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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46156/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, cori atti distinti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle prove a discarico, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante della destrezza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; invero, in tema di furto, la aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", (Sez.

U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088) come avvenuto nel caso di specie; Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente lamenta il riconoscimento della contestata recidiva, è manifestamente infondato poiché la motivazione sul punto evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luffiio 2022 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, cori atti distinti, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale le imputate erano state condannate per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle prove a discarico, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante della destrezza, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; invero, in tema di furto, la aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", (Sez. U, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088) come avvenuto nel caso di specie; Considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente lamenta il riconoscimento della contestata recidiva, è manifestamente infondato poiché la motivazione sul punto evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luffiio 2022 Il cons
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