaso, infatti, l’interessato ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente percassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit, per violazione di legge (Sez. 4, n.11771, del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01).2.

Nel merito il ricorso è fondato.

Secondo la preferibile interpretazione dellalegge, coerentemente con il tenore letterale della norma, il reddito al quale occorrefare riferimento per valutare la sussistenza dei presupposti reddituali richiesti perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello relativo all’annualità per laquale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.L’argomento speso dal Gip del Tribunale di Forlì per revocare il beneficio è ilriferimento ai redditi relativi all’anno 2023.

L’ultima dichiarazione rilevante ai finidella individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio a norma dell’art.76 d.P.R. n. 115/2002 deve, in linea di principio ritenersi quella per la quale èscaduto, all’atto della presentazione dell’istanza, l’obbligo di presentazione.3.

Nel ricorso si afferma che l’istante ha dichiarato i redditi percepiti nel 2022laddove, al contrario, il Gip ha valorizzato i redditi percepiti nell’anno 2023.Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di patrocinioa spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del redditorilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto iltermine per la presentazione salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbiapresentato una nuova dichiarazione fiscale alla quale è, in tal caso, necessario fareriferimento (Sez. 4, n. 1417 del 18/12/2025, dep. 2026, Rizzo, Rv., 289158 – 01;Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073 – 01).Ritiene il Collegio che l’interpretazione data nel provvedimento impugnatodebba essere integrata attribuendo spazio e rilevanza alla eventuale ultimadichiarazione presentata poiché se la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una nuova dichiarazionedei redditi è a quella che occorre fare riferimento.4.

L'art.76 d.P.R. n. 115/2002, infatti, nello stabilire l'obbligo di documentareo dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato dicertezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, cosìda impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare ilpatrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv.246698) e tale dato di certezza non potrebbe negarsi all'ultima dichiarazioneeffettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 06/03/2025, non massimata, inmotivazione).5.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alGip del Tribunale di Forlì per nuovo esame, alla luce del principio sopra enunciato.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì,[OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di ForlìUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona fella [OSCURATO:PERSONA] generale LuciaOdello, con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Forlì nell’interesse di TizianaNarisi che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso il 28-29 novembre 2025 il Gip del Tribunale di Forlì, surichiesta dell’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena ha revocato l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento penalen. 3219/2023 R.G.N.R. per essere risultato che la stessa «ha superato i limiti direddito indicati dalla legge ai fini della fruizione del beneficio, come risulta dallasituazione reddituale presente all’anagrafe tributaria allegata in atti, in relazioneall’anno di imposta 2023».2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse dellaNarisi affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 76,comma 1, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 200 per avere il decidente disposto la revocaprendendo come riferimento il reddito imponibile dell’anno 2023 in relazione a unaistanza di ammissione al patrocinio depositata il 29 agosto 2023. Segnala laricorrente che nell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al beneficiorichiesto il reddito percepito per l’anno 2022 era stato correttamente indicato.3. Le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve essere innanzitutto premesso che è ammissibile il ricorso diretto intema di patrocinio a spese dello Stato nei casi di revoca dell’ammissione al beneficiodisposta, come in questo caso, su richiesta dell'amministrazione finanziaria. In talcaso, infatti, l’interessato ove non intenda proporre opposizione ai sensi dell’art. 99,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ha la facoltà di ricorrere direttamente percassazione, ai sensi dell’art. 113 d.P.R. cit, per violazione di legge (Sez. 4, n.11771, del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 – 01).2. Nel merito il ricorso è fondato. Secondo la preferibile interpretazione dellalegge, coerentemente con il tenore letterale della norma, il reddito al quale occorrefare riferimento per valutare la sussistenza dei presupposti reddituali richiesti perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello relativo all’annualità per laquale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.L’argomento speso dal Gip del Tribunale di Forlì per revocare il beneficio è ilriferimento ai redditi relativi all’anno 2023. L’ultima dichiarazione rilevante ai finidella individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio a norma dell’art.76 d.P.R. n. 115/2002 deve, in linea di principio ritenersi quella per la quale èscaduto, all’atto della presentazione dell’istanza, l’obbligo di presentazione.3. Nel ricorso si afferma che l’istante ha dichiarato i redditi percepiti nel 2022laddove, al contrario, il Gip ha valorizzato i redditi percepiti nell’anno 2023.Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di patrocinioa spese dello Stato, l’ultima dichiarazione funzionale all’individuazione del redditorilevante ai fini dell’ammissione al beneficio, ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto iltermine per la presentazione salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbiapresentato una nuova dichiarazione fiscale alla quale è, in tal caso, necessario fareriferimento (Sez. 4, n. 1417 del 18/12/2025, dep. 2026, Rizzo, Rv., 289158 – 01;Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073 – 01).Ritiene il Collegio che l’interpretazione data nel provvedimento impugnatodebba essere integrata attribuendo spazio e rilevanza alla eventuale ultimadichiarazione presentata poiché se la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una nuova dichiarazionedei redditi è a quella che occorre fare riferimento.4. L'art.76 d.P.R. n. 115/2002, infatti, nello stabilire l'obbligo di documentareo dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato dicertezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, cosìda impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare ilpatrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv.246698) e tale dato di certezza non potrebbe negarsi all'ultima dichiarazioneeffettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 06/03/2025, non massimata, inmotivazione).5. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alGip del Tribunale di Forlì per nuovo esame, alla luce del principio sopra enunciato. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì,[OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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