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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 09302/2024

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ato la seguente ORDINANZA sulla procedura di correzione di errore materiale relativa alla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 7029 del 2024 emessa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel frontespizio della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 7029/2024, pronunciata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso R.G. n. 21143/2022, proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], si è omesso, per mero errore materiale, di inserire il nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA] dopo il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA]; che occorre, pertanto, procedere, ai sensi dell' art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., alla correzione dell'indicato errore materiale mediante l'inserimento, nel suddetto frontespizio, del nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA] I Marzo dopo il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA], mandando alla cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale della relativa sentenza; P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore materiale relativo al frontespizio della sentenza delle Sez.

U, n. 7029 del 2024, pronunciata su ricorso R.G. n. 21143/2022 nel senso che, dopo il nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA], deve essere inserito il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria per l'annotazione dell'ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulla procedura di correzione di errore materiale relativa alla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 7029 del 2024 emessa all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel frontespizio della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 7029/2024, pronunciata all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] su ricorso R.G. n. 21143/2022, proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], si è omesso, per mero errore materiale, di inserire il nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA] dopo il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA]; che occorre, pertanto, procedere, ai sensi dell' art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., alla correzione dell'indicato errore materiale mediante l'inserimento, nel suddetto frontespizio, del nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA] I Marzo dopo il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA], mandando alla cancelleria per le conseguenti annotazioni sull'originale della relativa sentenza; P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore materiale relativo al frontespizio della sentenza delle Sez. U, n. 7029 del 2024, pronunciata su ricorso R.G. n. 21143/2022 nel senso che, dopo il nominativo del componente del collegio [OSCURATO:PERSONA], deve essere inserito il nominativo del componente [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per l'annotazione dell'ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09302/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris