CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01425/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA].mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino Presidente [OSCURATO:PERSONA] – Broker aggio –assicurazione e riassicurazione– esercizio della de- trazione -perimetro operazioni esenti– principiodi diritto TaniaHmeljak Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. PierpaoloGori Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sul ricorso 6062/2016proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., nella sua qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11 presso lo studio del difensore; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n. 3509/3/15 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia, depositata il 6 agosto 2015 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta in data 27/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’accogli- mento del ricorso. Uditoper parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 3509/3/15 depositata il 6 agosto 2015 rigettava l’ appell o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l, oggi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., avvers o l a sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n . 189/6/11 di rigettodel ricors o introduttiv o propost o dal la contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TXB060100008/2010, con cui veniva ripresa ad imposizione IVA relativa all’anno di imposta 2005e venivano irrogate le conseguenti sanzioni. 2. Le riprese traevano origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, in virtù del quale veniva recuperata a tassazione l’IVA detratta dalla so- cietà in relazione alla fattura n. 174/2005 del 18.10.2005,emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di acconto per attività di consulenza svolta circarinnovi di polizze assicurative in favore della ISAB . Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il rapportotra la contribuente e la società Willis aveva natura di intermediazione in campo assicura- tivosvolta da broker e , perciò , ai fini IVA le prestazioni rese dovevano considerarsiesenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d .P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Conseguentemente, nella prospettiva dell’Agenzia la detrazione dell’imposta armonizzata era stata illegitti- mamente esercitata dalla contribuente. 3. Con il ricorso introduttivo la contribuente sosteneva , al contrario, che le prestazioni erogate dalla Willis efatturate non eranoriconducibili all’attività di brokeraggio, non essendo volte a mettere in relazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con le imprese assicuratrici, bensìcostituivano vere e proprie consulenze tecniche in ambito assicurativo, come tali sog- gette ad IVA. Sulla base di tale qualificazione, la Willis aveva corretta- mente applicato l'imposta armonizzata in fattura e, specularmente, la contribuente aveva legittimamente detratto l’ imposta dal proprio de- bito IVA complessivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo inquadrava il ne- gozio de quoin un contratto di brokeraggio assicurativo, collocandolo nell’ambitodella mediazione atipica o unilaterale, e rigettava il ricorso. Il giudice d’appello confermava tale interpretazione, riconducendo il contratto all’attività di intermediazione relativa alle operazioni di assi- curazione e riassicurazione. Secondo la CTR,la [OSCURATO:SOCIETA]. svol- geva attività di broker assicurativo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ossia un’attività di mediazione atipica in forma di impresa com- merciale. L’attività di collaborazione intellettuale rientravanell'attività del broker assicurativo che svolgeva tale attività imprenditoriale come mediatore di assicurazione e riassicurazione. In ultima analisi,la sud- dettaattività di consulenza assicurativa posta in essere nel caso di spe- cie non potevaritenersi principale ai fini della qualificazione della fatti- specie,ma accessoria e ricompresa nell’attività di broker , da ciò desu- mendo che l’operazione economicadovesse ritenersi esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633/1972. 5. Lacontribuente ricorr e per cassazione per nove motiv i , che illustra con due memorie ex art.378 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione a pag.12 del controri- corso di generale inammissibilità ditutti i motivi di ricorso, che sareb- bero volti a ottenere una nuova,inammissibile valutazione dei fatti di causa, eccezione non accoglibile in quanto generica e aspecifica, estesa in modo indifferenziato a tutte le doglianzedi controparte. 2. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – deduce la nullità della sentenza impu- gnata per essere la motivazione resa dai giudici di appello meramente apparente (artt. 36 e 61 del d. lgs. n. 546/1992), in considerazione dell’assoluta non consequenzialità dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione impugnata, nella parte in cui ha inteso desumere l’applica- bilità del regime di esenzione da IVA alle attività di consulenza intel- lettuale prestate da Willis in ragione di una assiomatica e indimostrata premessa secondo la quale le prestazioni d’opera intellettuale (la col- laborazione intellettuale) rese dai brokers sarebbero sempre e comun- que attività accessoria e ricompresa nell'attività di broker e secondo la quale le attività di brokeraggio consistono in attività di "assicura- zione e riassicurazione”. 