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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02352/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/04/2022 dalla Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia, in data 21/09/2021, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di dichiarazione infedele per l'anno 2011 di cui al capo D della rubrica, a lui ascritto in concorso quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva invece assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalle ulteriori analoghe imputazioni formulate ai capi B e C con riferimento agli anni di imposta 2009 e 2010, in ragione dell'innalzamento della soglia di punibilità, mentre aveva dichiarato estinto il medesimo reato contestato sub A, in relazione all'anno di imposta 2008, per intervenuta prescrizione).

2. Ricorre per cassazione il PELUSQ, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente in mancanza di adeguata indagine sul compimento di attività gestoria.

Con ampi richiami giurisprudenziali, si censura la sentenza per aver ritenuto sufficienti, ai fini che qui rilevano, i contatti avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con uno dei fornitori e la consegna di documentazione alla Guardia di Finanza: elementi ritenuti inidonei a comprovare un ruolo gestorio svolto in modo continuativo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Si censura la sentenza sia per avere semplicisticamente valorizzato i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], di per sé non ostativi, sia per non aver considerato l'entità dell'evasione IRPEF riferibile al ricorrente per come quantificata dal perito, entità di poco superiore al superamento della soglia di punibilità.

3. Con memoria ritualmente trasmessa„ il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la qualifica del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere apprezzata anche alla luce di quanto evidenziato dal primo giudice, e che il superamento della soglia di imposta evasa non aveva carattere marginale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riferimento al primo motivo, è anzitutto opportuno richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore 'di fatto' è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di inammissibilità laddove si considerino - in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di c.d.

"doppia conforme" (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - oltre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, anche gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.

Deve qui essere posto in rilievo, in particolare, il fatto che, se la Corte territoriale si è limitata a richiamare i contatti tenuti dal ricorrente con la ditta fornitrice, nonché la consegna, da costui effettuata, dei documenti alla G.d.F. durante gli accertamenti, la sentenza di primo grado ha fornito ulteriori indicazioni del massimo rilievo: si allude non solo e non tanto alle dichiarazioni dell'operante in ordine al fatto che l'attività veniva principalmente svolta dal ricorrente, e non dal fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cui formalmente era intestata la ditta individuale), quanto soprattutto alle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta fornitrice.

Questi ha riferito che solo nel corso di una udienza cautelare civile (fissata per la richiesta di sospensione del protesto dei titoli cambiari non pagati) ebbe modo di rendersi conto che la persona con cui aveva trattato in ufficio non era [OSCURATO:PERSONA] Davide, ma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche sottoscritto le cambiali a nome del fratello (cfr. la terza pagina della motivazione della sentenza di primo grado, in cui si precisa che anche il riconoscimento fotografico dinanzi ai Carabinieri aveva avuto lo stesso esito).

In buona sostanza, la difesa ha evitato di confrontarsi con risultanze di intuitivo, dirompente rilievo, che connotano la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in termini di particolare allarme, dal momento che questi si era non solo ingerito nell'attività dell'impresa individuale formalmente intestata al fratello, ma si era addirittura sostituito a quest'ultimo, anche nella sottoscrizione degli effetti cambiari.

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi per la residua doglianza.

La Corte territoriale ha invero sottolineato la non modesta entità del superamento della soglia di punibilità, di per sé ostativa alla riconduzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen., che nei reati tributari connotati dal superamento di una determinata soglia può configurarsi solo in presenza di un discostamento minimo dalla soglia medesima', in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr. in questi termini, con riferimento ad un'ipotesi di omessa dichiarazione, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01).

