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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 1968

Cassazione n. 46950/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1968 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, le conclusioni scritte della Procura generale sono state comunicate al difensore il 10 novembre 2022 e dunque entro i cinque giorni precedenti l'udienza ( fissata per il 15 novembre 2022), anche se in termini sostanzialmente coincidenti alla detta scadenza, sicchè, esclusa la addotta nullità - c/d 28/04/2023,Rv. 285040), il ricorso si mostra comunque generico nel prospettare asserite lesioni alle relative prerogative difensive, solo affermate senza indicare concrete ragioni di pregiudizio (ancor più considerando che la lettura della sentenza da conto cie,,ii'avvenuto deposito delle proprie conclusioni da parte della difesa) rilevato che al 'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di CLii al!'. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1968 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ( letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto evidenziato dalla difesa, le conclusioni scritte della Procura generale sono state comunicate al difensore il 10 novembre 2022 e dunque entro i cinque giorni precedenti l'udienza ( fissata per il 15 novembre 2022), anche se in termini sostanzialmente coincidenti alla detta scadenza, sicchè, esclusa la addotta nullità - c/d 28/04/2023,Rv. 285040), il ricorso si mostra comunque generico nel prospettare asserite lesioni alle relative prerogative difensive, solo affermate senza indicare concrete ragioni di pregiudizio (ancor più considerando che la lettura della sentenza da conto cie,,ii'avvenuto deposito delle proprie conclusioni da parte della difesa) rilevato che al 'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di CLii al!'. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 46950/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris