CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le note di replica alle conclusioni del Procuratore generale depositate nell’interessedella ricorrente, con le quali si insiste nei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Avellino, in sede cautelare, ha rigettatol’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridel medesimo Tribunale che aveva, a sua volta, respinto la richiesta di revoca del sequestropreventivo finalizzato alla confisca per equivalente di una polizza assicurativa o dilimitazione della misura cautelare secondo i parametri di cui all’art. 545, comma 7, cod. proc.civ.La ricorrente è stata rinviata a giudizio per il reato di riciclaggio, non avendo concorsoin quelli di cui all’art. 316-ter cod.pen. ed autoriciclaggio commessi dal di lei fratello ed aventiad oggetto erogazioni pubbliche per euro 200 mila, somma che era confluita sul contocorrente dell’imputata e poi, in parte, stornata ad una società per azioni.Il Tribunale, prendendo spunto da una sentenza di legittimità ampiamente richiamatanel provvedimento, ha ritenuto che la polizza assicurativa fosse sequestrabile per intero esenza le limitazioni previste dall’art. 545 cod. proc. civ., in quanto il contratto assicurativostipulato dalla ricorrente era ancora in corso, sicché la somma portata dalla polizza nonpoteva essere connotata, al momento del sequestro, da alcuna finalità volta a configurarlacome indennità assimilabile ad una pensione e per questo almeno in parte impignorabile.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico ed articolatomotivo, violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto che la polizza assicurativaintestata alla ricorrente, avente pacifica natura previdenziale (come riconosciuto dalla stessaordinanza impugnata), fosse per questo impignorabile o, comunque, che la sua pignorabilitàfosse soggetta ai limiti fissati dall’art.545, comma 7, cod.proc.civ.L’applicazione dei limiti previsti da quest’ultima norma si estenderebbe anche aicontratti in corso, come quello in esame, in base ad una interpretazione estensiva ecostituzionalmente orientata della disposizione, avuto riguardo al fatto che il sequestroavrebbe ad oggetto ciò che non potrebbe mai essere oggetto di confisca futura perequivalente, rivelandosi per questo privo della sua funzione e concretamente lesivo,nell’attualità, dei diritti del titolare del contratto assicurativo o dei suoi beneficiari, i qualisarebbero costretti ad esperire “complesse iniziative giudiziarie per ottenere quanto a lorogià spettante”, con il che evidenziandosi l’interesse della ricorrente al dissequestroimmediato della polizza.D’altra parte, la funzione sanzionatoria e punitiva della misura sarebbe salvaguardatadalla possibilità di disporre il sequestro in caso di riscatto anticipato della polizza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. La ricorrente assume che il contratto di assicurazione, che sta alla base della polizzaoggetto di sequestro, avrebbe natura previdenziale in quanto si tratterebbe di un contratto diassicurazione sulla vita di tipo tradizionale.I giudici di merito non hanno adeguatamente approfondito il tema della interpretazionedello specifico contratto di che trattasi, adagiandosi su quanto sostenuto dalla ricorrente.La questione non è irrilevante e, trattandosi di accertamento di merito, potrà formareoggetto di valutazione nella opportuna sede, dal momento che - seguendo la giurisprudenzarichiamata, ad opposti fini, sia dalla ricorrente che dal Tribunale e qui condivisa (Sez. 6. N.34306 del 16/09/2025, Menghi, Rv. 288719-01) - la parziale impignorabilità del bene, amotivo della sua natura previdenziale, può riconnettersi solo ai contratti di assicurazionesulla vita di tipo tradizionale e non a quelli che presentano caratteristiche tali da rivelareanche una attitudine a fungere da strumento finanziario di tipo speculativo.Nella motivazione della richiamata decisione, si legge, al paragrafo 8: “Lagiurisprudenza civile distingue, poi, nell'ambito del contratto di assicurazione, le polizze sullavita, cd. tradizionali, dalle polizze-vita a contenuto finanziario. Le prime assolvono ad unafunzione demografico-previdenziale poiché con la stipulazione dell'assicurazione l'assicuratomira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi almomento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale, in tali strumenti, è pari azero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario allascadenza del contratto. La funzione demografica dell'assicurazione sulla vita consiste,pertanto, nel coprire il rischio legato alla durata della vita umana, ovvero la premorienza(morte prima del previsto) o la longevità (vita oltre le aspettative), per fornire un capitale ouna rendita ai beneficiari o all'assicurato stesso. Le polizze vita a contenuto finanziario -caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario, variabile a seconda della tipologiadistinguendosi tra polizze cd. "linked" "pure", "unit linked" e "index link" - conferisconoall'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato digestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato didetta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o deititoli (e il cui rendimento è parametrato all'andamento di fondi comuni di investimento e adindici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In questa tipologia di polizze lacomponente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quellademografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882cod. civ. (cfr. Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29583, Rv. 662705-02; Cass. Sez. 1, 09/04/2024,n. 9418, Rv. 670878-02). La giurisprudenza civile è, peraltro, univoca nell'affermare che,indipendentemente dal nomen iuris attribuito al prodotto, il giudice del merito è tenuto acompiere una operazione di ermeneutica contrattuale per accertare se un dato contrattointegri una vera e propria polizza assicurativa sulla vita o un investimento in uno strumentofinanziario (Cass. Sez. 1, 09/04/2024, n. 9418, Rv. 670878 -01)”.Occorre, peraltro, ricordare che l’interpretazione del contratto, ai sensi dell’art. 1362cod. civ., può basarsi, oltre che su dati oggettivi, anche sulla intenzione dei contraenti e sulloro comportamento successivo alla conclusione del negozio, sicché non potrà nonvalorizzarsi la circostanza che la ricorrente, nel caso in esame, dopo meno di un anno dallaconclusione del contratto di assicurazione di cui si discute – di durata, invero, assai limitataab origine, specie se rapportata all’età della contraente – aveva chiesto all’istituto bancario ilriscatto anticipato della polizza assicurativa (cfr. fg. 6 dell’ordinanza impugnata).2. Tuttavia, a prescindere da queste considerazioni, a voler seguire la tesi sostenuta inricorso in ordine alla natura del contratto assicurativo sulla vita come di tipo “tradizionale” (e,quindi, a contenuto esclusivamente previdenziale), la ricorrente si dimostra priva di interesseconcreto ed attuale a chiedere la caducazione della misura ablativa o una sua limitazione.Il contratto è tuttora in corso ed i suoi effetti non sono in alcun modo pregiudicati dallamisura reale; non sono previsti adempimenti in corso d’opera o liquidazioni di cedole e, allascadenza naturale o al verificarsi dell’evento previsto dai contraenti, laddove il negoziodovesse essere qualificato come di tipo esclusivamente previdenziale, si dovrà procedereda parte del giudice di merito ad una ablazione parziale, che terrà conto, secondo i principidi diritto tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 26252 del 24/02/2022,Cinaglia, Rv. 283245-01), dei limiti alla impignorabilità dei beni fissati dall’art. 545, settimocomma, cod. proc. civ.In caso contrario, l’ablazione non incontrerà limiti di sorta.Nelle more, i diritti della ricorrente non sono pregiudicati da alcunché che dipenda dalsequestro e, proprio in forza della specifica finalità del contratto assicurativo comepropugnata dall’imputata, la soddisfazione del suo interesse o di quello dei suoi beneficiariavverrà nel futuro e non nell’attualità, tanto quanto l’esperimento di eventuali richieste direvoca parziale della misura e di restituzione.D’altra parte, senza l’azionamento, da parte della ricorrente, della facoltà di riscattoanticipato, l’interesse al dissequestro sarebbe parimenti privo di concretezza e di attualità,poiché il contratto continuerebbe il suo corso allo stesso modo che in costanza di sequestro;mentre, il riscatto anticipato della polizza non meriterebbe alcuna tutela giuridica nel sensovoluto dall’imputata, sulla base di quanto correttamente osservato dalla sentenza della Cortedi cassazione che si è richiamata.In tale statuizione, infatti, è stato formulato il principio di diritto secondo cui, sonoassoggettabili a confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti delvantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, le somme derivate dall'estinzione di unapolizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenzacontrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, in quanto alle stessenon si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. per le sommespettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno diquiescenza, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa alcontratto assicurativo.Diversamente opinando, si avallerebbero comportamenti non ammissibili da parte disoggetti indagati per riciclaggio: basterebbe a costoro impiegare le somme profitto del reatoin un contratto assicurativo sulla vita per impedire qualunque misura cautelare.Tanto supera ed assorbe ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione alcontenuto delle note depositate.Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]