3. La censura non è accoglibile. LaCorte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo ap- parente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudiceper la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta,inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'ar t. 12 delle preleggi, come ri- duzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo- tivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti- vazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile- vante,in quan to attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materia le e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi- cienza"della motivazion e (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso di specie la sentenza impugnata avvalla l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, ritiene che l’attività della Willis nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sia riconducibile alla prestazione pro- fessionale del broker assicurativo (p.3 sentenza) , e la definizione è data dall’art. 1 della L. n. 792 del 1984, previsione richiamato tra i motivi di impugnazione riportati a p.2 sentenza. La norma laidentifica in un’ attivit à professionale rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione e riassicurazione, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assi- stendoli nelladeterminazione del contenuto dei relativi contratti e col- laborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Il giudice d’appello afferma, inoltre, all’ultima pagina della sentenza impugnata,che «la stessa attività di consulenza assicurativa posta in essere nel caso di specie non può ritenersi principale ai fini qualificatori essendo la stessa accessoria e ricompresa nell’attività di broker».Con- seguentemente, ritieneche la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha titolo per detrarre l’imposta illegittimamente addebitata, a titolo di rivalsa, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 9, del d.P.R. 633/72. La motivazione nel suo complesso rispetta il minimo costitu- zionale. 4. Vanno quindi esaminati, per ordine logico, il quinto e il sesto mo- tivo, concernenti la motivazione dell’avviso di accertamento. 4.1. Con il quinto motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.,viene dedotta la violazione dell'alt 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla doglianza di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, già dedotta nel primo grado di giudizio al par. 1 del ricorso introduttivo, e riproposta nel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag. 18). 4.2. Il sesto motivo deduce la medesima censura anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'alt 56, comma 2 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.. 5. I due motivi sono da trattarsi congiuntamente, in quantoconnessi edentrambi originati dalla critica della motivazione dell’avviso, rispet- tivamente sotto il profilo dell’omessa pronuncia sul primo motivo d’ap- pello, col quale è stata posta all’attenzione del giudice d’appello la questione della carente motivazione dell’avviso di accertamento (quinto motivo) e della violazione o falsa applicazione dell’art. 56, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 (sesto motivo)e sono inammissibili. 5.1. Il quinto motivo èinammissibile perché sin dalla prospettazione non è ben focalizzato s u un’ omessa pronuncia, bensì su un rigetto implicitodel motivo di appello, profilo completamente diverso che do- veva essere altrimenti censurato sotto l’angolo della violazione o falsa applicazione di legge. 5.2. Il sesto mezzo di impugnazione è a sua voltainammissibile, per- ché confonde il profilo dell’allegazione con quello distinto della prova (vedi Cass. n. 8016/24; Cass. n. 27039/25, punto 2.7). 6. Riprendendo l’ordine naturale di esame delle censure, con il se- condo motivo - ai fini dell’art.360 , primo comma , n. 5 , cod. proc. civ. –si denuncia, in via di subordine, per il denegato caso in cui si ritenga che nella specie la sentenza qui impugnata rechi una motivazione non meramente apparente, l’omesso esame di taluni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.Il riferimento èalle circostanze fattuali che provano la natura non intermediaria o , comunque,non “accessoria” ad attività esenti da IVA, delle prestazioni di cui è causa, il cui esame è stato omesso, ossia:a) l’omessa consi- derazione delle previsioni contrattuali poste alla base delle prestazioni intellettuali svolte da Willis in favore di ISAB; b) l’omessa considera- zione delle prestazioni effettivamente rese da Willis;c) l’omessa con- siderazione delle modalità di determinazione del corrispettivo per le dette prestazioni. 7. Il terzo motivo – in relazione all’art.360 , primo comma , n.3 , cod. proc. civ. –in via subordinata, prospetta la violazione e falsa applica- zione dell'alt 1362 cod. c iv ., in ragione della violazione delle regole dell’ermeneutica contrattuale in cui sono incorsi i secondi giudici in sede di interpretazione delcontratto tra le parti. 8. Con il quarto motivo - ai fini dell’art.360 , primo comma , n. 3 , cod. proc. civ. – si censura la violazione dell'a r t . 1 della L . n. 792/1984 vigente ratione temporis,in combinato disposto con l’art. 10, comma 1, n. 9,d.P.R . 