CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), «quale ex socio eliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].», rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.3041/2021 depositata il 6/8/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, MassimoPlebani, in qualità di liquidatore e socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavagli avvisi di accertamento nn. T9H03B501960-2017 e T9H03B502533-2017 emessi nei confronti della società per IVA, IRAP ed IRES relative aglianni 2012 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] lamentava che gli avvisi gli erano stati notificatipersonalmente, in qualità di liquidatore, dopo che, in data 9/4/2013, lasocietà era stata cancellata dal registro delle imprese.La CTP accoglieva il ricorso, rilevando la nullità dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti di un soggetto inesistente.2. L’Amministrazione proponeva appello al quale resisteva ilcontribuente.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionaledella Lombardia rigettava l’impugnazione, osservando che non trovaapplicazione alla fattispecie in esame l’art. 28 d.lgs. 175/2014; l’avviso diaccertamento era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatore dellaWAS S.r.l. nel 2017, quando la stessa era stata già cancellata da diversianni, sicché la notifica era stata eseguita nei confronti di un soggettoinesistente, con l’indicazione di un legale rappresentante che aveva persotale qualità.3. Avverso la predetta sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] «quale ex socio e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].» ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Preliminarmente va rilevato che dalla sentenza impugnata risultache [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato gli avvisi «in qualità di liquidatore e socio unicodella [OSCURATO:SOCIETA].».Nei gradi di merito non è stata operata la distinzione tra le due qualità.Orbene, va rilevato che lo stesso non poteva proporre l’originarioricorso in qualità di liquidatore della società estinta. Nel caso di specie,infatti, come osservato anche nella sentenza d’appello, non opera l’art. 28d.lgs. 175/2014, sicché, una volta intervenuta la cancellazione dellasocietà, il [OSCURATO:PERSONA] è cessato dalla carica e non è legittimato, qualeliquidatore della società estinta, ad impugnare l’atto emesso nei confrontidi quest’ultima non più esistente, neppure per negare di rivestire la caricaindicata nell’atto (cfr. Cass. n. 12864/2025; Cass. n. 7763/2019).Tale questione può senz’altro essere rilevata d’ufficio in questa sede, inquanto «la decisione della causa nel merito non comporta la formazionedel giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestioiuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito,non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersidecisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto didiscussione in contraddittorio» (Cass., Sez. U. n. 7925/2019; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 18001/2024).Anche recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute sultema del giudicato implicito che si forma in relazione alla sentenza che,decidendo la controversia nel merito, ha omesso di pronunciarsiespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio - ove su taleaspetto non sia stato formulato uno specifico motivo di impugnazione -hanno escluso da tale regola i vizi processuali che inficiano requisiti“fondanti” la struttura e il funzionamento del processo – fra cui il difetto dilegitimatio ad causam - in quanto minano in radice la validità del rapportogiuridico-processuale, che, quindi, non costituendosi regolarmente, nonpuò concludersi con una valida sentenza (Cass. Sez. U. n. 24172/2025).Numero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/2026Con riguardo all’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità diliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., va quindi disposta la cassazione della sentenzasenza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3°, c.p.c., in considerazionedella sua inammissibilità.Il ricorso è stato però proposto dal [OSCURATO:PERSONA] anche quale socio unico e,dunque, successore della società e sotto tale profilo è certamenteammissibile.2.1 Con l’unico motivo di ricorso è stato dedotto il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 65 d.P.R. 600/1973,2945 c.c. e 36 d.P.R. 602/1973.L’Amministrazione ha osservato che il fatto che l’avviso sia statoemesso nei confronti di una società dopo la sua cancellazione non incidesulla validità dell’atto; ha altresì evidenziato che è pacifico che il Plebanifosse ex socio della società cancellata, sicché, per effetto dell’estinzionedella società, si è determinato nei suoi confronti un fenomeno successorio.Ove si seguisse la tesi della CTR, si perverrebbe alla conclusione che,con la cancellazione della società, si precluderebbe la possibilità perl’amministrazione di eseguire accertamenti nei confronti della società perun anno d’imposta anteriore alla cancellazione, in violazione dell’art. 43d.P.R. 600/1973. Deve pertanto ritenersi applicabile il medesimo principiostabilito dall’art. 65 d.P.R. 600/1973 in relazione alla responsabilità deglieredi per i debiti tributari del de cuius. Conseguentemente, va ritenutovalido l’avviso emesso nei confronti della società e notificato al