CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 21622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n.2 cod. pen., con condanna del ricorrente alla pena di anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. - è generico in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità. (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157). La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici in merito al concorso del ricorrente nella consumazione del reato - cfr. fol. 6 della sentenza impugnata - essendo stato rinvenuto con indosso i guanti da lavoro e osservato nel mentre scavalcava il muro perimetrale (fol. 3), cosicché il motivo è del tutto aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consi liere estensore [OSCURATO:PERSONA]