633/72, per aver i giudici di seconde cure considerato che l’attività svolta dal broker dovesse necessariamente essere inqua- drata tra le attività di intermediazione nell’assicurazione e riassicura- zione, senza tenere in considerazione le specificazioni della giurispru- denza domestica e comunitaria, che escludono il carattere esclusiva- mente intermediario dell’attività del broker ela consequenziale neces- sità che tutte le prestazioni dallo stesso rese siano indistintamente soggetteal regime di esenzione da IVA. 9.Le tre censure, connesse, sono esaminate congiuntamente e sono fondate. Peculiare è la figura del broker assicurativola cui attività professionale è disciplinata dalla legge n. 792 del 1984.Alla luce della complessiva disciplina di cui agli artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8, di tale leggeil "broker" assicurativo svolge, da un lato, un'attività imprendi- toriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e, dall’altro, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti (cfr. Cass. 25167 del 2018 ; Cass. n. 12973 del 2010).Inoltre, l'attività di intermediazione assicurativa pro- pria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (cfr. Cass. n. 6874 del 2003 e Cass. n. 8467 del 1998 e art.106 Codice assicurazioni private ), incluso il rinnovo della polizza). Una prima conseguenza della elaborazione sopra richiamata è che non è risolutivo, al fine di stabilire se la prestazione è imponibile IVA o esente, qualificare il rapporto contrattuale come brokeraggio perché le due possibilità possono tranquillamente coesistere nella figura di quell’intermediario qualificato che è il broker e , per fornire i criteri necessari a dirimere la questione,è necessario allargare il fuoco. 10. La rilevante disciplina nazionale, nell’ottica dell’esenzione o impo- sizione armonizzata, non può che tener conto della cornice comunita- ria. La direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, all’articolo 2, rubricato “definizioni”, ai nn. 3 e 4 identifica l’intermediazione assi- curativa e riassicurativa come le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione oriassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed ese- cuzione. Tali nozioni sono state recepite nell’ordinamento italiano per effetto dell’art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 - il cui testo non è applicabile ra- tione temporisalla fattispecie perché in vigore dal 1.1.2006, ma che può avere una valenza interpretativa in logica sistematica - che pre- vede: «L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa con- siste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ov- vero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati». 11. L’articolo 10, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, dispone l’esenzione dall’IVA delle «operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio».Inoltre, a norma del n. 9) dello stesso comma, sono esenti da IVA «le presta- zioni di mandato, mediazione e intermediazione» relative a tali ope- razioni. Le due previsioni recepiscono nell’ordinamento interno il dettato dell’articolo 135, paragrafo 1, lett. a), della “direttiva di rifusione” n. 2006/112/CE e ildisposto dell’articolo 13, parte B, lett. a), della “sesta direttiva” n.77/388/CEE, secondo cui sono esenti da IVA le « opera- zioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli in- termediari di assicurazione». 11.1. La Corte di Giustizia, (da ultimo, v. CGUE 25 marzo 2021, C - 907/19, Q-GmbH) ha fornito una costante interpretazione restrittiva dei termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1 della direttiva 2006/112, in quanto integranti deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (cfr. CGUE 17 gennaio 2003, C-224/11, BG2 Leasing, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Del resto, il principio di neutralità fiscale non consente di ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione in assenza di una disposizione non equivoca. Infatti, il principio in parola non è una regola di diritto primario che può incidere sulla validità di un’esenzione, ma un criterio di interpretazione che deve essere applicato unitamente al principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni (CGUE 19 luglio 2012, C- 44/11, [OSCURATO:PERSONA], punto 45, poi sempre confermata). 12. Sulla nozione di consulenza, la Corte di giustizia ha considerato dirimente dal punto di vista fiscale non «il nome della professione del soggetto che fornisce le prestazioni», ma la natura stessa di quest'ul- time e la "finalità" perseguita (sentenza del 6 dicembre 2007, causa C-401/06, Commissione c. [OSCURATO:PERSONA], punto 31, che richiama le sentenze 6 marzo 1997, causa C-167/95, Linthorst, Pouwels en Scherese 6 settembre 1997, causa C-145/96, von Hoff- mann). Più precisamente, secondo la Cortedi giustizia, le prestazioni elencate nell'articolo 9, par. 2, lett. e), terzo trattino (art. 56 della direttiva 2006/112), ossia «prestazioni fornite da consulenti, inge- gneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analo- ghe nonché elaborazioni di dati e fornitura di informazioni»riguardano non solo le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito contabile o di ingegnere, ma ogni altra attività "analoga" a una delle attività menzionate, singolarmente considerate, da chiunque ef- fettuate. A tal fine,una prestazione deve ritenersi "analoga" a una delle attività menzionate quando persegue la medesima finalità. Le attività "analo- ghe" sono normalmente riconducibili a soggetti diversi da quelli che professionalmente svolgono le attività di avvocato, consulente, perito contabile o ingegnere, che tuttavia esprimono contenuti e finalità uguali e detta "analogia" non è ravvisabile, invece, nelle prestazioni in cui sia preminente l'organizzazione di mezzi tecnici, tipica delle attività imprenditoriali, rispettoalla componente intellettuale e valutativa. In definitiva, ciò che caratterizza la "consulenza" è lo svolgimento di un'attività consistente in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale del soggetto che li effettua ed il profilo intellettuale della prestazione(v. anche, sul versante in- terno, da ultimo, Cass. n. 25181del 20 25 ) . 