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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 46001/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23 giugno 2021 non accoglieva la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 646 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'abnormità dell'ordinanza; osserva che mentre il giudice aveva ritenuto che occorresse attendere l'esito delle indagini delegate e tecniche disposte dal Pubblico Ministero, quest'ultimo aveva rilevato che il termine di durata delle indagini preliminari era scaduto il 19 marzo 2021, per cui non poteva essere concessa la proroga richiesta tardivamente in data 9 aprile 2021; non vi era dubbio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre che il Pubblico Ministero effettuasse ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di legge non prorogato, avesse travalicato il limite della sfera di valutazione a lui riservata, non rispettando le prerogative di legge del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, con ciò violando non soltanto il principio costituzionale previsto dall'art. 112 Cost., ma anche il disposto degli artt. 405 comma 2, 406 comma 1 e 408 comma 1 cod.proc.pen.. 1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore osserva che è fuor di dubbio che una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero può ritenersi compiuta ed acquisibile agli atti soltanto con l'avvenuto deposito e che quindi siano inutilizzabili le consulenze tecniche che, pur tempestivamente disposte, siano state depositate successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari (viene citata Sez.5 n.40500/19): anche sotto tale profilo era pertanto evidente l'abnormità dell'ordinanza, poiché il giudice per le indagini preliminari, nel disporre che il Pubblico Ministero curasse lo svolgimento oltre il termine di durata massima di indagini preliminari di una consulenza tecnica che, ai sensi dell'art. 407 comma 3 cod.proc.pen., sarebbe stato, pacificamente inutilizzabile, aveva evidentemente adottato uno strumento processuale al di fuori dell'area che ne individuava la funzione; quanto all'interesse ad impugnare, il difensore osserva che era di tutta evidenza che i ricorrenti avessero un interesse ad ottenere l'archiviazione del procedimento.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni analoghe a quelle degli altri due ricorrenti.

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi, in quanto l'ordinanza impugnata non poteva dirsi strutturalmente o funzionalmente abnorme, essendo espressione dei poteri previsti dall'art. 409 cod.pro.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 E' infatti principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi» (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; nello stesso senso Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452; nonché Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374).

Tale orientamento trae origine dal fondamentale insegnamento delle Sezioni unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che hanno avuto cura di affermare come la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, imponga l'accertamento del vizio che si caratterizzi per l'adozione dell'atto in carenza del relativo potere (nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero per la deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto).

Come poi precisato da Cass. sez. 4, Sentenza n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907 - 01, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc.

Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez.

Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094).

Nel caso in esame il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo (in termini N. 14579 del 2010 Rv. 247030 - 01, N. 10664 del 2013 Rv. 255286 - 01), né lede in alcun modo l'autonomia del Pubblico Ministero; neppure il provvedimento si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell'ambito di quelle previste gwptitifti dall'art. 409, comma 4 cod. proc. pen. che prevede la possibilità della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettività del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell' Organo dell'accusa. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23 giugno 2021 non accoglieva la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 646 cod.pen. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'abnormità dell'ordinanza; osserva che mentre il giudice aveva ritenuto che occorresse attendere l'esito delle indagini delegate e tecniche disposte dal Pubblico Ministero, quest'ultimo aveva rilevato che il termine di durata delle indagini preliminari era scaduto il 19 marzo 2021, per cui non poteva essere concessa la proroga richiesta tardivamente in data 9 aprile 2021; non vi era dubbio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre che il Pubblico Ministero effettuasse ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di legge non prorogato, avesse travalicato il limite della sfera di valutazione a lui riservata, non rispettando le prerogative di legge del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, con ciò violando non soltanto il principio costituzionale previsto dall'art. 112 Cost., ma anche il disposto degli artt. 405 comma 2, 406 comma 1 e 408 comma 1 cod.proc.pen.. 1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore osserva che è fuor di dubbio che una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero può ritenersi compiuta ed acquisibile agli atti soltanto con l'avvenuto deposito e che quindi siano inutilizzabili le consulenze tecniche che, pur tempestivamente disposte, siano state depositate successivamente alla scadenza del termine delle indagini preliminari (viene citata Sez.5 n.40500/19): anche sotto tale profilo era pertanto evidente l'abnormità dell'ordinanza, poiché il giudice per le indagini preliminari, nel disporre che il Pubblico Ministero curasse lo svolgimento oltre il termine di durata massima di indagini preliminari di una consulenza tecnica che, ai sensi dell'art. 407 comma 3 cod.proc.pen., sarebbe stato, pacificamente inutilizzabile, aveva evidentemente adottato uno strumento processuale al di fuori dell'area che ne individuava la funzione; quanto all'interesse ad impugnare, il difensore osserva che era di tutta evidenza che i ricorrenti avessero un interesse ad ottenere l'archiviazione del procedimento. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni analoghe a quelle degli altri due ricorrenti. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi, in quanto l'ordinanza impugnata non poteva dirsi strutturalmente o funzionalmente abnorme, essendo espressione dei poteri previsti dall'art. 409 cod.pro.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 E' infatti principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi» (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; nello stesso senso Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452; nonché Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374). Tale orientamento trae origine dal fondamentale insegnamento delle Sezioni unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che hanno avuto cura di affermare come la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, imponga l'accertamento del vizio che si caratterizzi per l'adozione dell'atto in carenza del relativo potere (nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero per la deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto). Come poi precisato da Cass. sez. 4, Sentenza n. 1217 del 10/10/2018, Manna, Rv. 274907 - 01, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni ed altro, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, P.G. in proc. Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Nel caso in esame il provvedimento del giudice per le indagini preliminari non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo (in termini N. 14579 del 2010 Rv. 247030 - 01, N. 10664 del 2013 Rv. 255286 - 01), né lede in alcun modo l'autonomia del Pubblico Ministero; neppure il provvedimento si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell'ambito di quelle previste gwptitifti dall'art. 409, comma 4 cod. proc. pen. che prevede la possibilità della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettività del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell' Organo dell'accusa. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021 Il cons
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