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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2025

ECLI:EU:T:2025:445
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0502_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑502/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto a un tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Danno alla reputazione – Motivo nuovo»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 24, 25, 29)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Associazione con il regime siriano – Nozioni – Conseguenze sulla motivazione dell’inserimento [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 1, 2, a), e 3, e 28, § 1, 2, a), e 3; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, artt. 15, § 1, a), 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 26-28)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 33‑36)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento, in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 et (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 42‑47, 57, 71, 74‑78)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, a), e 3, e 28, § 2, a), e 3, e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, artt. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, e allegato II] (v. punti 48, 89, 96‑100, 105‑107, 121)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria e della sua associazione con il regime siriano – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 49, 50, 58‑61, 64‑68, 108)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 t (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 109)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di legame con il regime siriano – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3, e allegato I] (v. punti 110‑112, 116‑120)

9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 122, 123)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di esercitare un’attività economica e al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 127, 136) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0502_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑502/23) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Diritto a un tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata – Danno alla reputazione – Motivo nuovo» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 24, 25, 29) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Associazione con il regime siriano – Nozioni – Conseguenze sulla motivazione dell’inserimento [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 1, 2, a), e 3, e 28, § 1, 2, a), e 3; regolamento del Consiglio n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, artt. 15, § 1, a), 1 bis, a), e 1 ter] (v. punti 26-28) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 33‑36) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento, in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 et (PESC) 2024/1510, allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, allegato II] (v. punti 42‑47, 57, 71, 74‑78) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da un imprenditore di spicco che opera in Siria e nei cui confronti è stata adottata una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio – Portata – Prova contraria – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, a), e 3, e 28, § 2, a), e 3, e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517, artt. 15, § 1 bis, a), e 1 ter, e allegato II] (v. punti 48, 89, 96‑100, 105‑107, 121) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria e della sua associazione con il regime siriano – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 49, 50, 58‑61, 64‑68, 108) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 t (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punto 109) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di legame con il regime siriano – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 3, e 28, § 3, e allegato I] (v. punti 110‑112, 116‑120) 9. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Portata del controllo – Atti che possono trovare fondamento in alcuni punti della motivazione e non in altri – Validità di tali atti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 122, 123) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla libertà di esercitare un’attività economica e al diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1035 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2023/1027 e 2024/1517] (v. punti 127, 136) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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