13. Sulla nozione di intermediazione, CGUE Q-GmbH, cit., ai punti 34- 37 fornisce un’importante interpretazione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, chiarendo che, per quanto concerne le «prestazioni di servizi relative a operazioni diassicurazione, effettuate dai mediatori e dagli intermediari diassicurazione», come risulta dai termini stessi dell’ar- ticolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, la loro esenzioneè assoggettata al rispetto di due condizioni cumulative. Dette prestazioni devono essereinnanzitutto “ relative ” ad operazioni diassicurazione e , in secondo luogo, essere « effettuate dai mediatori e dagli intermediari diassicurazione». 13.1. Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, la Corte ha statuito che il termine “relative” è sufficientemente ampio per com- prendere diverse prestazioni concorrenti alla realizzazione di opera- zioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione dei sinistri, la quale costituisce una delleparti essenziali di queste operazioni (sen- tenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C-40/15, punto 33). Pertanto, non è escluso che la concessione di una licenza che permette ad un assi- curatore di utilizzare un prodotto assicurativo concepito da un terzo e di concludere, su questa base, contratti diassicurazione possa costi- tuire una prestazione relativa ad un’operazione diassicurazione. 13.2. Inoltre,con riferimento alla concorrente e necessaria seconda condizione, «al fine di stabilire se le prestazioni per le quali viene ri- chiesta l’esenzione a titolo dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 vengano effettuate da un mediatore assicu- rativo o da un intermediario diassicurazione, occorre non già basarsi sulla veste formale del prestatore, bensì esaminare il contenuto stesso di queste prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, punti 35 e 36). (…) Nell’ambito di tale esame, occorre verificare se siano soddisfatti due criteri. In primo luogo, il prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato, là dove tale rapporto può essere sol- tanto indiretto qualora il prestatore sia un subappaltatore del media- tore o dell’intermediario. In secondo luogo, la sua attività deve com- prendere aspetti essenziali della funzione di intermediario diassicura- zione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore, in vista della conclusione di contratti diassicurazione (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, punti 37 e 39).»(CGUE Q - GmbH , cit., ibi- dem). Questa Corte, sul punto, ha anche stabilito che, in tema di assicura- zioni, il diritto unionale ha fissato una regola speciale di accessorietà, che, in virtù del canone di specialità, prevale su quella generale (v., tra le ultime, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025, che hanno ribadito il principio anche in tema di riassicurazione). 14. Tirando le fila da quanto precede, va affermato il principio di diritto secondo il quale: «Intema di IVA, il broker svolge professionalmente sia presta- zioni di servizi che rientranonella nozione di “intermediazione assicurativa e riassicurativa” che ricadono tra le operazioni esentiai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 9), del d.P.R. n. 633 del 1972, sia di consulenza, da cui scaturisce IVA detraibile; le prime, “relative” ad operazioni di assicurazione, vanno indivi- duate sulla base del contenuto concreto delle attività,alla stre- gua di due criteri: a) se il prestatore è in rapporto diretto con l’assicuratore e con l’assicurato o indiretto ove il prestatore sia un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario; b) se comprendonoaspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l’assicuratore e l’assistenza nelle attività successive alla mera conclusione del contratto in- clusi i rinnovi di polizza.». Orbene, la sentenza impugnata riferisce in modo tautologico che Willis ha svolto l’attività completa di broker, ma non fa menzione del con- tratto di servizi alla base del processo e che d eve necessariamente essere oggetto di interpretazioneper qualificare le operazioni econo- michesulla base delle linee di diritto sopra riassunte , e così stabilire se sianoesenti IVA o assoggettate all’imposta armonizzata . L’opera- zione va demandata al giudice del rinvio. 15.Con il settimo motivo, in rapporto all’art.360 , primo comma , n.4 , cod. proc. civ.,si denuncia ancora la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza della normativa di riferimento, già dedotta nel primo grado di giudizio al par. 4 del ricorso introduttivo, e riproposta nel secondo (par. 4.3. dell’appello, a pag.18). 15.1. L’ottavo motivo deduce la medesima censura anche sotto il pro- filo della violazionee falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 , del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.360,primo comma, n.3 , cod. proc. civ.. 15.2. Con il nono motivo –ai fini dell’art.360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ. –prospettato in via di estremo subordine, si censura la vio- lazione e falsa applicazione del comma 4 dell'art. 5 e del comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, così come modificati dall'art.15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, applicabile al caso di specie in forza del principio del favor reidi cui all'art. 3, comma 2 , d. lgs. n.471/97. 16. I motivi sopra riportatisono tutti assorbiti, in quanto le questioni sottese saranno, in caso di loro eventuale riproposizione, oggetto di disamina nel giudizio prosecutorio, all’esito della necessaria qualifica- zione giuridica delle operazioni economiche secondo i criteriindicati. 17. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquida- zione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: