CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 42317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natot a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bià [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato la sentenza di primo grado ed il giudizio di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittole (violazione dell'art.3 1.895/1967) in considerazione dell'avvenuto sequestro di dieci candelotti di materiale esplosivo all'interno dell'abitazione dell'imputata la quale aveva ammesso l'addebito sia nell'immediatezza dei fatti che in sede di convalida e che doveva escludersi l'errore scusabile circa la liceità della detenzione, alla luce delle modalità di acquisto per come riferite dalla predetta; Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, la ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a dedurre genericamente un insussistente mero richiamo della Corte territoriale alla motivazione di primo grado e facendo riferimento a non meglio precisate congetture ed illazioni contenute nella sentenza impugnata; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.