Solo per completezza, si evidenzia che nell'apprezzamento che qui rileva deve tenersi conto non solo delle modalità della condotta, ma ianche dell'ulteriore principio, recentemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza» (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01).•

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/04/2022 dalla Corte di Appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Isernia, in data 21/09/2021, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di dichiarazione infedele per l'anno 2011 di cui al capo D della rubrica, a lui ascritto in concorso quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva invece assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalle ulteriori analoghe imputazioni formulate ai capi B e C con riferimento agli anni di imposta 2009 e 2010, in ragione dell'innalzamento della soglia di punibilità, mentre aveva dichiarato estinto il medesimo reato contestato sub A, in relazione all'anno di imposta 2008, per intervenuta prescrizione). 2. Ricorre per cassazione il PELUSQ, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente in mancanza di adeguata indagine sul compimento di attività gestoria. Con ampi richiami giurisprudenziali, si censura la sentenza per aver ritenuto sufficienti, ai fini che qui rilevano, i contatti avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con uno dei fornitori e la consegna di documentazione alla Guardia di Finanza: elementi ritenuti inidonei a comprovare un ruolo gestorio svolto in modo continuativo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza sia per avere semplicisticamente valorizzato i precedenti del [OSCURATO:PERSONA], di per sé non ostativi, sia per non aver considerato l'entità dell'evasione IRPEF riferibile al ricorrente per come quantificata dal perito, entità di poco superiore al superamento della soglia di punibilità. 3. Con memoria ritualmente trasmessa„ il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che la qualifica del [OSCURATO:PERSONA] doveva essere apprezzata anche alla luce di quanto evidenziato dal primo giudice, e che il superamento della soglia di imposta evasa non aveva carattere marginale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, è anzitutto opportuno richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore 'di fatto' è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di inammissibilità laddove si considerino - in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di c.d. "doppia conforme" (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - oltre alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, anche gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado. Deve qui essere posto in rilievo, in particolare, il fatto che, se la Corte territoriale si è limitata a richiamare i contatti tenuti dal ricorrente con la ditta fornitrice, nonché la consegna, da costui effettuata, dei documenti alla G.d.F. durante gli accertamenti, la sentenza di primo grado ha fornito ulteriori indicazioni del massimo rilievo: si allude non solo e non tanto alle dichiarazioni dell'operante in ordine al fatto che l'attività veniva principalmente svolta dal ricorrente, e non dal fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cui formalmente era intestata la ditta individuale), quanto soprattutto alle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta fornitrice. Questi ha riferito che solo nel corso di una udienza cautelare civile (fissata per la richiesta di sospensione del protesto dei titoli cambiari non pagati) ebbe modo di rendersi conto che la persona con cui aveva trattato in ufficio non era [OSCURATO:PERSONA] Davide, ma [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva anche sottoscritto le cambiali a nome del fratello (cfr. la terza pagina della motivazione della sentenza di primo grado, in cui si precisa che anche il riconoscimento fotografico dinanzi ai Carabinieri aveva avuto lo stesso esito). In buona sostanza, la difesa ha evitato di confrontarsi con risultanze di intuitivo, dirompente rilievo, che connotano la condotta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in termini di particolare allarme, dal momento che questi si era non solo ingerito nell'attività dell'impresa individuale formalmente intestata al fratello, ma si era addirittura sostituito a quest'ultimo, anche nella sottoscrizione degli effetti cambiari. 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi per la residua doglianza. La Corte territoriale ha invero sottolineato la non modesta entità del superamento della soglia di punibilità, di per sé ostativa alla riconduzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen., che nei reati tributari connotati dal superamento di una determinata soglia può configurarsi solo in presenza di un discostamento minimo dalla soglia medesima', in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (cfr. in questi termini, con riferimento ad un'ipotesi di omessa dichiarazione, Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01). Solo per completezza, si evidenzia che nell'apprezzamento che qui rileva deve tenersi conto non solo delle modalità della condotta, ma ianche dell'ulteriore principio, recentemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen., rilevano i reati della stessa indole dichiarati prescritti nell'ambito dello stesso procedimento, posto che l'estinzione del reato per prescrizione non elide ogni effetto penale della sentenza» (Sez. 3, n. 32857 del 12/07/2022, Musone, Rv. 283486 - 01).• 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila
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