socio,come riconosciuto anche in giurisprudenza (ha richiamato espressamenteCass. n. 25487/2018 e Cass. n. 3311/2022). Del resto, ad avvisodell’Amministrazione, anche l’eventuale vizio di notifica non inciderebbesulla validità dell’atto e sulla sua idoneità a fungere da presupposto per lapretesa da far valere ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973 o per laresponsabilità della persona fisica autrice della violazione.2.2 Il motivo è fondato.Numero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/2026Va innanzi tutto evidenziato che, come riconosciuto anche dallo stessoricorrente, alla vicenda in esame, non trova applicazione il differimentoquinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivante dall'art.2495, comma 2, c.c. che, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del decretolegislativo n. 175/2014 (secondo il quale «Ai soli fini della validità edell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso eriscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione dellasocietà di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinqueanni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese») che operasoltanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enticreditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi, e chesi applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di taledifferimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e,pertanto, a partire dal 13 dicembre 2014, in quanto la norma recadisposizioni di natura sostanziale e non ha pertanto efficacia retroattiva(Cass. n. 31846/2021; Cass. n. 4536/2020; Cass. n. 20692/2024).2.3 Ciò posto, va considerato che questa S.C. ha più volte affermato –sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società(Cass. n. 9085/2025; Cass. n. 30736/2021; Cass. n. 24793/2020; Cass.n. 31037/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito dellasocietà per trasparenza (Cass. n. 16365/2020; Cass. n. 23534/2019), sia,infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536/2021;Cass. n. 25487/2018) – che, a seguito dell’estinzione della società, l’attoimpositivo o esecutivo intestato alla società estinta deve essere notificatoai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimodomicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65,quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 per il caso di morte del debitore.Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomenodi tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non siNumero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/2026estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quantoriscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente, a seconda che,pendente societate, fossero limitatamente od illimitatamente responsabiliper i debiti sociali (cfr. Cass. Sez. U nn. 6070, 6071 e 6072 del12/03/2013). Numerose sono le pronunce che ritengono valide lenotificazioni di avvisi di accertamento (Cass. n. 24793/2020; Cass. n.23534/2019; Cass. n. 12953/2017) e di cartelle di pagamento (Cass. n.31037/2017; Cass. n. 24793/2020) intestati alla società, allorquandodette notificazioni siano state eseguite, successivamente all'estinzionedella stessa, nelle mani di o comunque ad uno dei soci.In più occasioni è stato affermato il principio per il quale «l'attoimpositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido edefficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente edimpersonalmente nell'ultimo domicilio della società (analogamente aquanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in casodi morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendonecessaria l'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi,giacché l'estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio,in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioniinadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti diquanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendentesocietate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debitisociali» (Cass. n. 753/2024, intervenuta in un caso analogo a quello inesame; cfr., in senso conforme, Cass. n. 30536/2021; Cass. n.25487/2018).Nel caso di specie non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] fosse unico socio dellaWAS S.r.l., sicché la notifica dell’atto emesso nei confronti della società èvalida.3. In definitiva, va disposta la cassazione senza rinvio con riguardoall’originario ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatore dellaNumero registro generale 6679/2022Numero sezionale 5171/2026Numero di raccolta generale 23007/2026Data pubblicazione 10/07/2026società estinta; il ricorso per cassazione va invece accolto e la sentenzaimpugnata va cassata in relazione all’unico motivo, con riguardo al ricorsooriginariamente proposto dal [OSCURATO:PERSONA] quale socio unico della [OSCURATO:SOCIETA].,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazioneall’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di liquidatoredella [OSCURATO:SOCIETA].; accoglie l’unico motivo di ricorso per cassazione propostodall’Agenzia delle Entrate con riguardo al ricorso originariamente propostoda [OSCURATO:PERSONA] in qualità di socio della [OSCURATO:SOCIETA]., cassa la sentenzaimpugnata in relazione a tale motivo e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/6/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]